Sentenza 15 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di lottizzazione abusiva, anche a seguito della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la stabile collocazione, in un'area destinata a campeggio, di più manufatti di pernottamento, astrattamente mobili, può risolversi nella realizzazione, ad opera del gestore dell'area, di uno stabile insediamento abitativo, che comporta il sostanziale stravolgimento dell'originario assetto definito mediante pianificazione, e, dunque, una forma di lottizzazione abusiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2017, n. 13496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13496 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2017 |
Testo completo
1349 6-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.263/17 UI Bianchi Presidente - CC 15/02/2017- Salvatore Dovere Pasquale Gianniti Relatore - R.G.N. 41117/2016 Alessandro Ranaldi Antonio Leonardo Tanga ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SA EL, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 43/2016 del 26/09/2016 del Tribunale del riesame di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, con adozione dei provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.p. Т RITENUTO IN FATTO 1.Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo con decreto preventivo emesso il 16/2/2016 aveva sottoposto a vincolo un'area con relativi - manufatti ed opere - sulla quale insisteva il camping Verdemare Centro Vacanze, sito sul litorale di Marina Palmense (Comune di Fermo) e gestito dalla società Verdemare SR (con esclusione della particella 353 del foglio 109) La misura originava da un procedimento a carico di EL SA, legale rappresentante della Verdemare s.r.l., indagato per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, per aver posto in essere una lottizzazione abusiva dell'area in assenza di - titoli abilitativi e prescritte autorizzazioni (paesaggistiche e relative ad area sismica) attraverso la realizzazione di vari manufatti, tra i quali piazzole, - impianti elettrici, rete fognaria e roulottes non trasportabili.
2.Il Tribunale del riesame di Fermo con ordinanza 14/3/2016 annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di quella città. Secondo il Tribunale, nessuna lottizzazione poteva esser ravvisata in forza dell'attuale testo dell'art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380 del 2001, che ha inteso negare la qualifica di "nuova costruzione" (e, pertanto, la necessità del permesso di costruire), con riguardo ad interventi quali quelli in esame;
la norma, infatti, avrebbe una portata generale con riferimento a tutti i manufatti quali roulottes, camper, case mobili e simili, rendendone libera la realizzazione allorquando la struttura sulla quale insistono di carattere ricettivo/turistico - sia - dotata dei necessari titoli abilitativi, come nel caso di specie. E senza che rilevi lo stabile ancoraggio al suolo di tali opere, invero escluso dalla sentenza Corte cost. n. 189 del 2015, che era intervenuta in senso demolitorio proprio sul punto e.5) in esame.
3. Avverso l'ordinanza di annullamento veniva proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, chiedeva concludersi in conformità, condividendo le argomentazioni del PM ricorrente;
mentre il SA con memorie 28/6/2016 e 8/7/2016 chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo gli argomenti di cui all'ordinanza impugnata anche alla luce dell'evoluzione normativa della materia e degli interventi giurisprudenziali sul punto. 2 4. La Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza 14/7/2016 ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo.
5.Il Tribunale di Fermo, quale Giudice di rinvio, a seguito della suddetta sentenza di annullamento, ha emesso l'ordinanza impugnata, con la quale ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Gip Tribunale di Fermo.
