Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
La corresponsione alla coltivatrice diretta dell'indennità giornaliera di maternità, prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, presuppone che al momento in cui si verifica l'evento indennizzabile la lavoratrice risulti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti, posto che la costituzione del rapporto assicurativo avviene solo con la iscrizione negli appositi elenchi di categoria. Nella ipotesi in cui la coltivatrice diretta richieda l'iscrizione in detto elenco successivamente alla data di inizio del periodo protetto (due mesi prima del parto), ha diritto alla indennità giornaliera solo per il periodo successivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12556 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONINO TODARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA B DEGLI UBALDI 66, presso io studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO COLLIDÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 431/99 del Tribunale di SALUZZO, depositata il 30/11/99 R.G.N. 150/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Saluzzo, con sentenza depositata il 30 novembre 1999, accoglieva il ricorso col quale la sig. OR EV, coltivatrice diretta, chiedeva che L'INPS venisse condannato a corrisponderle il trattamento di maternità in relazione al parto avvenuto il 5 gennaio 1997, oltre interessi e rivalutazione. Avverso la decisione di primo grado L'INPS proponeva appello al Tribunale di Saluzzo che, con sentenza depositata il 30 novembre 1999, lo accoglieva solo sul punto riguardante il pagamento di interessi e rivalutazione mentre lo rigettava per il resto rilevando che, sebbene la coltivatrice avesse domandato l'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti solo dopo l'inizio del periodo indennizzabile, richiedendo tuttavia la retrodatazione degli effetti, nessun rilievo poteva attribuirsi alla data della richiesta di iscrizione negli stessi elenchi, posto che l'art. 3 della legge n. 29 dicembre 1987 n. 546 applicabile alla fattispecie, richiedeva soltanto il possesso dello status di coltivatrice diretta (requisito non contestato dall'INPS) e la ricorrente risultava titolare, sia pure per successiva regolarizzazione, di valida copertura assicurativa. Riteneva il Tribunale che nel caso di specie non era invocabile un'ipotesi di "rischio precostituito" in quanto la posizione dell'INPS non era in alcun modo assimilabile a quella disciplinata dall'art. 1895 c.c. per la rilevanza pubblicistica delle assicurazioni sociali, ne' trovava applicazione l'art. 1896 C.C. perché nel caso di specie l'ipotesi era disciplinata dalla legge speciale senza necessità di ricorrere alla integrazione con le norme codicistiche. Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'INPS propone ricorso fondandolo su un unico motivo. La sig. OR EV resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1 e 6 della legge 29 dicembre 1987 n. 546; dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 come modificato dall'art. 63 della legge 30 aprile 1969 n. 153; del combinato disposto degli artt. 1886 e 1895 del codice civile;
nonché carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5, l'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di esaminare la normativa del settore sopra indicata per la quale l'instaurazione del rapporto previdenziale per i coltivatori diretti decorre dalla pubblicazione degli appositi elenchi quinquennali;
ritenuto dunque, che il momento determinante ai fini previdenziali e delle prestazioni è quello della iscrizione (o meglio quello della domanda di iscrizione ex art. 4 DLgs n. 212/1946, secondo un criterio interpretativo costituzionalmente corretto), solo da tale momento andava esaminata la c.d. preesistenza o meno del rischio, ai fini del riconoscimento delle prestazioni, essendo irrilevante che il rapporto, per altri versi (obbligo contributivo) potesse retroagire: con la conseguenza che nel caso in esame, in cui la domanda di iscrizione era avvenuta successivamente all'inizio del periodo indennizzabile, nel momento in cui si era verificato l'evento assicurato, non si era ancora instaurato il rapporto previdenziale e la coltivatrice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1886 e 1895 del codice civile, applicabili anche nel vigente ordinamento previdenziale caratterizzato dalla finalità di "tutela del rischio", non poteva vantare alcun diritto alla prestazione di maternità essendo l'evento precostituito all'inizio del rapporto previdenziale. Riguardo alla decorrenza retroattiva all'anno 1995 per il pagamento dei contributi, prosegue il ricorrente, essa era addebitabile esclusivamente all'inadempienza al dovere-onere di tempestiva denuncia da parte dei soggetti interessati circa l'insorgenza dei presupposti di legge per l'assicurazione obbligatoria, dovendosi distinguere tra rapporto previdenziale, avente ad oggetto l'erogazione delle prestazioni, che può essere legato ad ulteriori requisiti, e rapporto contributivo, avente ad oggetto il pagamento dei contributi.