Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 2
Il giudicato sostanziale può estendersi anche alle questioni non controverse, ma è necessario che su queste ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente e inscindibilmente collegato con il "dictum" finale, da non costituire la semplice affermazione, "incidenter tantum", di uno dei presupposti logici della decisione, bensì l'oggetto, esso stesso, della statuizione finale. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che fosse coperta da giudicato l'affermazione, mutuata dalla concorde prospettazione delle parti, della ricorrenza di un'occupazione acquisitiva, e non di un'espropriazione, contenuta nella sentenza dichiarativa dell'inammissibilità, per tal motivo, dell'azione di opposizione alla stima).
Il rinvio, a seguito di rimessione della causa sul ruolo, dell'udienza di cui all'art. 352 cod. proc. civ. nel procedimento di appello, non comporta la riapertura dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., allorché, non essendo stata svolta tra le due udienze alcuna attività processuale, possa escludersi qualsiasi eventualità di un effettivo pregiudizio del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU GE MA, TU AN e TU IA, persona della procuratrice TU QU, elettivamente domiciliate in Roma, via degli Scipioni 268/A, presso lo studio dell'avv. Domenico Battista, rappresentate e difese, giusta delega in atti, dagli avv. Lucio Riccardi e Pietro Ursini;
- ricorrenti -
contro
Comune di BA, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi 72, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Benedetto, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dagli avv. Renato Verna e Biancalaura Capruzzi;
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di BA, elettivamente domiciliato in Roma, via Giustiniani 18, presso lo studio dell'avv. G. Pellegrino, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Di Cagno giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso le sentenze della Corte d'appello di BA n. 681 del 25/6/1998 e n. 263 del 22/3/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/9/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. G. Benedetto, che ha insistito per l'accoglimento delle richieste del Comune di BA;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso contro la sentenza n. 681/1998 e per la dichiarazione d'inammissibilità o per il rigetto del ricorso contro la sentenza n. 263/2000;
LA CORTE osserva quanto segue.
Con delibera consiliare del 30/4/1981, il Comune di BA prendeva atto che lo IACP intendeva realizzare un blocco di alloggi popolari e, per l'effetto, l'autorizzava ad occupare una serie di lotti di terreno, tra i quali anche uno di proprietà di De GI DO. Lo IACP si immetteva nel possesso dei beni, ma dopo la costruzione dei previsti fabbricati, la De GI lo conveniva, assieme al Comune, davanti al Tribunale di BA, sostenendo che l'area di sua proprietà aveva formato oggetto di due distinti decreti di esproprio e, più in particolare, di quello n. 151 dell'11/6/1990 e di quello n. 162 del 15/11/1990.
Tali provvedimenti erano stati, tuttavia, emanati dopo la scadenza del termine dell'occupazione legittima, per cui si era verificato il fenomeno della cd. accessione invertita, che se da un lato aveva determinato il passaggio della proprietà dei suoli alla PA, aveva dall'altro comportato la nascita, in suo favore, del diritto al risarcimento dell'intero danno subito. Con sentenza in data 4/11/1995, il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune di BA, condannando lo IACP al versamento della complessiva somma di L.. 266.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Contro la predetta pronuncia interponevano appello TU QU, TU GE MA e TU AN, che in qualità di eredi della De GI precisavano preliminarmente che con sentenza n. 211 del 29/2/1996, la Corte di appello di BA aveva quantificato l'indennità loro spettante per l'occupazione e l'espropriazione della porzione di terreno di cui al decreto n. 151 dell'11/6/1990. Limitate, di conseguenza, le proprie pretese alla restante area, concludevano per la condanna solidale di tutte e due le controparti al pagamento dell'importo globalmente dovuto per l'acquisizione del terreno e la sua precedente occupazione. Entrambi gli interessati proponevano appello incidentale ed in totale riforma della decisione gravata, il giudice di secondo grado rigettava ogni richiesta delle TU, osservando in proposito che nel caso di specie non poteva parlarsi di accessione invertita perché la procedura ablativa si era tempestivamente conclusa, in quanto l'occupazione del suolo aveva avuto inizio il 14/12/1982 ed essendo stata prorogata di tre anni dalle leggi nn. 42/1985 e 47/1988, non era ancora terminata nel momento della emanazione del decreto di esproprio n. 162 del 15/11/1990.