6. Avverso l'ordinanza di convalida emessa dal Giudice di rinvio, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l'imputato, il quale preliminarmente svolge alcune considerazioni. Precisamente in primo luogo osserva che l'ordinanza impugnata parte dall'assunto che il bene giuridico tutelato dal reato di lottizzazione abusiva sia il paesaggio e giunge alla conclusione che i manufatti presenti all'interno del villaggio turistico Verde Mare alterino il paesaggio perché di elevata consistenza numerica e non precariamente stazionanti in quel luogo. Aggiunge che, cosi opinando, il Tribunale, da un lato, aveva trascurato che il reato in contestazione è previsto e punito (non dall'art. 3 comma 1 lett. E5 del DPR n. 380/2001, ma) dagli artt. 30 e 44 lett. C del medesimo testo unico e che il bene giuridico protetto da detta norma, per consolidata giurisprudenza, è l'ordinata pianificazione urbanistica, nonché il corretto uso del territorio e l'effettivo controllo dello stesso da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione;
e, dall'altro, aveva tenuto in considerazione soltanto la consistenza delle strutture esistenti sulle piazzole, ma non anche le circostanze dedotte dalla difesa e da ritenersi pacifiche sulla base degli atti (precisamente: la destinazione dell'area in questione a finalità turistico-ricettiva; il sempre puntuale suo rispetto della autorizzazione stagionale che consentiva l'apertura del villaggio per soli tre mesi e mezzo all'anno; il fatto che le opere incriminate non avevano mai determinato alcun aumento abusivo del carico urbanistico della zona, essendo il villaggio chiuso d'inverno e frequentato d'estate da un numero di turisti ricompreso in quello massimo di fruizione consentito;
l'esercizio dell'attività in conformità della normativa regionale). Svolte le suddette considerazioni, il ricorrente articola due profili di doglianza.
6.1. Nel primo si denuncia violazione della legge regionale Marche n. 9/2006, con particolare riferimento all'art. 12 comma 5 bis. Il ricorrente premette che tutte le strutture posizionate su 510 delle 600 piazzole presenti (precisamente le 417 roulottes dei turisti e le 41 case mobili dell'ARCA, le 52 unità abitative stabili locale all'ETSI) rientravano ampiamente nelle quantità consentite. Aggiunge che, alla luce dell'art. 13 comma 5 bis della 3 legge regionale Marche n. 9/2006, tutti i contratti, stipulati tra Verdemare e turisti che optano per lasciare la propria roulotte all'interno della struttura pure nei mesi di sua chiusura, sono legittimi, sempre che gli allestimenti lasciati in custodia non vengano utilizzati quando il Centro Vacanze è chiuso (come di fatto avveniva nella specie).
6.2. Nel secondo si denuncia violazione degli artt. 3, 30 e 44 lett. C del Dpr N. 380/2001, come modificato dalla legge n. 221/2015. Il ricorrente deduce che il Giudice del rinvio, nella ordinanza impugnata, ritenendo che le 417 roulottes e le 41 case mobili installate all'interno del Verde Mare avevano determinato una lottizzazione abusiva dell'area destinata ad attività turistica, aveva sostanzialmente eluso la portata innovativa dell'art. 3 lett. e5 d.P.R. n. 380/2001, come modificato dalla legge n. 221/2015, ed aveva fatto cattivo governo dei principi e dei criteri che sostanziano il reato previsto dagli artt. 30 e 44 del suddetto decreto presidenziale. Ripercorre l'evoluzione che ha condotto il legislatore nazionale ad adottare una disciplina improntata a un maggior favor per il turismo in roulotte nei camping e finalizzata a garantire migliori standard qualitativi di comfort e sicurezza. Osserva che nel sistema attualmente vigente nel quale è scomparso il requisito del temporaneo ancoraggio al suolo (ritenuto indispensabile dalla giurisprudenza di legittimità prima della novella del dicembre 2015), con la conseguenza che sono consentite anche strutture che non abbiano carattere precario la regola è che - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili) va considerato intervento di nuova costruzione, necessitante di permesso a costruire;
