Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10038 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA I TAL IANA In nome del Popolo Italiano 1 003 8701 ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Trezza Presidente R.G.570/99 Putaturo Donati V. ConsigliereMario " Donato Figurelli " Rep. " Cron.22642 Aldo De Matteis " Ud.4/5/2001 " Maura La Terza ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ABBATICOLA, elett.dom.in Roma, piazzale Clodio SERGIO n. 14, presso l'avv. Antonio Vallebona, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Scornajenghi e Daniele De Simone,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
S.p.a. FIGE ROMA SIM (già s.p.a. IMPREFIN SIM), in persona del pro-tempore, elett.dom.in Roma, via Panama legale rappresentante n. .68, presso lo studio dell'avv.Francesco Ruggieri che, unitamente agli avv. Gustavo Ghidini e Danilo Vitali, la rappresenta e 0 1 R 16 2 difende,per procura in data 26 gennaio 1999 per notar Giancarlo Castorina di Roma, rep.6549; CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 26 settembre 1998, n. 10360 (R.G.N.970/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 4/5/2001, la Cons.Dr.Mario Putaturo Dona :i relazione della causa svolta dal Viscido;
udito l'avv. Francesco Ruggieri;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost Proc.Gen.Dr.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sergio ABla, già dirigente responsabile del settore commerciale della s.p.a. Imprefin Sim, conveniva davanti al Pretore del lavoro di Milano la detta società esponendo che: risolto ilin data 1° novembre 1994 aveva consensualmente rapporto di lavoro sottoscrivendo un verbale di conciliaziore giudiziale che aveva previsto la corresponsione della somma c.i lire 122.500.000 a titolo transattivo, con esclusione di eventuali importi derivanti dal rinnovo del CCNL e di quant'altro maturato per legge e per contratto al 31 ottobre di quell'anno; era quindi creditore arretrati previsti dalla degli disciplina collettiva parte variabile della e della retribuzione, come convenuto nella lettera di assunzione. Ciò premesso, chiedeva la condanna della società Imprefin Sim al pagamento in suo favore delle somme a quei titoli dovutegli. Nella resistenza della convenuta il Pretore, con sentenza del 23 ottobre 1996, in accoglimento parziale della domanda, condanna'va la società alla corresponsione di lire 6.601.600, a titolo di differenze retributive di cui al CCNL;
rigettava le alt:re richieste. Avverso la decisione proponeva appello l'AB..a, sostenendo che:nel verbale di conciliazione le parti avevano inteso regolare tre tipi di crediti, tra cui quelli non rinunziati ma compensabili sino alla concorrenza di like 122.500.000, contenuti nelle prime cinque righe della clauso..a n..5;la parte variabile della retribuzione faceva parte dei crediti non rinunciati e neppure compensabili. Con sentenza del 26 settembre 1998, il Tribunale rigettava :l gravame confermando la sentenza impugnata. Osservava,in particolare,il Tribunale che:le parti avevano inteso compensare integralmente ogni ragione di credito comunque connessa al rapporto di lavoro, con la sola eccezione relativa alle spettanze derivanti dal contratto collettivo e dalla legge. L'ABla ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui ha resistito con controricorso la s.p.a. Fige Roma, già Imprefin Sim. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.1362,1363,1366,1371 C.C. e dei 3 relativi criteri legali di ermeneutica negoziale nonché omessa, insufficiente o contraddittoria ed illogica motivazione,ai sensi dell'art. 360, nn.3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che il termine contratto, contenuto nell'ultima parte della clausola n.5 del verbale di conciliazione, non e::a riferibile al contratto individuale, dal momento che la slla interpretazione aveva costituito il dato aleatorio che le parti avevano composto transattivamente. In tal modo il Tribunale, ai fini della individuazione della intenzione delle parti, ha finito per applicare citeri comune diversi dal primo canone riferibile al senso letterale delle quando, al contrario,il tenore dell'espressioneparole "per nella seconda parte della clausola n.5, era contratto",contenuta così chiaro da non lasciare dubbi sul fatto che le parti avessero inteso riferirsi al contratto individuale, e non a quello collettivo. Eppure le parti, quando avevano voluto riferirsi al contratto collettivo о al contratto individuale, lo avevano indicato richiamato il contratto espressamente e, d'altro canto, avendo collettivo quando ne avevano esclusa l'applicazione agli effetti compensatori,non avevano necessità alcuna di indicare ulteriormente il CCNL. l'impugnata sentenza è illogica per In altro profilo insanabile contrasto nella parte in cui è detto "e non vi sono ragioni per escluderlo",con riferimento alle trattative che erano intercorse tra le parti successivamente alla lettera del 13 4 settembre 1994 e prima del verbale di conciliazione,e il passo successivo ove non si tiene in alcun conto del risultato delle trattative che avevano escluso dalla compensazione anche ragioni creditorie derivanti dal contratto individuale. In altro aspetto la motivazione è insufficiente, poiché l Tribunale si è limitato genericamente e acriticamente a fa:e propri gli elementi della motivazione della sentenza di primo grado senza confutare le censure formulate in sede di gravame. Ma la sentenza impugnata è ulteriormente censurabile laddove, nel riferire che il richiamo "alla pretesa risarcitoria" non era idoneo a ribaltare le conclusioni cui era pervenutq -e ciò sulla semplice considerazione del ricorso introduttivo, del - non ha tenuto giudizio, definito poi con la conciliazione de qua conto che la transazione riguardava sostanzialmente e unicament.e la rinuncia al posto di lavoro dell'ABla, più volte richiesta dalla società. Sicchè, essendosi pervenuti in quella sede alla determinaziore della somma corrisposta considerando quanto di competenza,a fronte dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso e risarcitoria e/o supplementare per i licenziamenti ingiustificati, non vi era alcun motivo per il dipendente ci rinunciare a quanto dovutogli in virtù del contratto individuale. In altri termini, qualora l'interpretazione fosse oscura nonostante l'applicazione delle norme di cui all'art.1362 e SS. c.c., il contratto doveva essere inteso nel senso della 5 R realizzazione di equo contemperamento degli interessi del.le parti,se a titolo oneroso, come è quello all'esame. Il motivo va accolto perché fondato. L'interpretazione di una conciliazione giudiziale - che ha natura negoziale (Cass., 24 luglio 1971,n.2477; Cass., S.U., 11 luglio 1963, n. 1882) è compito istituzionalmente demandato al giudice- del merito, il cui convincimento è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell'insufficienza e del a della motivazione (Cass.,16 contraddittorietà aprile 1986,n.2697; Cass., 17 aprile 1985,n.2567). Canto, Dal L'altro si ricorda che il dettato normativo di cui ag i artt. 1362 e SS. C.C. costituisce un complesso di norme tra loro l'interpretazione del contratto, chestrettamente connesse per consente al giudice di tenere conto come criterio sussidiario del comportamento delle parti prima dell'intervenuto accordo. Ciò vale anche in riferimento alla conciliazione giudiziale.Infatti _a dell'accertamento della situazione preclusione per il giudice preesistente alla conciliazione stessa non può ritenersi estesa al suddetto comportamento ai fini del successivo accordo, in quanto la sua valutazione non tocca minimamente la situazione giuridica preesistente che è stata definita con l'accordo (cfr., Cass.,27 ottobre 1998, n.10719; vedi anche Cass., 2 settembre 1986,n.5379). Siffatti principi sono stati, nella specie, violati da.l Tribunale che, al fine di individuare la comune volontà delle parti, i, invece di procedere alla ricognizione del verbale cli conciliazione nella sua interezza, è‚è passato ad esaminare 6 direttamente la clausola finale di cui al n.5 del verbale di inteso che l'importo di cui conciliazione che recitava: "resta n.3 sarà interamente compensabile conalla precedente clausola qualsiasi altra ragione di credito che il ricorrente dovesse avanzare per qualsiasi titolo comunque connesso con il rapporto di lavoro intercorso con la società resistente con espressa esclusione degli eventuali arretrati derivanti dal rinnovo del CCNL innanzi indicato e per quanto dovuti,contratto scaduto il 30 giugno 1993 e di quant'altro maturato dal ricorrente per legge e per contratto alla data del 31 ottobre 1994". Il giudice d'appello ha quindi interpretato la clauso..a derogatoria affermando che:le parti avevano inteso compensare integralmente ogni ragione di credito comunque connessa al rapporto di lavoro con la sola eccezione relativa alle spettan::e derivanti dal contratto collettivo e dalla legge;
