Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2002, n. 43473
CASS
Sentenza 14 novembre 2002

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In tema di investigazioni difensive, gli avvertimenti che, ai sensi dell'art. 391-bis comma 3 cod. proc. pen., il difensore deve rivolgere alla persona da cui assume le informazioni, non richiedono forme particolari, infatti l'art. 391-ter comma 3 cod. proc. pen. non impone una attestazione formale, a differenza di quanto previsto dallo stesso articolo - al comma 1 lett. c) - per la documentazione delle semplici dichiarazioni, ne' richiede che i verbali compilati dai difensori contengano l'analitica enunciazione dei singoli avvertimenti (nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto sufficiente la seguente attestazione informale, contenuta nei verbali redatti dal difensore: "il dichiarante viene edotto delle facoltà di legge e di quanto disposto con gli art. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen., di cui si dà lettura e che ha facoltà di non rispondere").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2002, n. 43473
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43473
    Data del deposito : 14 novembre 2002

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