mentre gli stessi manufatti e strutture non possono essere considerati nuove costruzioni (e pertanto non necessitano di permesso di costruire) ogni qual volta, come per l'appunto nel caso di specie, siano diretti a soddisfare esigenze temporanee ovvero siano ricomprese in strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, sotto il profilo edilizio e, se previsto, sotto il profilo paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. In definitiva, secondo il ricorrente, nel vigente quadro normativo, la collocazione di roulottes e mezzi di pernottamento ad esse assimilabili non necessiterebbe di alcun titolo edilizio purché gli stessi siano compresi all'interno di strutture autorizzate, destinate a sole finalità turistiche ed in regola con la normativa regionale che limita la loro apertura e fruizione secondo criteri che confermano tali finalità; e continuare a richiamare i principi giurisprudenziali elaborati rispetto ad un diverso piano normativo di riferimento, come per l'appunto avrebbe fatto il Giudice di rinvio, significherebbe annullare la portata della modifica introdotta dal legislatore nazionale in sinergia con quelli regionali. Sotto altro profilo, il ricorrente deduce che il Tribunale di Fermo, nel ravvisare il fumus della fattispecie di reato di cui agli artt. 30-44 lett. c d.P.R. n. 380/2001, aveva omesso di evidenziarne quei sintomi rivelatori ritenuti indispensabili dalla giurisprudenza di legittimità anche anteriore alla riforma del dicembre 2015 (citata, oltre che dal Gip, anche da questa Corte nella sentenza di annullamento). In particolare, secondo il ricorrente, la trasformazione di strutture mobili in vere e proprie unità abitative integrerebbe una condotta lottizzatrice soltanto quando l'intervento renda inadeguate le opere strutturali ed i servizi esistenti, che debbono essere proporzionati alla specifica capacità recettiva. Tale ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie nel quale il fatto che le 417 roulottes rimangano in sito non determina alcun aggravamento dei carichi urbanistici e nessuna necessità di ulteriori opere di urbanizzazione. D'altronde l'art. 13 comma 5 bis della L.R.M. n. 9/2006 consente il rimessaggio invernale delle roulottes all'interno della medesima struttura ricettiva, ragion per cui deve ritenersi normativamente escluso l'obbligo di rimuovere ogni inverno il rimorchio per portarlo altrove. E nulla sposta in termini di carico urbanistico, antropizzazione, necessità di opere e/o di servizi comunali il fatto che nei mesi invernali le 417 roulottes siano disposte sulle piazzole ovvero siano spostate negli spazi a parcheggio o in altre aree del camping. In definitiva, secondo il ricorrente, il Giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la struttura per come nel suo insieme concretamente realizzata e organizzata si prestava ad un utilizzo soltanto stagionalmente - turistico (come dedotto dal ricorrente) ovvero anche ad un utilizzo permanentemente residenziale (come sostenuto in tesi di accusa); e, nello svolgimento di detto compito, aveva omesso di considerare quando dedotto ed allegato alla memoria 13/9/2016, indicativa del fatto che la struttura in esame era soltanto stagionalmente turistica.
7. In vista dell'odierna udienza, tramite il difensore di fiducia, il ricorrente deposita parere pro veritate a firma del Prof. Avv. Paolo Stella Richter e memoria difensiva di replica. Nel parere pro veritate, in via principale, viene argomentato che la sosta delle roulottes di proprietà dei campeggiatori non integra l'ipotesi di reato in contestazione alla luce della legge 28 dicembre 2015 n. 221, con conseguente erroneità del richiamo alla giurisprudenza formatasi sotto il vigore della normativa precedente;
e, in via subordinata, viene prospettata la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale. 5 Nella memoria di replica, viene dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale in sede di requisitoria scritta, l'atto di impugnazione censura l'error in iudicando nel quale sarebbe incorso il Giudice del rinvio, che, da un lato, avrebbe male interpretato il senso della pronuncia del 14/7/2016 della Terza Sezione Penale (che, in tesi difensiva, imponeva di verificare soltanto se il Verdemare sia o no effettivamente una struttura ricettiva all'aperto destinata alla sosta e al soggiorno dei turisti;
