Sentenza 14 novembre 2002
Massime • 1
In tema di investigazioni difensive, gli avvertimenti che, ai sensi dell'art. 391-bis comma 3 cod. proc. pen., il difensore deve rivolgere alla persona da cui assume le informazioni, non richiedono forme particolari, infatti l'art. 391-ter comma 3 cod. proc. pen. non impone una attestazione formale, a differenza di quanto previsto dallo stesso articolo - al comma 1 lett. c) - per la documentazione delle semplici dichiarazioni, ne' richiede che i verbali compilati dai difensori contengano l'analitica enunciazione dei singoli avvertimenti (nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto sufficiente la seguente attestazione informale, contenuta nei verbali redatti dal difensore: "il dichiarante viene edotto delle facoltà di legge e di quanto disposto con gli art. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen., di cui si dà lettura e che ha facoltà di non rispondere").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2002, n. 43473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43473 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 14/11/2002
1. Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - N. 3770
3. Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 17992/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO EO;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in data 27 febbraio 2002;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Frasso, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Sentito l'avvocato Gabriele D'Ottavio, difensore dell'indagato, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 7 febbraio 2002, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia dispose la custodia cautelare in carcere di SO EO indagato, in concorso con COLACE Nazzareno, per il reato di estorsione aggravata ai danni di RA NC.
Avverso tale provvedimento il SO propose richiesta di riesame, ma il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza, in data 27 febbraio 2002, respinse il gravame. Ricorre per Cassazione il difensore del SO, deducendo:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione agli articoli 391 bis e 391 ter dello stesso codice;
manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il ricorrente assume che i giudici del riesame avrebbero errato a ritenere inutilizzabili le dichiarazioni e le informazioni acquisite dalla difesa, ai sensi degli articoli 391 bis e seguenti c.p.p., affermando che non sarebbero stati dati gli avvertimenti di cui al comma 3 della norma da ultimo citata.
b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), c.p.p., in relazione agli articoli 125, comma 3, 273, 191 e 292, comma 2, lettera c), dello stesso codice, nonché per mancanza di motivazione. La prima censura è fondata ed è assorbente rispetto alla seconda. Secondo i giudici del riesame le informazioni acquisite dalla difesa nell'esercizio dei poteri alla stessa riconosciuti dal codice di rito, sarebbero inutilizzabili perché le formalità prescritte dal comma 3 dell'articolo 391 bis c.p.p. non sarebbero adempiute "in presenza di una mera attestazione (precedente la trascrizione delle informazioni assunte) circa l'avvenuta lettura degli articoli di legge e degli avvertimenti in essa contenuti"; mentre, secondo i detti giudici, sarebbe "necessario che dall'attività di documentazione delle informazioni acquisite emerga, in modo esplicito, il rispetto delle indicate prescrizioni formali, dovendo i relativi verbali contenere l'analitica enunciazione dei singoli avvertimenti di legge, non essendo, all'uopo sufficiente il ricorso a una più comoda (e meno garantista) formula riassuntiva". Sennonché, il Collegio ritiene che la su riferita interpretazione dell'articolo 391 bis c.p.p. - per le ragioni che saranno dappresso indicate - sia errata. Con la legge 7 dicembre 2000, numero 197, il Legislatore ha inserito nel codice di procedura penale alcune disposizioni di legge, che trattano la delicata materia delle investigazioni difensive.
Nell'ottica del giudizio accusatorio si è espressamente consentito ai difensori, agli investigatori privati autorizzati e ai consulenti tecnici di "conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa" e di acquisire le relative notizie attraverso "un colloquio non documentato" (articolo 391 bis, comma 1, c.p.p.), oppure chiedendo alle dette persone "una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391 ter" (articolo 391 bis, comma 2, c.p.p.).
Tale attività difensiva, tuttavia, non può essere svolta senza che vengano effettuati alcuni avvertimenti, previsti dal comma 3, del menzionato articolo 391 bis, il quale recita: "in ogni caso il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma della documentazione;
c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte a indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione".
E la mancanza di tali avvertimenti produce l'inutilizzabilità degli atti compiuti dalla difesa, dal momento che il comma sesto, parte prima, dell'articolo 391 bis, citato, testualmente stabilisce che "le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni precedenti non possono essere utilizzate". Ma come si è prima cannato, le modalità di documentazione delle dichiarazioni e informazioni suddette è demandata alle disposizioni contenute nell'articolo 391 ter, c.p.p.. Ebbene tale norma prescrive che nella relazione di accompagnamento alle dichiarazioni sia inserita "l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391 bis" (articolo 391 ter, comma 1, lettera c); mentre per quanto concerne le informazioni assunte dai difensori si limita a stabilire testualmente: "le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391 bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo 3^ del libro secondo in quanto applicabili". Dunque, l'articolo 391 ter citato, con riferimento all'attività di documentazione delle informazioni, non impone forme particolari, e tanto meno che i verbali compilati dai difensori contengano l'analitica enunciazione dei singoli avvertimenti di legge di cui all'articolo 391 bis, comma 3, c.p.p., per come hanno sostenuto i giudici del riesame nel provvedimento impugnato;
ne' una prescrizione siffatta si rinviene nel titolo 3^ del libro secondo del codice di rito. Quel che rileva quindi - ai fini dell'utilizzabilità delle informazioni assunte - è che siano stati effettivamente dati gli avvertimenti di cui al comma 3, dell'articolo 391 bis;
e l'attestazione resa in tal senso dal difensore, in assenza di norme che dispongano formule sacramentali, è sicuramente idonea a rendere l'atto utilizzabile.
Ciò posto, si osserva che in tutte le informazioni prodotte dalla difesa del SO è inserita la seguente attestazione: "il signor......... viene edotto delle facoltà di legge e di quanto disposto con gli articoli 391 bis e ter della legge 397/2000, di cui si da lettura e che ha facoltà di non rispondere"; e da ciò discende - alla stregua di quanto prima evidenziato - che tali informazioni sono utilizzabili e che delle stesse i giudici del riesame dovranno tenere conto ai fini della decisione. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame;
si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002