Con atto di citazione notificato il 26/8/1998, le TU presentavano istanza di revocazione dell'anzidetta sentenza, sostenendo che la stessa doveva riguardarsi come il frutto di un mero errore sulla data d'inizio dell'occupazione, la quale non era cominciata il 14/12/1982, ma il precedente 10/11/1982.
Con ordinanza in data 27/11/1998, la Corte di appello di BA disponeva la sospensione dei termini per ricorrere in Cassazione e con successiva sentenza n. 263 del 3/3/2000, rigettava la domanda ex art. 395 cpc perché la questione della individuazione del dies a quo della occupazione avevà costituito un punto controverso fra le parti.
Le TU notificavano allora un unico ricorso per Cassazione, con il quale censuravano con tre motivi ciascuna sia la sentenza revocanda che quella conclusiva del relativo giudizio.
A proposito della prima, osservavano più specificamente le ricorrenti che secondo la giurisprudenza di legittimità, la data d'inizio dell'occupazione doveva farsi coincidere con quella della presa di possesso dei beni, essendo al riguardo irrilevanti le operazioni di misurazione o picchettaggio degli stessi. Partendo da tale presupposto e rammentato, altresì, che la redazione del relativo verbale imponeva di presumere l'avvenuta apprensione dei terreni, sottolineavano ancora le TU che nel caso in esame, il verbale d'immissione in possesso risaliva al 9/11/1990, per cui era proprio a tale data che avrebbe dovuto essere fissato il dies a quo dell'occupazione.
La Corte di appello l'aveva invece spostato al 14/12/1982 e, cioè, al momento del compimento delle misurazioni, senza nemmeno spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto di potersi discostare dall'indirizzo assolutamente dominante. Sempre la Corte di appello, poi, aveva violato anche il giudicato esterno formatosi nel parallelo giudizio a suo tempo avviato dalla De GI, che per stare più tranquilla, non aveva, chiesto soltanto il risarcimento del danno davanti al Tribunale, ma si era rivolta pure alla Corte di appello in via di opposizione all'indennità liquidatale in via provvisoria.
Tale secondo processo non era andato, tuttavia, a buon fine perché con sentenza n. 936 del 20/10/1993, la Corte di appello di BA aveva concluso per l'inammissibilità dell'opposizione, non mancando però di precisare che il passaggio della proprietà del terreno si era verificato in dipendenza della sua irreversibile trasformazione e non della emanazione del decreto di esproprio. Malgrado l'inequivoco tenore della predetta pronuncia, i giudici a quo avevano ugualmente affermato che la stessa non poteva fare stato sul punto, in quanto l'accessione invertita era stata richiamata in via meramente incidentale, vale a dire come una circostanza su cui non occorreva prendere posizione perché assolutamente pacifica fra le parti.