e se le roulottes ivi posizionate possano dirsi stabili unità abitative, che hanno nel loro complesso mutato la destinazione edilizia-urbanistica dell'area in stabile insediamento residenziale), e, dall'altro, non avrebbe correttamente applicato le specifiche disposizioni normative previste dall'art. 133 comma 5 bis della L.R. Marche n. 09/2016 (in base al quale "nei periodi di chiusura delle strutture ricettive all'aria aperta è possibile tenere in custodia i mezzi di pernottamento dei clienti ed i relativi accessori, purché gli stessi non siano utilizzati"), nonché degli artt. 3-30- 44 lett. C. del d.P.R. n. 380/2001. In definitiva, secondo il ricorrente, il sequestro preventivo, in contrasto con le suddette disposizioni, sarebbe fondato sulla seguente ipotesi accusatoria: le roulottes per quantità (417), per come descritte dalla G.d.F. (munite di - preingressi e verande e talune non dotate d'ancoraggio temporaneo a terra, allacciate a reti idriche e fognarie, prive di targhe) e, soprattutto, per via della permanenza in custodia nel periodo di chiusura - avrebbero comunque trasformato definitivamente il Verde Mare in "struttura residenziale", nonostante Verde Mare sia struttura ricettiva all'aperto regolarmente autorizzata sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico che svolge tale attività nel rispetto della capienza massima giornaliera di turisti (2490) riconosciutagli dalla Provincia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2.Occorre preliminarmente ricordare che, nel giudizio di legittimità conseguente all'impugnazione della sentenza di rinvio, operano, oltre alle preclusioni dettate dall'art. 627 comma 4 c.p.p., i limiti di ammissibilità previsti dall'art.628 comma 2 c.p.p., in base al quale la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto "per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione" ovvero per non essersi il giudice di rinvio uniformato "alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa". 6 Tale ipotesi di inammissibilità ricorre nel caso di specie, nel quale si verte in materia di sequestro preventivo (cioè in materia nella quale, come è noto, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge) ed il Giudice di rinvio si è uniformato al principio di diritto affermato dalla Terza Sezione Penale di questa Corte (mentre il ricorrente denuncia vizi che sostanzialmente ripercorrono argomenti già esposti nelle citate memorie 28/6/2016 e 8/7/2016 e già valutati dal Giudice del rinvio). -3. Invero, questa Corte regolatrice, nella sentenza di annullamento dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa nella materia sottesa al ricorso ha indicato la ratio della recente legge n. 221 del 2015, precisando il principio di diritto operanti in materia ed indicando la verifica che avrebbe dovuto compiere il giudice del rinvio. Precisamente:
3.1. La Terza Sezione Penale di questa Corte ha in primo luogo ripercorso i seguenti interventi manipolativi, di cui nel recente passato era stato oggetto I'art. 3 comma 1 lett. e.5) del d.P.R. n. 380 del 2001, in materia di "interventi di nuova costruzione": -l'art. 41 comma 4 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 9 agosto 2013 n. 98, ha novellato la norma nel senso di includere tra gli interventi in oggetto per i quali è richiesto il permesso di costruire - l'installazione di «manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee>>, ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti»; -la suddetta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 9 giugno 2015, nella quale ha affermato che la novella «individua (...) specifiche tipologie di interventi edilizi, realizzati nell'ambito delle strutture turistico-ricettive all'aperto, molto peculiari, che peraltro contraddicono i criteri generali (della trasformazione permanente del territorio e della precarietà strutturale e funzionale degli interventi) forniti, dallo stesso legislatore statale, ai fini dell'identificazione della necessità o meno del titolo abilitativo. In tal modo, la norma impugnata sottrae al legislatore regionale ogni spazio di intervento, determinando la compressione della sua competenza concorrente in materia di governo del territorio, nonché la lesione della 7 T competenza residuale del medesimo in materia di turismo, strettamente connessa, nel caso di specie, alla prima>>; - nel frattempo, peraltro, la norma in esame era stata ulteriormente modificata dall'art. 10-ter del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 l. 23 maggio 2014 n. 80, che aveva sostituito, all'interno della disposizione, la parola «ancorché» con le parole «e salvo che». Ne era derivato, pertanto, il seguente testo della norma: sono da considerare interventi di nuova costruzione, tra gli altri, «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti»; infine, la norma è stata novellata dalla I. 28 dicembre 2015 n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) nel senso che costituiscono nuove costruzioni - tra le altre - "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore".
