Sentenza 4 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di ubriachezza, l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 688 cod.pen.(che contempla la condotta di colui che, avendo già riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, sia colto in stato di manifesta ebbrezza in luogo pubblico o aperto al pubblico) costituisce autonoma fattispecie incriminatrice e non circostanza aggravante. Ne consegue che l'intervenuta depenalizzazione, disposta dall'art. 54 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, attiene unicamente alla ipotesi di cui al primo comma del predetto art. 688 (c.d. ubriachezza "semplice"), continuando, viceversa, a rivestire rilevanza penale la condotta descritta nei commi seguenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2001, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE FRANCO Presidente del 04/12/2001
1. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARINI PIER FRANCESCO Consigliere N. 1899
3. Dott. CICCHETTI NUNZIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SICA GIUSEPPE Consigliere N. 015337/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul proced. proposto da
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di TRIESTEnei confronti di:
1) RO NO N. IL 21/09/1948
avverso SENTENZA del 23/03/2000 TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Martusciello ha concluso per l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, e per la parte che ne occupa. il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, ha "assolto" VR IA, con formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", dall'addebito di ubriachezza aggravato per avere l'imputato già riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale (capo B della rubrica); ha ritenuto, infatti, che la depenalizzazione introdotta dal D.lgs 30.12.1999 n.507 per l'ipotesi prevista al comma 1 dell'art.688 cod.pen. debba estendersi per quelle delineate ai commi 2 e 3 stesso codice, descrivendo gli stessi circostanze aggravanti del fatto "in rapporto di accessorietà con l'ipotesi criminosa del comma 1". Avverso la sentenza, ed in ordine alla pronuncia relativa all'ubriachezza, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione dell'art.54 D.lgs 30.12.1999 n.507, sul rilievo che detta norma ha sostituito alle sanzioni penali alternative (arresto fino a sei mesi o ammenda da lire ventimila a quattrocentomila) la sanzione amministrativa pecuniaria (da lire centomila a lire seicentomila) con chiaro riferimento alla sola ipotesi del comma i dell'art.688 cod.pen., sicché l'interpretazione estensiva operata dal giudice di merito è palesemente "invasiva" della volontà del legislatore.
Il ricorso è fondato.
Ed invero l'art.54 D.lgs 507/1999 - disponendo in attuazione della specifica previsione di depenalizzazione di cui all'art.7 lett. c) della Legge 25.6.1999 n.205 - ha modificato l'art.688 cod.pen. in tema di ubriachezza unicamente quanto al primo comma, come si rileva dal testo della norma che soltanto a questo fa espresso riferimento, avendo evidentemente inteso il legislatore conservare nell'area di rilevanza penale l'ubriachezza del soggetto che, precedentemente condannato per delitto non colposo contro la vita e l'incolumità personale, è ritenuto maggiormente pericoloso (potendo la particolare condizione determinare nuove manifestazioni di delittuosa violenza).
il chiaro dictum della norma è stato quindi erroneamente applicato dal giudice di merito, avendo questi letto nell'ipotesi sub 2 dell'art.688 cod.pen. la previsione di un'aggravante e l'effetto di accessorietà conseguente (peraltro potendo rilevare che lo stesso D.lgs, laddove ha inteso estendere la depenalizzazione ad ipotesi aggravate della medesima condotta, lo ha espressamente enunciato: v. art.49 con riferimento al comma 2 dell'art.666 cod.pen.), senza però considerare che nella norma è descritto un "fatto" di maggior gravità ritenuto tuttora meritevole di sanzione penale. L'impugnata sentenza dovrà pertanto essere annullata limitatamente al capo B) con rinvio, ex art.569 comma 4 cod.proc.pen., alla Corte di Appello di Trieste per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B), con rinvio alla Corte di Appello di Trieste per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 15 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2002