Così argomentando, la Corte aveva indubbiamente finito per incorrere in una patente violazione delle norme sul giudicato che, come se non fosse bastato, erano state ulteriormente trasgredite anche per quel che riguardava la posizione dello IACP. Dopo essere stato condannato in prime cure, quest'ultimo aveva proposto appello unicamente sul quantum, rendendo così definitiva nell'an la statuizione adottata nei suoi confronti dal Tribunale. I giudici di secondo grado avevano però accolto il gravame incidentale del Comune di BA (che in qualità di obbligato solidale aveva proposto un'impugnazione inidonea ad impedire il passaggio in giudicato della pronuncia concernente l'altro convenuto) e, per l'effetto, avevano assolto anche lo IACP con una pronuncia che andava senz'altro cassata al pari, del resto, di quella resa dalla Corte di appello sulla domanda ex art. 395 cpc. Con riferimento a quest'ultima, rammentavano infatti le TU che dopo l'adozione dell'ordinanza di sospensione del termine per ricorrere in Cassazione, l'originario relatore era stato inspiegabilmente sostituito e la causa, trattenuta a sentenza all'udienza collegiale del 1/10/1999, era stata rimessa nuovamente sul ruolo e, quindi, decisa senza dar tempo per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
In questo modo, era stato violato il disposto degli artt. 174 e 190 epe, con conseguente nullità del processo e della sentenza che, in ogni caso, risultava del tutto insoddisfacente anche nella parte attinente all'esistenza del denunciato vizio revocatorio. Ed infatti, nel proporre l'appello incidentale il Comune di BA si era limitato ad invocare l'automaticità delle proroghe dell'occupazione, senza muovere nessuna obiezione sulla data d'inizio della stessa che, pertanto, non rappresentava minimamente una questione controversa, anche perché mai contestata e, tutto sommato, neppure contestabile, stanti le indubbie risultanze degli atti e la giuridica impossibilità di far coincidere il dies a quo con il giorno delle misurazioni anziché con quello della presa di possesso dell'immobile.
La Corte di appello aveva però asserito che si era trattato di un punto controverso e su questa base aveva rigettato l'istanza di revocazione, liquidando per di più alle controparti delle spese mai affrontate nonché dei diritti e degli onorari sicuramente non dovuti, perché superiori a quelli previsti dal DM 5/10/1994. Tenuto conto di quanto sopra, concludevano perciò per l'annullamento di entrambe le sentenze con ogni correlata statuizione.
Il Comune di BA e lo IACP resistevano con controricorso e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 25/9/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE
I controricorrenti hanno concordemente sostenuto che il ricorso delle TU dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in quanto le stesse non avrebbero potuto impugnare due sentenze con un unico atto.
L'eccezione non può essere però condivisa perché costituisce oramai ius receptum che il principio secondo il quale non si può presentare un solo ricorso contro più provvedimenti non vale nell'ipotesi di pronunce emesse fra le stesse parti nel medesimo processo oppure nel caso, ad essa assimilabile, d'impugnazione proposta (come nella fattispecie in esame) contro la sentenza della quale era stata richiesta la revocazione e quella conclusiva del relativo giudizio (C. Cass. 1994/0 5472, 1999/0 2845, 2001/00 693, 2002/000 69 e 2002/0 2554). Esclusa, così, l'inammissibilità del ricorso e cominciando dalle censure relative alla sentenza di rigetto dell'istanza di revocazione, occorre considerare che con il primo complesso motivo è stata dedotta la nullità del procedimento e della sentenza perché l'immotivata sostituzione dell'originario relatore ed il mancato rispetto del termine per il deposito delle conclusionali e delle repliche, avevano comportato la violazione degli artt. 174 e 190 cpc. La prima doglianza è senz'altro infondata ove si consideri che come risulta dal verbale di udienza, l'originario relatore era stato trasferito ad altro incarico e che in base ad un orientamento consolidato, dal quale il Collegio non intende minimamente discostarsi, la sostituzione del giudice non può incidere sulla validità del processo e della decisione finale neppure nel caso in cui sia stata attuata al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 174 epe (v., fra le ultime, C. Cass. 1998/0 2264, 1999/ 13980, 2000/0 8588, 2000/ 14982 e 2001/ 14006). Quanto alla restante doglianza, giova invece premettere che la causa è stata trattenuta una prima volta a sentenza nel corso dell'udienza collegiale del 1/10/1999.
Le parti si sono scambiate le rispettive difese, ma i giudici a quo hanno rinviato al 3/3/2000 al fine di procedere alla sostituzione del presidente, in congedo per malattia.