3.2. Quindi, la Corte regolatrice, nell'individuare la ratio legis e nel precisare il principio di diritto, ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione dell'ultima novella offerta dal Procuratore allora ricorrente, secondo il quale - anche nell'attuale testo della norma qualunque e ciascun intervento eseguito nelle aree in esame risulterebbe subordinato al rilascio del necessario titolo urbanistico e delle specifiche autorizzazioni (la cui verifica, pertanto, non dovrebbe riguardare esclusivamente la struttura ricettiva in sé). Ciò in quanto la stessa lettera della norma induce ad un'interpretazione diversa, laddove riferisce la necessaria autorizzazione sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico» proprio soltanto alle strutture ricettive nel loro complesso («previamente autorizzate») e non ai singoli manufatti quali quelli elencati nella norma, imponendosi, altrimenti, l'uso 8 dell'aggettivo al maschile: opinare diversamente, e quindi ritenere sic et simpliciter qualsivoglia intervento interno alla struttura come "di nuova costruzione" (con ogni conseguenza, in primo luogo ex art. 10, stesso decreto), comporterebbe la frustrazione della ratio della novella, invero "volta non già a ribadire l'ordinaria disciplina, ma - e nell'ottica del rilancio dell'economia (di cui al d.l. n. 69 del 2013, "a monte" dell'attuale testo di legge) a semplificare l'installazione di manufatti quali quelli in oggetto, qualora collocati all'interno di -questi si ambiti che siano stati sottoposti a previo rilascio di ogni titolo - abilitativo ed ogni necessaria autorizzazione". Quanto precede, tuttavia, a condizione che le suddette strutture siano altresì ricettive», «all'aperto» e, soprattutto, destinate alla «sosta ed al soggiorno dei turisti»; concetti questi che in quanto presuppongono una permanenza del soggetto temporanea, limitata nel tempo ed occasionale - "riverberano" i propri effetti sui manufatti inseriti nella struttura medesima (roulottes, campers, case mobili e simili). Detti manufatti - a prescindere dalla loro facile amovibilità non debbono presentare le caratteristiche dello stabile - insediamento residenziale, inserito permanentemente nel territorio, con conseguente stravolgimento dell'originario assetto definito mediante pianificazione. In definitiva, secondo il principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento, "l'esistenza di un'attività, sia pure autorizzata, di campeggio o similare (come nel caso di specie) non è incompatibile con la figura del reato di lottizzazione abusiva, ove la stessa venga radicalmente mutata in uno stabile insediamento abitativo e di rilevante impatto negativo sull'assetto territoriale".
3.3. Può essere utile precisare che il quadro normativo, sopra esposto, ha consolidato la figura giuridica di "costruzione" elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, già antecedentemente all'entrata in vigore del T.U. edilizia. In tale concetto rientrano tutti quei manufatti che attuino una trasformazione stabile urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell'immobile (cfr., tra le tante, Sez.3, sent. n.5624 del 17/11/2011, 2012, Rv.251904), con la precisazione che la stabilità si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare un bisogno non temporaneo. La nuova formulazione dell'art. 3 comma 1, lett. e5) del d.P.R. 380\01, quindi, pur avendo espunto il requisito dell' "ancoraggio temporaneo al suolo" del manufatto, non ha ampliato l'ambito delle opere non rientranti nel concetto di "costruzione", ma ha esplicitato, come avvenuto per le precedenti modifiche ed in coerenza con i principi generali fissati dalla disciplina urbanistica, gli interventi 9 T che non comportano una stabile trasformazione del territorio rilevante sotto il profilo urbanistico. Secondo l'attuale previsione, quindi: a) i manufatti devono trovarsi all'interno di strutture ricettive all'aperto; b) tali strutture devono essere debitamente autorizzate e condotte in conformità alla normativa regionale di settore;
c) la destinazione dei manufatti è quella della sosta ed il soggiorno di turisti. Resta valido, pertanto, anche con riferimento agli attuali requisiti, quanto precisato da questa Corte in relazione alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 221 del 2015 (Sez.3, sent. n.41067 del 15/09/2015, Pullara, Rv.264840); e cioè, che affinchè i manufatti menzionati nell'art. 3 comma 1, lett. e5) del d.P.R. 380/01 non siano considerati interventi di nuova costruzione e, non richiedano, pertanto, il rilascio di permesso di costruire: a) essi devono trovarsi all'interno di strutture ricettive all'aperto e, cioè, quelle individuate dall'art. 13 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo) e, segnatamente, i villaggi turistici i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche ed i parchi di vacanza;
b) tali strutture dovranno essere debitamente autorizzate e condotte in conformità alla normativa regionale di settore;
c) la destinazione dei manufatti dovrà essere quella della sosta ed il soggiorno di turisti. In particolare, quanto al requisito della destinazione alla sosta e soggiorno di turisti, questa Corte (Sez. 3, n. 41479 del 24/9/2013, Valle, Rv. 257734) ha affermato, con riferimento ai campeggi, che il riferimento alla «sosta» ed al soggiorno», i quali presuppongono una permanenza temporanea, porta ad escludere ogni forma di stabile residenza, così come il riferimento alla figura del turista», il quale è individuabile, secondo il significato della parola stessa, come un soggetto che viaggia e soggiorna in località diverse dalla sua residenza abituale per un periodo di tempo limitato per piacere, affari o altri scopi, ricordando come tale definizione coincida sostanzialmente con quella data dalla Organizzazione Mondiale del Turismo, agenzia delle Nazioni Unite (WTO, Ottawa Conference on Travel and Tourism Statistics, 1991).
