Sentenza 23 giugno 2011
Massime • 1
In tema di reati di falso, il titolare dell'agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto "sportello telematico dell'automobilista" (STA) - il quale, ex art. 4 d.P.R. n. 358 del 2000, deve verificare, ai fini del rilascio della carta di circolazione, la idoneità, la completezza e la conformità tanto della domanda, quanto della documentazione presentata dall'interessato nonché l'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente - forma un atto pubblico, con la conseguenza che egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel compimento dell'intero "iter" che sfocia nella produzione del predetto documento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame, il quale aveva ritenuto che il titolare di detta agenzia agisse come p.u. solo nel momento in cui accertava l'identità del richiedente e considerato le ulteriori attività meramente materiali e al di fuori dei poteri autoritativi e di certificazione del p.u.).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2011, n. 28086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28086 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/06/2011
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 986
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 10229/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PALERMO;
nei confronti di:
1) MA IG N. IL 09/03/1959 C/;
avverso l'ordinanza n. 1931/2010 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 20/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il P.G. in persona del sost. Proc. Gen. Dott. E. Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Formuso A. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Il TdR di Palermo, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha in parte accolto la richiesta di riesame avanzata dalla difesa di MA NA, avverso l'occ con la quale allo stesso era stata applicata la misura di rigore con riferimento a numerose ipotesi di falso ideologico del PU in atto pubblico (art. 479 c.p.), di uso di atto falso (art. 489 c.p.), di riciclaggio (648 bis c.p.). Per l'effetto, il provvedimento di rigore (rideterminato nella meno afflittiva misura degli arresti domiciliari) è stato mantenuto solo con riferimento a 14 episodi di reato ex art. 479 c.p.. L'MA, titolare dell'agenzia di "consulenza automobilistica" FANALE, è accusato di aver curato la immatricolazione di 36, tra ciclomotori e quadricicli, mediante l'utilizzo di falsi certificati di idoneità. La vigente normativa consente ai titolari di tal tipo di agenzie di gestire il ed. "sportello telematico dell'automobilista" (STA). Essi pertanto possono rilasciare il certificato di circolazione dei predetti veicoli, dopo avere accertato la identità del richiedente e dopo aver verificato l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentata, nonché dopo aver verificato il versamento della somma dovuta a titolo di imposta e diritto. A tal punto, le informazioni necessarie vengono trasmesse al CED del competente Ministero, che verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa del documento richiesto e, se necessario, la assegnazione del numero di targa. Il TdR ha ritenuto ipotizzarle la responsabilità dell'MA solo nei casi in cui il predetto è accusato di avere (anche) falsamente attestato la identità del richiedente. Invero, non poche richieste risultano corredate da firme apocrife o, comunque, disconosciute dagli apparenti richiedenti.
Ricorre per cassazione il competente Procuratore della Repubblica e deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale. Argomenta come segue. Il D.P.R. n. 358 del 2000, art. 4 richiede di verificare la idoneità, la completezza e la conformità tanto della domanda, quanto della documentazione presentate dall'interessato. Richiede anche sia effettuata la verifica del versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente.
Secondo il TdR, al di fuori della identificazione del richiedente, il gestore dello STA compirebbe mere attività materiali, che nulla avrebbero a che fare con i poteri autoritativi e di certificazione del PU. In altre parole, egli sarebbe PU solo nel momento in cui accerta e attesta la identità personale del richiedente. Viceversa:
poiché una volta che il CED ha verificato, con procedura informatizzata, la congruenza dei dati immessi, la stampa del certificato avviene automaticamente, non può esservi dubbio che l'attività del titolare della "agenzia di consulenza" produca immediati effetti giuridici di natura pubblicistica, contribuendo alla formazione e alla manifestazione della volontà della PA, come disciplinata - ovviamente - da norme Invero, gli adempimenti demandati all'Ufficio della Motorizzazione sono stabiliti dall'art. 5 del predetto DPR, il quale specifica che, una volta ricevuto l'elenco dei documenti di circolazione rilasciati e la documentazione a corredo, l'Ufficio in questione, verificata la regolarità della documentazione, protocolla e archivia le domande.
Per altro, è illogica la motivazione esibita dal TdR nella parte in cui ritiene che le false attestazioni di idoneità, completezza e conformità della domanda e della documentazione integrino la fattispecie ex art. 483 c.p.. In realtà, come accennato, il titolare del SAT non interagisce con un PU, ma con una macchina. A ben vedere, trattasi della stessa ragione per cui non è applicabile l'art. 48 c.p.. Inoltre, MA, in ben 32 casi su 36, nell'inserire i dati nel CED, invece di utilizzare la procedura per immatricolare un veicolo usato, ha adoperato quella riservata ai veicoli nuovi e ciò all'evidente scopo di evitare di inserire le date indicate nei certificati di idoneità contraffatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al medesimo Tribunale.