Alla nuova udienza non è stata però effettuata nessuna sostituzione e su concorde richiesta delle parti, la Corte di appello si è riservata di decidere, depositando poi la sentenza il successivo 22/3/2000.
Le ricorrenti hanno, come si è visto, eccepito la nullità di tale sentenza perché prima di decidere, i giudici a quo avrebbero dovuto attendere il decorso del termine di cui all'art. 190 cpc, nel testo modificato dalla L. n. 353/1990. Simile assunto non può essere condiviso perché in base alla L. n. 534/1995, la novella sopra richiamata non era per niente applicabile al caso di specie, ove l'impugnazione delle TU aveva investito una sentenza pronunciata nell'ambito di un giudizio da considerare già pendente alla data del 30/4/1995, in quanto promosso in primo grado nel 1990 e non ancora definito al momento della notificazione della domanda di revocazione.
Aggiungasi che anche nella ipotesi in cui avesse dovuto applicarsi la nuova disciplina processuale, non si sarebbe trattato di prendere posizione sul problema (variamente risolto da C. Cass. 2000/0 6737 e 2001/0 9926) delle conseguenze del mancato rispetto del termine riservato alle parti per il deposito delle conclusionali e delle repliche, bensì su quello, più articolato, della sussistenza di tale diritto soltanto con riguardo all'udienza originariamente fissata per' la decisione ovvero anche in relazione ai successivi rinvii della causa.
La questione è già venuta all'attenzione di questa Suprema Corte, che in un caso, come quello in esame, di due udienze di spedizione a sentenza immediatamente consecutive fra loro, si è pronunciata nel senso che nel sistema processuale allora vigente, il rinvio della causa non abilitava le parti a pretendere un ulteriore termine per il deposito di nuove comparse (C. Cass. 1997/0 5482). Alla medesima conclusione avrebbe dovuto pervenirsi anche nella fattispecie in esame, in cui indipendentemente dalle precedenti considerazioni sul rito realmente applicabile, può senz'altro escludersi qualsiasi eventualità di un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, visto che non essendovi stata alcun'altra udienza fra quella del 1/10/1999 e quella del 3/3/2000, non era stata nel frattempo espletata nessun'attività processuale che imponesse o anche solo consigliasse di aggiornare gli scritti già depositati in precedenza, tant'è vero che le stesse TU si sono limitate ad una generica doglianza senza riuscire ad indicare quali specifici aspetti non avevano potuto compiutamente trattare in dipendenza dell'immediata decisione della causa.
Ugualmente da disattendere è anche il secondo motivo con il quale le TU hanno addebitato alla Corte di appello di avere arbitrariamente negato la sussistenza del vizio revocatorio da esse lamentato.
A questo proposito, giova preliminarmente puntualizzare che soprattutto nei casi di operazioni prolungatesi per più di una giornata, la data d'inizio dell'occupazione può arrivare a costituire un problema giuridico ancor prima che di fatto e che per poter essere denunciato ai sensi dell'art. 395 cpc, l'errore deve aver riguardato un punto non controverso ed essersi concretato in una falsa percezione, vale a dire in una semplice svista e non in una inesatta valutazione degli elementi processuali. L'errore di fatto deve, in altre parole, rivestire i caratteri dell'evidenza e dell'oggettività, che vanno dal canto loro esclusi qualora il vizio denunciato attenga alla formulazione del giudizio sul piano logico e giuridico (C. Cass. 2002/0 9505). Nel caso di specie, emerge dalla sentenza impugnata che il Comune di BA aveva proposto appello incidentale sostenendo che in conseguenza dell'automatica operatività delle proroghe legislative, il decreto di esproprio doveva considerarsi tempestivo in quanto emesso nella perdurante vigenza dell'occupazione legittima che, sempre a detta dell'ente locale, aveva avuto inizio il 14/12/1982, giorno di completamento delle operazioni d'immissione in possesso. Alla luce di quanto sopra, non risulta, perciò, ne' illogico ne' arbitrario quanto affermato dalla Corte di appello e, cioè, che il Comune di BA aveva propugnato una ricostruzione della vicenda in cui rivestendo una importanza decisiva, l'individuazione del dies a quo dell'occupazione aveva finito fatalmente col rappresentare un punto nodale da risolvere sia in diritto che in fatto, ovverosia una complessa questione destinata a formare oggetto di una specifica valutazione che i giudici della causa di appello non avevano mancato di compiere sulla base, evidentemente, di un loro personale convincimento e non di un mero fraintendimento degli atti. Parimenti inaccoglibile è anche il terzo motivo con il quale le TU hanno lamentato la violazione del DM 5/10/1994, osservando che la Corte di appello aveva riconosciuto a ciascuna delle due controparti la complessiva somma di L. 10.470.000, delle quali L. 470.000 per esborsi, L.
