Sentenza 15 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/2001, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA IN 03770/0 1 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto jossess conferito com SEZIONE SECONDA CIVILE pubblico recent on remifiure Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: l'effettiva fresa on prosses Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 12653/98 7975 - Consigliere- Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron. 1241 Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. SCHETTINO Consigliere Dott. Olindo Ud. 14/06/00 Dott. IO DEL CORE - Consigliere ha pronunciato la seguente Refalis homes, est. SE NTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DICASSAZIONE- UFFICIO COPIE ND IO, ND NZ, ND VELIA, Richiesta copia studio elettivamente domiciliati in ROMA VIA AUGUSTO AUBRY 3, dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 12000 presso lo studio dell'avvocato CONFORTI GIUSEPPE, che 16 MAR 2001 IL CANCELLIERE li difende, giusta delega in atti;
S₤3000 ricorrente CANCELLERIA contro domiciliato in ROMAMARCIAS SERGIO, elettivamente P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di DD662959 CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PARLATO GUIDO, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1166 avversO la sentenza n. 908/97 del Tribunale di -1- GROSSETO, depositata il 17/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Guido PARLATO, difensore del resistente che giunge mentre parla il P.G.; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 15 aprile 1992 UN IO, EN e VE esponevano che essi erano comproprietari unitamente a RC IO di un appartamento sito a Corso Italia 44 di Orbetello e lo avevano posseduto fino al settembre 1991, stati violentemente quando ne erano spogliati dal comproprietario clandestinamente RC IO, nei confronti del quale chiedevano al Pretore di Orbetello di essere reintegrati nel possesso del detto appartamento. Con sentenza del 16 novembre 1994 il pretore di Grosseto accoglieva la domanda dei ricorrenti ed reintegrare ordinava а RC IO di immediatamente i tre UN nel loro compr esso dell'appartamento. Con atto di appello notificato il 4 aprile 1995 la RC IO proponeva appello avversO sentenza del pretore. Con sentenza del 20.11-17.12.1997 il Tribunale di Grosseto accoglieva l'appello proposto da RC IO, EN e VE al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza predetta ricorrono per cassazione i UN con tre motivi di gravame. 3 Resiste con controricorso RC IO, che ha presentato anche memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, articolato in quattro punti di seguito esaminati distintamente, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.: 1) Errata applicazione dell'art. 2699 C.C. in materia di atto pubblico facente fede fino а querela di falso, per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che non è sufficiente la mera indicazione nell'atto notarile che gli acquirenti vengono immessi nel possesso di quanto acquistato, se a tale indicazione non si accompagni l'instaurarsi di una reale ed effettiva relazione di fatto con il bene;
mentre il pretore aveva giustamente accolto la domanda dei ricorrenti argomentando che costoro erano stati immessi nel possesso dell'appartamento in virtù del rogito per notar IO AN del 16.5.1990, dove all'art. 5 legge: gli acquirenti vengono immessi nel si possesso acquistato e da oggi sono a loro profitto e carico rendite e pesi>>. Il motivo è inammissibile, trattandosi di censura di merito e senza che siano indicati i VI 4 di motivazione. di cui all'art. L'azione di reintefinzione 1168 cod. civ. è diretta a ristabilire una vislota situazione di fatto e presuppone un potere di fatto sulla cosa esercitata nella sua effettiva materialità. Nel giudizio possessorio assume rilievo solo la situazione di fatto al momento dello spoglio e nessun rilievo può avere nel caso in esame la clausola del rogito notarile con il quale i ricorrenti avevano acquistato solo una quota di nuda proprietà, la quale non poteva assicurare loro il potere del bene in questione. 2) Violazione dell'art. 252 c.p.c. in ordine all'attività dei testi e violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla motivazione, per avere il tribunale creduto soltanto alla testimonianza a favore del RC IO e non alle dichiarazioni dei testi a favore dei UN per essere essi dilegati a costoro da vincoli di parentela amicizia, senza fornire alcuna spiegazione logica discriminare le deposizioni dei testi deiper ricorrenti. Il motivo è infondato. Il tribunale, dopo aver precisato che la sua rispondenza ad legittimità del possesso e la 5 un titolo di acquisto sono questioni estranee e non decisione nel giudizio possessorio, nel quale deve assumere rilievo unicamente la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e della turbativa, passa ad esaminare le lettere indirizzate dai ricorrenti UN al RC, in particolare quella del 14.8.1991 in cui essi danno atto che "lo stato dei mobili del nonno comune dante causa delle parti in causa lo abbiano constatato a novembre 1989, ultima data in cui ci è stato possibile l'accesso all'appartamento, in quanto il successivo cambio della serratura ci ha impedito di usufruirne "e che" l'appartamento è stato utilizzato solo da voi e, per alcuni anni, anche dai vostri amici". Le risultanze emergenti dalla missiva del 14.8.91 vengono poi ancora confermate dalla successiva lettera dei UN al RC, in cui essi affermano che l'ultimo incontro con costui era avvenuto ad Orbetello nel novembre 1989 e che "noi andammo ad Orbetello e non ci incontrammo con voi, né potemmo entrare in casa perché non avevamo le chiavi". il Alla luce di tali prove documentali deposizione Tribunale ritiene poco attendibile la 6 della teste De VI EV, moglie di UN IO;
