Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
In materia edilizia al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire con l'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 24898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24898 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 04/04/2003
1. Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - N. 734
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 38782/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN AN, N. a Roma il 1/10/1957;
avverso la sentenza 15/03/2001 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gioacchino IZZO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, avv.to Francesca VENDITTI, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15.3.2001 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 19.9.2000 del Tribunale monocratico di Latina, che - in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato - aveva affermato la penale responsabilità di NA AN in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, un manufatto in muratura e lamiera avente superficie di mq. 162 circa - acc. in Aprilia, il 23.11.1996);
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giorni 20 di arresto e lire 5 milioni di ammenda, concedendo i doppi benefici ed ordinando la demolizione dell'opera abusiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il NA, il quale ha eccepito:
- l'erroneo disconoscimento, da parte dei giudici del merito, della natura precaria del manufatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
La natura "precaria" di un manufatto - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (vedi Cass., Sez. 3^: 12.7.1995, ric. Bottai;
2.7.1996, ric. De Marco;
4.10.1996, ric. Di Meo;
28.1.1997, ric. Arcucci;
20.6.1997, ric. Stile;
18.2.1999, ric. Bortolotti;
12.7.1999, ric. Piparo) - ai fini dell'esenzione dalla concessione edilizia, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione subiettivamente data all'opera dal costruttore ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo (nello stesso senso vedi C. Stato, Sez. 5^:
23.1.1995, n. 97 e 15.6.2000, n. 3321).
Nella fattispecie in esame, i giudici del merito - motivando compiutamente in ordine alla responsabilità del prevenuto - hanno evidenziato che il manufatto era un prefabbricato in lamiera, stabilmente infisso al suolo su cordoli in blocchetti di cemento, oggettivamente destinato a soddisfare esigenze non provvisorie. La inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, sicché non può tenersi conto della prescrizione del reato scaduta (il 5.4.2002) in epoca di gran lunga successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dello stesso ricorso (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca). Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500/00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2003