3.4. Ripercorsa l'evoluzione normativa, indicata la ratio della novella e precisato il principio di diritto operante in materia, la Terza Sezione Penale di questa Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Fermo per nuovo esame, in quanto l'ordinanza (in quel giudizio) impugnata non aveva compiuto alcuna "verifica in ordine agli elementi da ultimo indicati e, pertanto, non aveva constatato affatto se l'insieme delle opere eseguite nel campeggio "Verdemare" avesse comportato o meno un'indebita e stabile trasformazione urbanistica dell'area, sì da integrare il fumus della contravvenzione ex art. 44 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001". 10 Precisamente, secondo quanto indicato nella sentenza di annullamento, il Tribunale del riesame si era limitato a prender atto della natura formale di campeggio propria della struttura in oggetto (anche alla luce del citato art. 3, punto e.5) ed aveva così escluso ogni ipotesi di lottizzazione abusiva, “senza però verificare in concreto quali fossero le caratteristiche urbanistiche dei numerosissimi interventi compiuti ed i loro effetti sull'assetto del territorio". Interventi che, peraltro, la stessa ordinanza richiamava nella parte introduttiva, fornendone una efficace descrizione "quantitativa" (600 piazzole occupate da prefabbricati, roulottes, container, casette in legno, case mobili;
roulottes collocate su una battuta in cemento e congiunte a strutture prefabbricate del tipo "abitativo/container"; verande realizzate in strutture metalliche, ancorate al suolo mediante bullonatura, chiuse su tre lati e dotate di copertura;
allacci alla rete idrica, fognaria ed alle utenze), descrizione che imponeva una nuova motivazione da parte dello stesso Tribunale di Fermo: sia perché "apparivano non lievi i tratti di una stabile trasformazione dell'assetto urbanistico del territorio"; e sia perché, come risultava dal provvedimento impugnato, gli operanti avevano accertato che "i manufatti così realizzati rimanevano di fatto nella disponibilità dei proprietari per l'intero periodo annuale, sì da apparire del tutto estranei a quella temporaneità propria della sosta e transito del turista".
3.5. Ed invero nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che: ai fini del riscontro del connotato della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma l'intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo (Sez. 3, sent. n. 22054 del 25/2/2009, Frank, Rv. 243710; Sez.3, sent. n.14329 del 10/01/2008, Rv.239707; sez. 3, n. 24898 del 4/4/2003, Nagni, Rv. 225380); d'altra parte, la natura precaria di un manufatto (non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma) deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione (Sez.3, n.966 del 26/11/2014, 2015, Manfredini, Rv.261636); -l'interesse protetto dalla disciplina urbanistica non è soltanto quello di assicurare controllo della P.A. sugli interventi di modifica del territorio, ma anche quello di garantire che ciò si verifichi in piena aderenza all'assetto urbanistico e, quindi, esso si identifica nell'interesse all'ordinato sviluppo del territorio. Invero, le Sezioni Unite hanno da tempo affermato che il bene oggetto della tutela urbanistica è lo stesso territorio, bene esposto a pregiudizio da ogni 11 condotta che produca alterazioni in danno del benessere complessivo della collettività e delle sue attività ed il cui parametro di legalità è dato dalla disciplina degli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente (Sez. U, sent. n.11635 del 12/11/1993, PM in proc. Borgia, Rv.195359). Ed è stato, conseguentemente, affermato che ricorre il reato di lottizzazione abusiva fisica o materiale quando l'intervento, per le sue dimensioni o caratteristiche, sia idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale, consista esso nella realizzazione di un nuovo fabbricato o nella suddivisione in lotti di un terreno in vista della realizzazione di nuove costruzioni (Sez. 3, n. 9446 del 21/01/2010, Lorefice, Rv. 246340).