secondo cui il giorno 9 agosto 1991 il RC avrebbe consegnato le chiavi dell'immobile ai UN e preso accordi per l'utilizzo а turno deposizione in contrasto poi anchedell'immobile con quella di RC LA, sorella del resistente, secondo la quale la chiave consegnata era quella della vecchia serratura ed i UN non entrarono mai nell'appartamento. Alla stregua di tali prove non appare perciò illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata come affermano i ricorrenti;
quando il tribunale Osserva che, qualora i avessero dato la prova di esserericorrenti riusciti in quella occasione, a salire che talenell'appartamento, discutibile sporadicità e brevità, condotta, per la sua limitata ad un giorno negli ultimi due anni, abbia potuto assumere, sul piano materiale, le caratteristiche della situazione possessoria". La doglianza è quindi generica ed apparente, processuali vanno valutate perché le risultanze complessivamente. Il tribunale ha voluto utilizzare prevalentemente le prove documentali, disattendendo 7 in parte le prove testimoniali, in particolare la deposizione della teste De VI EV, moglie di UN IO. 3) Errata interpretazione dell'art. 2697 in materia di onere della prova, percod. civ., avere il tribunale di fronte a due prove testimoniali contrastanti (quelle di De VI Elena e RC LA) deciso la causa, senza considerare che una delle due era falsa e senza inviare le carte al P.M. presso la Procura competente, perché fosse valutata la veridicità delle deposizioni testimoniali e fosse accertata l'eventuale commissione del resto di cui all'art. 372 cod.pen.. Il motivo è palesemente infondato. E' giurisprudenza pacifica di questa Corte che spetta al giudice di merito in via esclusiva il fonti del proprio compito di individuare le convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complesse risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a la veridicità dei fatti ad esse dimostrare sottesi, dando prevalsa liberamente all'uno all'altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr. 8 multis, Cass. S.U. n. 13045/1997). Pertanto nessun dovere aveva il tribunale di sospendere il giudizio civile, di inviare gli atti alla locale Procura della Repubblica e di attendere l'esito del giudizio penale sulla falsità di una delle due dichiarazioni rese dalle testimoni De VI EV e RC LA. 4) Sull'interpretazione dell'art. 1168 cod.civ. per avere il tribunale ritenuto erroneamente che il possesso, se limitato ad un giorno negli ultimi due anni, "non può assumere per la sporadicità e brevità le caratteristiche della situazione possessoria", dimenticando che i UN erano compossessori al pari del RC, condizione provata e riconosciuta dallo stesso tribunale, per cui detenendo anche se per breve tempo, l'appartamento, avevano consolidato il proprio possesso erano stati soltanto materialmente spogliati della sua detenzione "vi et clam", ma ripristinato quella avevano successivamente rientrando nella piena disponibilità detenzione dell'appartamento. Il motivo è infondato. Come già Osservato ai punti 1 e 2, non è affatto vero che il tribunale ha riconosciuto au 9 UN un compromesso una detenzione dell'appartamento per cui è causa, che ha invece escluso sulla base delle prove documentali e testimoniali. E quando il tribunale ha prospettato la sola ipotesi del possesso per un giorno dell'appartamento da parte dei UN, la censura cade su una posizione marginale della e sicausa riferisce ad una valutazione di fatto inammissibile in sede di legittimità. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano che la decisione è fondata su accertamenti inibiti al giudicante di secondo grado per difetto di impugnazione (art. 360 n.3 c.p.c.), per non avere l'appellante RC IO impugnato i singoli mezzi di prova esperiti, le risultanze testimoniali e la documentazione probatoria prodotta in atti, manifestando il proprio intendimento di ritenere acquisita ed inscuscettibile di impugnazione l'intera attività istruttoria, e non lamentando alcun VIo del provvedimento, sia in procedendo che in indicando. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata dà atto espressamente che l'appellante ha dedotto tra i motivi di gravame proprio l'erronea valutazione delle prove da parte 10 del pretore. Col terzo motivo i ricorrenti deducono travisamento dei fatti, per non avere il tribunale considerato che esistevano prove documentali incompatibili, derivanti da atti pubblici e da scritture autografe delle parti, dalle quali emergeva che essi erano stati immessi nel possesso dell'appartamento sin dal 1971, che avevano esercitato il possesso fino alla data del lamentato spoglio e che il RC a titolo contrattuale era divenuto comproprietario e compossessore solo dal 1991. inammissibile;
con esso Il motivo è tentano di far riesaminare l'intero ricorrenti fatto in sede di legittimità, proponendo una ricostruzione dell'intera vicenda in contrasto con l'accertamento dei fatti operata dal giudice di appello. Col quarto motivo i ricorrenti denunciano contraddittorietà nel ragionamento logico del giudicante di secondo grado, deducendo, come al terzo motivo, una loro ricostruzione dei fatti criticando ancora una volta le risultanze probatorie. Il motivo è inammissibile, perché i ricorrenti non sollevano e specificano alcun VIo di motivazione della sentenza, che a giudizio di questa Corte appare invece motivata congruamente ed esente da VI logici da errori di diritto. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del 2360.000 presente giudizio, che liquida in £... di cui £.2 milioni per onorari. Così deciso in Roma il 14.6.2000 se Counglivre exterme РожийMe Julia OM Verh IL CANCELLIERE C1 Valena Neri 60000 310000 15 MAR 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 * NOV. 2001 Registrato in c an48894 Serie 4 810.000 (lire trecent a cima, > p. GE VI (Dott.ssa Mane un Responsabile Servizo IPPO) ziari(Dr. M. RACCHIN 12