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Va premesso che se il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto, talvolta tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene ad esempio quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, egualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. Tale evenienza si verifica per i coltivatori diretti, il cui rapporto previdenziale non si costituisce nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco di categoria, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione allo stesso (Cass. 5 marzo 2001 n. 3192). Ciò trova preciso fondamento nella normativa di settore per la quale il requisito dell'assicurazione per i coltivatori diretti si consegue con la pubblicazione degli appositi elenchi quinquennali, nella cui vigenza sono compilati per ciascun anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione e suppletivi relativi ad anni decorsi (art. 11 legge 9 gennaio 1963 n. 9, modificato dall'art. 63 della legge 30 aprile 1969 n. 153).
Tant'è vero che, per quanto attiene alle prestazioni di malattia, al fine di non pregiudicarne la fruizione, il settimo comma dell'art. 11 ora citato, prevede la possibilità di ottenere l'iscrizione in via d'urgenza, secondo quanto stabilito per i lavoratori agricoli dipendenti ai sensi dell'art. 4, quarto comma del D.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212. Non c'è dubbio che la necessità ravvisata dal legislatore dell'applicazione ai coltivatori diretti della possibilità di ottenere il c.d. certificato d'urgenza, sì che, nelle more della formazione degli elenchi, gli effetti dell'iscrizione possono essere anticipati con l'esibizione di detto certificato attestante il diritto all'iscrizione negli elenchi dell'anno in corso, con conseguente ammissione alle prestazioni previdenziali dalla data di richiesta del certificato stesso (Corte Cost. 10 novembre 1995 n. 483), costituisce una conferma di evidente valore sistematico ed interpretativo, del significato da attribuirsi agli elenchi di categoria.
Per quanto riguarda più specificamente la pretesa economica fatta valere in giudizio dalla coltivatrice diretta, va richiamata la legge 29 dicembre 1987 n. 546, che all'art. 1 prevede la corresponsione di una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio nei confronti delle lavoratrici autonome tra cui, espressamente, le coltivatrici dirette, mentre il successivo art. 6 fa riferimento alle lavoratrici iscritte ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria e, come tali, inserite negli appositi elenchi.
Ne discende da un lato, che i criteri generali sopra illustrati previsti per l'assicurazione pensionistica e di malattia dei coltivatori diretti, fondati sulla iscrizione negli elenchi di categoria, devono essere ritenuti operanti anche in relazione all'assicurazione di maternità delle coltivatrici dirette (Cass. 5 marzo 2001 n. 3192) e dall'altro che il principio relativo al rischio precostituito non appare conciliabile con le assicurazioni sociali dove vige il principio dell'obbligo assicurativo. È, dunque, con riguardo al momento della domanda di iscrizione (o meglio della richiesta di iscrizione, in base alla sentenza della corte costituzionale n. 483 del 1995 citata) che andava accertata dal Giudice a quo l'esistenza dell'evento tutelato ai fini del riconoscimento delle prestazioni. Nel caso in esame come risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso dell'INPS, l'evento assicurato, cioè l'inizio del periodo indennizzabile, si è verificato il 4 novembre 1996 (due mesi prima del parto), mentre la richiesta di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti è avvenuta il 29 gennaio 1997, successivamente all'inizio del periodo indennizzabile. Ne deriva che a quest'ultima data non si era ancora instaurato il rapporto previdenziale tra la coltivatrice diretta e l'Istituto ricorrente, in quanto non era stata ancora presentata la domanda di iscrizione negli elenchi e quindi la sig. OR EV non poteva vantare alcun diritto alla prestazione di maternità.