4.Il Tribunale del riesame di Fermo, quale Giudice di rinvio, ha nella sostanza bene interpretato il principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento per poi procedere, in coerenza con lo stesso, alla verifica fattuale ad esso demandata, pervenendo a conclusioni insindacabili nella presente sede di legittimità.
4.1. Invero, il Tribunale del riesame, tenendo conto delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, ha correttamente premesso che la qualificazione dell'area "Verdemare" come "centro vacanze" ai sensi dell'art. 11 comma 5 della legge regionale n. 9 del 2006 era dato meramente formale che, ai fini della valutazione sulla trasformazione urbanistica dell'area stessa, imponeva una indagine che tenesse conto non solo della destinazione dell'area, ma anche della concreta sussistenza di uno "stabile insediamento" sul territorio». In altri termini, il Giudice del riesame si è posto nella prospettiva ermeneutica tracciata dalla ratio della legge n. 221 del 2015 (che, nel consentire la libera collocazione di manufatti mobili all'interno delle strutture ricettive, ha inteso favorire i turisti che utilizzano tali manufatti per muoversi da una struttura ricettiva all'altra e si avvalgono poi dei diversi servizi messi a loro disposizione dai gestori delle strutture medesime) e dal rilievo che le previsioni contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, le cui disposizioni devono essere interpretate in conformità di quanto stabilito dal testo unico sull'edilizia (Sez.3, sent. n.8088 del 26/01/2011, Guarnotta, Rv.249575). In tale corretta cornice ermeneutica, i manufatti mobili perdono il loro carattere di precarietà e diventano stabili ogniqualvolta siano destinati a soddisfare un bisogno non temporaneo (anche se non permanente). Con la conseguenza che la stabile collocazione in una area destinata a campeggio di più manufatti, astrattamente mobili, di pernottamento, può risolversi nella 12 realizzazione, ad opera del gestore dell'area, di uno stabile insediamento abitativo, che comporta il sostanziale stravolgimento dell'originario assetto definito mediante pianificazione, e, dunque, una forma di lottizzazione abusiva. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, sia pure in via subordinata, dal ricorrente.
4.2. Nella sopra menzionata e, si ribadisce, corretta prospettiva ermeneutica, il Tribunale del riesame ha puntualmente proceduto all'indagine ad esso demandata dalla Terza Sezione Penale di questa Corte, osservando che: -nella disamina sul fumus, doveva prendersi le mosse (non tanto dalla carenza, o comunque dal mancato rispetto, di talune autorizzazioni richieste dalla legge, già compiutamente elencate nel decreto del Gip - quale l'autorizzazione/zona sismica del competente ufficio della regione ex art. 93 d.P.R. n. 380/01; e l'autorizzazione dell'ente locale per zona a notevole interesse pubblico -quanto piuttosto) dal sopra riportato dato quantitativo, essendo la presenza di 417 piazzole occupate da manufatti di vario genere, in rapporto al numero complessivo di 600 piazzole presenti nel campeggio, già di per sé un dato sintomatico del "rilevante impatto ambientale" degli stessi;
-la tesi difensiva (secondo quale la quale i suddetti manufatti sono di facile amovibilità, con la conseguenza che non dovrebbero essere considerati "nuove costruzioni") non poteva essere accolta: sia perché, come la sentenza di annullamento aveva rilevato, la facile amovibilità non esclude, in linea di principio, lo stravolgimento urbanistico del territorio;