3.000.000 per diritti e L.
7.000.000 per onorari.
Gli esborsi come sopra liquidati risultavano, tuttavia, eccessivi perché le spese per bolli affrontate dalle amministrazioni resistenti non avevano superato le L. 140.000, di cui L. 20.000 per la marca sul mandato, L. 60.000 per la comparsa di risposta e L. 60.000 per la memoria. Stante l'entità delle somme domandate, poi, la controversia avrebbe dovuto ritenersi di valore compreso fra i 50 ed i 100 milioni, cosicché l'ammontare dei diritti non avrebbe potuto eccedere le L. 2.000.000, mentre quello degli onorari avrebbe dovuto essere contenuto entro le L. 4.000.000.
Tale essendo il contenuto delle censure delle TU, occorre preliminarmente ricordare che gli sbagli compiuti dal giudice di appello in tema di liquidazione delle spese vive possono essere fatti valere solo con la istanza di revocazione (C. Cass. 1999/0 2891) e non con l'ordinario ricorso per Cassazione che, com'è
noto, può riguardare soltanto quegli errori che si siano concretati in una violazione di legge od in un vizio logico di motivazione (C. Cass. 1998/ 11770). Quanto alla determinazione dei diritti e degli onorari, giova invece premettere che l'eventuale superamento della tariffa non integra un error in procedendo, ma in iudicando (C. Cass. 2000/0 6864), che non consente, perciò, alla Suprema Corte di passare all'esame diretto degli atti. Coniugando simile principio con quello di autosufficienza del ricorso, ne consegue che la parte la quale intenda impugnare la liquidazione del giudice, non può ridursi ad una generica doglianza, ma deve specificare le singole voci dovute e qualora la contestazione riguardi pure lo scaglione realmente applicabile, deve, ancor prima, fornire adeguati elementi in ordine all'effettivo valore della causa.
Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che la Corte di appello ha liquidato i diritti e gli onorari sul presupposto della indeterminabilità del valore della controversia, che in base alla tariffa consente al giudice di spaziare fra dei minimi e dei massimi fino ad un "tetto" rappresentato dallo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra i cento ed i duecento milioni. Le TU hanno invece sostenuto l'applicabilità dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra i cinquanta ed i cento milioni, ma nonostante ciò si sono limitate ad elencare le attività compiute dalle controparti ed a richiamare in grandi linee la loro domanda che, invece, avrebbero dovuto riprodurre specificamente nel ricorso in modo da consentire il dovuto controllo sull'effettiva fondatezza della loro tesi. L'impugnazione proposta contro la sentenza n. 263/2000 va, pertanto, rigettata. Venendo, adesso, alla parte del ricorso dedicata alla sentenza revocanda, decisamente prioritaria si presenta la trattazione del secondo e del terzo motivo con i quali le TU hanno affermato che la Corte barese aveva violato il giudicato esterno sulla tardività del decreto di esproprio nonché quello interno sull'esistenza di un'obbligazione risarcitoria dello IACP, la cui condanna avrebbe dovuto essere perciò confermata anche in appello. Cominciando da quest'ultimo aspetto e premesso che attenendo ad un preteso error in procedendo, la denuncia di violazione del giudicato consente alla Corte di visionare direttamente gli atti, devesi rilevare che diversamente da quanto asserito dalle TU, nel suo appello incidentale lo IACP non si era affatto limitato a contestare soltanto il quantum della condanna inflittagli dal Tribunale, ma aveva ancor prima negato qualsiasi possibilità di essere chiamato a rispondere per dei fatti per i quali avrebbe dovuto, semmai, pagare unicamente il Comune di BA.