Spetta infatti all'interessato - come ha rilevato la Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 483/1995 riguardante una lavoratrice agricola subordinata - nel momento in cui abbia i requisiti richiesti, richiedere "senza indugio" la certificazione al fine di poter fruire delle prestazioni previdenziali. Diversamente, conclude la Corte, L'INPS "sarebbe esposto al pericolo di frodi se fosse consentito procrastinare la domanda del certificato al momento successivo al decorso della malattia, in contraddizione col presupposto dell'urgenza che giustifica la domanda".
Tali considerazioni non perdono di validità nell'ipotesi in cui l'assicurata sia una coltivatrice diretta (che, anzi, essendo i contributi a suo carico, può avere maggiore interesse a procrastinare l'iscrizione negli elenchi), ne' può ritenersi contraddetta dal fatto che, nel caso in esame, l'iscrizione è stata richiesta ed ottenuta con effetto retroattivo.
Al riguardo occorre considerare, per un verso che tale situazione trova ampia giustificazione sulla base dell'illustrato meccanismo previsto dalla normativa vigente ed è addebitarle esclusivamente all'inadempienza al dovere-onere di tempestiva denuncia da parte dei soggetti interessati circa l'insorgenza dei presupposti di legge per l'assicurazione obbligatoria;
per altro verso che il sistema di sicurezza sociale, secondo la costituzione e le leggi ordinarie, non consente di configurare alcuna relazione sillagmatica tra contributi e prestazioni, atteso che l'obbligazione contributiva è imposta unicamente per la soddisfazione di un interesse pubblico (Cass. 27 luglio 1996 n. 6798). Appare quindi coerente al sistema la non corrispondenza tra versamento dei contributi e diritto alle prestazioni che, in base al nostro ordinamento giuridico, è legato, di regola alla compresenza di molteplici requisiti. In conclusione deve affermarsi che il rapporto previdenziale, nell'ambito dei coltivatori diretti, anche in relazione all'assicurazione di maternità, non si instaura automaticamente nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco di categoria, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione nello stesso. Tale iscrizione, ove effettuata dalla competente autorità amministrativa con effetto retroattivo, comporta per l'interessato l'obbligo del versamento dei contributi, ma non il diritto alle prestazioni. Nel caso in esame, quindi, il diritto della coltivatrice diretta alla corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1987 n. 546, poteva essere esercitato solo per il periodo successivo alla richiesta di iscrizione negli elenchi, ancorché l'iscrizione sia avvenuta con effetto retroattivo, con il conseguente obbligo del versamento dei contributi per il periodo precedente. Non è infatti necessario che i requisiti per il godimento del diritto alle prestazioni debbano sussistere al momento dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Basta richiamare in proposito la sentenza della Corte Costituzionale 29 marzo 1991 n. 132 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 comma 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 nella parte in cui - per le lavorataci con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, allorquando il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio più di sessanta giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro - esclude il diritto all'indennità giornaliera di maternità anche in relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell'attività lavorativa.
Il ricorso va, pertanto accolto nei limiti sopra indicati e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, individuato nella Corte di Appello di Torino che, nel deciderla si atterrà al seguente principio: la corresponsione alla coltivatrice diretta dell'indennità giornaliera di maternità, prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1987 n. 546 presuppone che, al momento in cui si verifica l'evento indennizzabile la lavoratrice risulti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti, posto che la costituzione del rapporto assicurativo avviene solo con l'iscrizione negli appositi elenchi di categoria;
nell'ipotesi che la coltivatrice diretta richieda l'iscrizione in detto elenco successivamente alla data di inizio del periodo protetto (due mesi prima del parto), avrà diritto alla indennità giornaliera soltanto per il periodo successivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti.
Il giudice rinvio provvedere anche a regolare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003