sia perché dagli atti di indagine, sia pure nei limiti di cognizione propri della fase, tali manufatti erano risultati inamovibili o molto difficilmente asportabili, in quanto: a) le casette, roulottes e container sono tutti dotati di allacci a rete fognaria, idrica ed elettrica, per le quali è stato predisposto un sistema di tubazioni interrate (al riguardo è stata ritenuta irrilevante la circostanza che gli allacci vengano chiusi nel corso del periodo invernale, prescindendo tale circostanza dal necessario accertamento dell'impatto sul paesaggio); b) alcune delle roulottes sono sprovviste di ruote e/o gancio di traino e/o targa, snaturando la loro funzione per confermare, all'opposto, la stabilità sul territorio;
c) molte delle strutture abitative si compongono di roulottes o struttura prefabbricata con annessa veranda fissa e giardino recintato in cui frequentemente si è riscontrata gettata in calcestruzzo pavimentata;
d) i manufatti in questione non sono mai stati rimossi dalla loro collocazione (in relazione alla quasi totalità delle piazzole nell'anno 2014 i - ilmilitari avevano accertato n. 413 piazzole locate per l'intera stagione - susseguirsi di contratti estivi di locazione della piazzola e di contratti di 13 "rimessaggio invernale" è stata ritenuta circostanza che non smentisce, ma, anzi, conferma che le casette, container ecc. sono stabili e, di fatto, inamovibili, a prescindere dal dato temporale e formale del loro utilizzo); e) la stabilità è confermata dalla pratica, parzialmente accertata nel corso delle indagini, di compravendita delle roulottes e delle casette presenti nel centro vacanze (messe in vendita anche con annunci on line recanti addirittura la dicitura "vendo piazzola nel campeggio verde mare fermo con casetta 16 mq con roulottes e veranda"), confermandone la quasi imperitura presenza sul luogo;
f) a conferma dello stabile inserimento dei manufatti nel territorio e della disponibilità continua della piazzola per i proprietari dei manufatti stessi, sta il fatto che, come emerso durante le indagini: f1) l'ARCA Emilia Romagna, secondo una scrittura privata del 6.5.2009, agli atti del procedimento, "è proprietaria e dispone di numero 41 (quarantuno) case mobili" collocate all'interno del centro vacanze e usufruisce per una durata di sei anni di una serie di servizi tra cui l'allaccio agli impianti e il rimessaggio invernale;
f2) l'ETSI è conduttrice di n. 52 piazzole occupate da strutture abitative (container) di proprietà dello stesso ente. Alla luce delle suddette circostanze fattuali e, in particolare, "del rilevantissimo dato quantitativo", il Tribunale del riesame ha ritenuto - ovviamente, nei limiti di cognizione propri della fase la sussistenza del fumus del reato ex art. 30 e 44 lett. C) d.P.R. n. 380/2001, di cui alla imputazione preliminare (che, come è noto, consiste per l'appunto nella predisposizione ed attuazione di un insediamento edilizio in una zona non sistemata urbanisticamente, al di fuori degli strumenti urbanistici legittimi, a prescindere dalla esistenza di un piano regolatore generale ed a prescindere anche della previsione come edificatoria dell'area interessata).
5. In definitiva, l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione, per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa, è stato puntualmente assolto dal Tribunale distrettuale di Fermo, quale giudice di rinvio, ex art. 627 comma 3 c.p.p.. Ne consegue che il ricorso in quanto involgente aspetti già esaminati da questa Corte nella sentenza di annullamento -va dichiarato inammissibile ex art. 628 comma 2 c.p.p. ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, in difetto di cause di esonero, al pagamento della somma a favore della cassa delle ammende, che si determina come da dispositivo. 14 T Dichiara inammissibile il ricorso spese processuali e della somma ammende. Così deciso il 15/02/2017. Il Consigliere estensore Pasquale Gianniti
P.Q.M.
e condanna il ricorrente al pagamento delle di euro 2000 in favore della cassa delle UI AN Biend. Il Presidente Depositata in Cancelleria Oggi, 20 MAR. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Corra 800 15