Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12556
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Sentenza 27 agosto 2003

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La corresponsione alla coltivatrice diretta dell'indennità giornaliera di maternità, prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, presuppone che al momento in cui si verifica l'evento indennizzabile la lavoratrice risulti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti, posto che la costituzione del rapporto assicurativo avviene solo con la iscrizione negli appositi elenchi di categoria. Nella ipotesi in cui la coltivatrice diretta richieda l'iscrizione in detto elenco successivamente alla data di inizio del periodo protetto (due mesi prima del parto), ha diritto alla indennità giornaliera solo per il periodo successivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12556
    Data del deposito : 27 agosto 2003

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