In un quadro processuale del genere, non sussisteva perciò alcun ostacolo che impedisse alla Corte, una volta riconosciuta la fondatezza della pregiudiziale obiezione del Comune di BA, di rigettare anche le richieste avanzate dalle TU nei confronti dello IACP.
Dell'invocato giudicato esterno non v'erano, d'altronde, gli estremi perché con la citata sentenza n. 936/1993, la Corte di appello di BA non si era spinta ad affermare che nel caso di specie doveva necessariamente parlarsi di occupazione appropriativa, ma aveva molto più semplicemente osservato che essendo stata proposta contro l'indennità liquidata in via provvisoria, l'opposizione della De GI risultava senz'altro inammissibile e non avrebbe potuto essere "salvata" neppure in considerazione dell'intervenuta emanazione del decreto di esproprio, perché avendo l'interessata concordato con le altre parti sulla precedente verificazione dell'accessione invertita, non residuava nemmeno la possibilità d'interpretarla come richiesta di quantificazione dell'indennità ai sensi della nota pronuncia resa dalla Corte costituzionale in materia. Con la medesima sentenza la Corte di appello aveva, per la verità, denegato pure la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, ma neanche tale rifiuto aveva rappresentato il frutto di uno specifico accertamento al riguardo, in quanto era scaturito dalla stessa presa d'atto di cui sopra, ovverosia dalla considerazione che l'esame della relativa domanda doveva ritenersi precluso dalla pacifica ammissione dell'avvenuta verificazione dell'accessione invertita.
L'indagine della Corte non aveva, in altre parole, riguardato la fondatezza o meno della pretesa della De GI, ma la mera impossibilità di procedere al suo esame.
Sulla eventuale tardività del decreto di esproprio non aveva potuto, perciò, formarsi alcun giudicato, perché pur essendo vero che il medesimo può estendersi anche alle questioni non controverse, è comunque necessario che su quest'ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento così necessariamente ed inscindibilmente collegato con il dictum finale, da non costituire la semplice affermazione, incidenter tantum, di uno dei presupposti logici della decisione, ma l'oggetto, esso stesso, della statuizione finale (C.
Cass. 1980/0 6127, 1985/0 6550 e 1995/0 5968)). Acclarata in tal modo l'infondatezza del secondo e del terzo motivo, non resta che passare all'esame del primo con il quale le TU hanno lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 865/1971, nonché il difetto di motivazione sulla data d'inizio dell'occupazione legittima, "pacificamente avvenuta il 10/11/1982, giusta le risultanze del verbale d'immissione nel possesso e dell'atto di avviso".
La doglianza è inammissibile non soltanto perché solleva una questione non trattata davanti ai giudici a quo, ma anche perché sempre in base al già menzionato principio di autosufficienza del ricorso, le TU non avrebbe potuto limitarsi a richiamare i predetti documenti, ma avrebbero dovuto indicarne la data di produzione od acquisizione al processo e, soprattutto, riportarne per esteso il contenuto al fine di consentire a questa Corte un'adeguata verifica.
Anche l'impugnazione della sentenza n. 681/1998 va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi 3.000,00 euro per ciascuna delle controparti, oltre 318,21 euro per esborsi.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 3.000,00 euro per ciascuna delle controparti, oltre 318,21 euro per esborsi. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2003