Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 24898
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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In materia edilizia al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire con l'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 24898
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24898
    Data del deposito : 4 aprile 2003

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