Il TdR ha ritenuto che MA operasse come PU solo nel momento in cui accertava (e attestava) la identità dei richiedenti;
conseguentemente ha giudicato sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto tutte (e solo) quelle volte in cui la domanda presentata allo STA era corredata da firma apocrifa. La prima considerazione da formulare al proposito è che l'accertamento della identità di colui che richiede, nel suo interesse, la "messa in moto" di un procedimento amministrativo (accertamento/attestazione, evidentemente, ex art. 2703 c.c., norma che disciplina l'autenticazione da parte di PU), non è (e non può essere) atto fine a sè stesso. Proprio perché la richiesta si inserisce, per cd., "alla base" di una complessa fase procedurale, essa ha una evidente finalità pratica. Ne consegue che lo stesso accertamento della effettiva identità del richiedente ha natura strumentale. Tanto ciò è vero, che la attività di accertamento condotta dal PU da luogo, ovviamente, a una (spesso solo concettualmente separabile) attività di attestazione da parte del medesimo soggetto, che assevera, verso la PA, la rispondenza al vero delle generalità dichiarate dall'interessato. A ciò si aggiunge, nel caso in esame, la raccolta di documentazione fornita dall'interessato e il controllo, sia pure formale, dell'adempimento degli oneri previsti per il rilascio del certificato di circolazione. Si tratta, insomma, di una vera e propria attività istruttoria (intesa come raccolta e valutazione di dati e documenti) che, comportando, all'esito all'iter previsto dalla legge, il rilascio di un atto riferibile alla PA, non può che essere compiuta da un PU. D'altra parte, la giurisprudenza (pur risalente) di questa Corte di legittimità non ha dubitato del fatto che sia PU il soggetto che svolge una attività tecnica, appunto, di carattere istruttoria, in base alla quale altro funzionario dovrà emettere una deliberazione (cfr. ASN 198609520-RV 173764: nel caso allora in esame, trattavasi di un professionista, incaricato dalla ISVEIMER di svolgere accertamenti relativi alle pratiche di finanziamento e concessione di contributo ad una società). Nel caso del SAT, il titolare dell'agenzia, grazie ai dati inseriti nel sistema informatico, ottiene direttamente l'emissione del documento. Il "sistema", invero, per quel che si legge nella stessa ordinanza impugnata opera automaticamente il controllo dei dati acquisiti e, quindi, provvede alla stampa del certificato. Ed è allora evidente che quella del titolare della agenzia "autorizzata" è una attività regolata, per quel che riguarda le ipotesi D.P.R. n. 358 del 2000, ex art. 4, da norme di diritto pubblico, una attività che contribuisce tanto alla formazione, quanto alla manifestazione della volontà di un organo della PA, che, grazie alle informazioni ricevute, emette "in automatico" il certificato;
detto certificato, in altre parole, viene ad esistenza e svolge il suo ruolo, solo grazie alla preventiva attività di raccolta, verifica e certificazione posta in atto dai soggetti appartenenti alla categoria cui anche l'MA appartiene. È allora chiaro che le agenzia di consulenza automobilistica, nelle circostanze specificamente previste dalla legge, svolgono attività normalmente attribuite alla PA. In tali casi rientra quello in cui il titolare abbia attivato lo STA, perché, come premesso, tale sistema consente di effettuare, senza ulteriori intermediazioni, procedure di competenza del Ministero dei trasporti o del PRA.
Il titolare dell'agenzia automobilistica che gestisce una STA, nel rilasciare, con la procedura sopra ricordata, la "carta di circolazione", confeziona un atto pubblico, con la conseguenza che detto titolare agisce come PU nel compimento dell'intero iter amministrativo che sfocia nella "produzione" del predetto documento. Conseguentemente, rappresenta certamente errata interpretazione e applicazione di legge quella che ha indotto il TdR a ritenere che l'indagato agisse come PU solo nel momento in cui accertava l'identità del richiedente e non durante tutto "l'arco" del procedimento a lui delegato dalla PA.
In considerazione dei limiti che hanno contraddistinto la impugnazione del PM (il quale non ha contestato la adeguatezza della misura cautelare, come "trasformata" dal TdR;
da custodia intramuraria ad arresti domiciliari), l'annullamento riguarda unicamente "l'estensione" (a soli 14 episodi su 36) della misura cautelare e non la sua natura.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2011. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011