Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2014, n. 13218
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Sentenza 20 febbraio 2014

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Il difensore che aderisce all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria dandone comunicazione in forma scritta con dichiarazione trasmessa alla cancelleria del giudice procedente, ha l'onere, al fine di ottenere l'accoglimento dell'istanza di rinvio della trattazione del procedimento, di fornire la prova di aver effettuato la medesima comunicazione anche agli altri difensori costituiti. (Fattispecie nella quale la Corte ha respinto l'istanza di rinvio del difensore, che, pur avendo tempestivamente trasmesso via fax alla cancelleria dichiarazione scritta di adesione all'astensione di categoria, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", non aveva fornito la prova di aver effettuato la comunicazione agli altri difensori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2014, n. 13218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13218
    Data del deposito : 20 febbraio 2014

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