il termine contenuto nell'ultima parte non poteva riferirsi al "contratto" momento che proprio la contratto individuale "dal Sula interpretazione costituiva il dato aleatorio che le parti intesero comporre transattivamente". Sennonchè già dalla lettera delle espressioni usate emerge con chiarezza come ben diversa sia stata la volontà delle parti in ordine al contenuto della deroga apposta all'accordo sottoscritto avanti il Pretore del lavoro di Milano, con cui era stato risolto consensualmente il rapporto di lavoro mediante corresponsione cli lire 122.500.000 a titolo transattivo e comunque a titolo cli risarcimento danni alla salute e all'immagine. 7 Ed invero poiché le parti nella prima parte della clausola de qua si erano espressamente riservati gli eventuali arretrati derivanti dal rinnovo del CCNL di categoria scaduto, la successiva estensione a "quanto altro maturato" (oltre che per legge) per hen "contratto" ad altra data non poteva che riferirsi al contrato individuale. In caso contrario l'espressione si sarebbe tradotta in una inutile duplicazione della prima riserva. D'altro canto l'inserimento della lettera "e" riveste 1 chiaro significato di "anche" mentre l'uso del termine "eventual:." in contrapposizione alla parola "maturato" ha la funzione di distinguere il duplice contenuto della riserva. مانية ER Ela tecnica di formulazione della clausola hal del resto, una precisa ragione poiché, al momento della sottoscrizione del verbale la un lato di conciliazione non erano note le conseguenze, ai fini deg i istituti contrattuali,del rinnovo del CCNL di categoria, dell' altu, per quanto riguardava il contratto individuale, le part.i erano, al contrario, a conoscenza della intervenuta maturazione cli una parte variabile di compenso, anche se non ne conoscevano l'esatto importo. Né, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, è argomento di poco conto quello relativo al comportamento dalle stesse tenuto dopo la sottoscrizione della lettera del 13 del verbale c.i settembre 1994 e prima della redazione conciliazione. R 008 Che la riserva fosse stata estesa in quest'ultima sede espressamente alle somme maturate per contratto individuale n seguito alla riapertura delle trattative è circostanza, infatti, che ha trovato conferma nel contenuto della lettera dove le parti avevano escluso dagli effetti della transazione soltanto g i eventuali arretrati derivanti dal rinnovo del CCNL e di quant'altro maturato per legge al 13 dicembre 1994. Ed è anche spiegabile da un punto di vista logico :.1 contenuto della deroga, poiché gli accordi contrattuali in sede cli assunzione avevano previsto l'erogazione di somme fisse e di altre variabili perché ancorate a dati parametri. E' di tutta evidenza quindi l'insufficienza e ☐a contraddittorietà di motivazione, quanto alla interpretazione della conciliazione giudiziale, poiché l'impugnata sentenza, nel riferire la riserva esclusivamente agli emolumenti arretrati previsti dal CCNL in sede di rinnovo, non solo non ha applicato il canone ermeneutico primario rappresentato dalla lettera delle espressioni usate,ma non ha valutato né la clausola nel suo complesso né il significativo comportamento prenegoziale delle parti. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che, uniformandosi ai criteri e principi enunciati, provvederà anche sulle spese c.i questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Milano. 9 Roma, 4 maggio 2001 Кісенки Учени Il Presidente Move IL CANCELLIER Depositato in Cantelleria oggi, 24 LUG 2001. IL CANCELLIERE 10 Il Consigliere est. Pulate Donor Vivda Wh