Sentenza 26 gennaio 2011
Massime • 1
Le previsioni contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e specificamente le definizioni contenute nell'art. 3, comma primo, prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. (Nella specie, si trattava di opere abusive che, a giudizio del ricorrente, corrispondevano alla nozione di "volume tecnico" prevista dal regolamento edilizio comunale, e che però rientrano nella nozione di nuova costruzione, contenuta nel sopra citato Testo unico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2011, n. 8088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8088 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 26/01/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 201
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 31388/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Campo Franco, difensore di fiducia di NO SI, n. a Erice l'8.10.1974;
avverso la sentenza in data 25.2.2010 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Trapani in data 5.2.2009, venne condannato alla pena di giorni quindici di arresto ed Euro 24.000,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; d) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71; c) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72; f)
di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 93, 94 e 95, unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza di NO SI in ordine ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; d) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71; e) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72; f) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 93, 94
e 95, a lui ascritti per avere eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sul piano terrazza di un fabbricato, la modificazione di una parte della copertura da falda inclinata a solaio piano, realizzando cosi due corpi di fabbrica delle complessive dimensioni di mq 94 e me 269 senza il permesso di costruire e senza l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva censurato la mancata sospensione del processo in attesa della definizione della domanda di sanatoria, il cui rigetto era stato annullato dal TAR, e dedotto che i lavori eseguiti avevano portato alla realizzazione di volumi tecnici che, per le loro dimensioni, non integrano la violazione della normativa paesaggistica.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art.45. Con il mezzo di annullamento viene riproposta la censura avverso la mancata sospensione del processo in attesa della definizione della domanda di sanatoria edilizia presentata dall'interessato. Si osserva che il Comune di Valderice aveva rigettato tale richiesta, ma, a seguito di ricorso del Guamotta, il TAR ha annullato, sia pure per motivi formali, il provvedimento di rigetto, sicché l'ente locale deve nuovamente pronunciarsi sulla richiesta di sanatoria, il cui procedimento amministrativo è ancora in corso.
Si deduce, quindi, che il processo penale, ai sensi della disposizione citata, doveva essere sospeso in attesa della definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di sanatoria. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge in relazione al disposto di cui all'art. 51, punto 11, lett. b), punto 19, ultimo cpv., e punto e 29 del Regolamento Edilizio del Comune di Valderice.
Si deduce, in sintesi, che ai sensi dell'art. 51, punto 11 lett. b), del R.E.C. rientrano nella nozione di servizi ed accessori i sottotetti in genere, se raggiungibili da scale, sicché le opere di cui alla contestazione, non essendo accessibili mediante scale, non possono assumere la natura di servizi ed accessori, ma solo quella di volumi tecnici.
Si aggiunge che ai sensi dell'art. citato, punti 29 e 19, ultimo cpv., rientrano nella nozione di volumi tecnici, esclusi dal calcolo volumetrico dell'edificio, gli spazi ricavati nel sottotetto in funzione di una migliore protezione e coibentazione dei locali sottostanti, sempre che non superino i m. 3 dall'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale.
Si deduce, quindi, che le opere realizzate corrispondono alla nozione di volume tecnico previsto dalle citate disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale di cui la Corte territoriale non ha tenuto conto. Il ricorso non è fondato.
È stato già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che la sospensione del processo penale per violazioni edilizie, prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, ed attualmente dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, si applica solo con riferimento al procedimento amministrativo per rilascio di concessione in sanatoria e non già con riferimento a quello giurisdizionale: a ciò consegue che detta sospensione è limitata al termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del deposito della domanda di concessione, in quanto, decorso detto termine senza che la domanda sia stata accolta, la stessa, a norma della citata L. n. 47 del 1985, art. 13, attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, si intende respinta per cui il procedimento amministrativo è concluso e non residua al richiedente che la possibilità di esperire quello giurisdizionale che non comporta sospensione del procedimento penale, (cfr sez. 6^, 13.1.1994 n. 4614, Cammariere, RV 197767; sez. 3^, 27.9.2000 n. 12288, Cimaglia, RV 218005; sez. 3^, 30.1.2003 n. 10640, Petrillo, RV 224534) Peraltro, il provvedimento di annullamento emesso dall'organo di giurisdizione amministrativa non può incidere sulla previsione normativa che attribuisce all'inerzia della pubblica amministrazione protrattasi per sessanta giorni il valore di silenzio rigetto. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
È stato precisato da questa Suprema Corte che, "a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cosiddetto Testo Unico sull'edilì zia) che ha modificato ed abrogato dal 30 giugno 2003 la precedente normativa dettata dal D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7 (conv. con modd. in L. 25 marzo 1982, n. 94), deve ritenersi che non ogni pertinenza è esente da permesso di costruire, ma esclusivamente quelle di scarsa rilevanza non solo sotto il profilo quantitativo (ovvero, quelle con volumetria non superiore al quinto di quella dell'edificio principale), ma anche sotto quello qualitativo (è, cioè, sempre che le norme tecniche degli strumenti urbanistici non le considerino comunque "interventi di nuova costruzione", tenuto conto della zonizzazione e del loro impatto ambientale e paesaggistico), come ricavabile dalla previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e.6) (sez. 3^, 8.1.2008 n. 6109, Berretti, RV 238993) Orbene, la sentenza impugnata ha correttamente escluso, in applicazione del citato principio di diritto, che le opere realizzate costituiscano pertinenza o volume tecnico in considerazione delle rilevanti dimensioni dei manufatti e della carenza di destinazione d'uso a servizio dell'edificio preesistente per contenere impianti tecnici o altro. Peraltro, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e.1), rientra nel concetto di nuova costruzione qualsiasi ampliamento degli edifici esistenti al di fuori della sagoma esistente. Ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 2, inoltre, le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, sicché a nulla rilevano le previsioni del Regolamento edilizio citato dal ricorrente, le cui disposizioni devono essere ovviamente interpretate in conformità di quanto stabilito dal testo unico sull'edilizia. Infine rileva la Corte che non è stata formulata alcuna censura in relazione a tutti gli altri reati, dei quali è stata correttamente ritenuta la sussistenza in relazione alle accertate risultanze fattuali.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011