Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
Non viola il principio di immutabilità del giudice, e quindi non è causa di nullità, il mutamento del giudice di appello immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti e la deliberazione dell'esclusione della già costituita parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2010, n. 11997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11997 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 24/02/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI IU - Consigliere - N. 819
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 37569/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC PP, nato il [...];
avverso la sentenza del 15/05/2009 della Corte di Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglioni, ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore avv.to Monteverde Ernesto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza del 15/05/2009, la Corte di Appello di Genova, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città in data 17/04/2007 nella parte in cui aveva ritenuto UC IU responsabile del delitto di appropriazione indebita nei confronti di Di AS NA e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 525 c.p.p. per avere la Corte territoriale giudicato in diversa composizione pur dopo che il dibattimento era stato aperto e la parte civile esclusa con ordinanza pronunciata da un diverso Collegio;
2. Incompetenza territoriale per avere la Corte territoriale giudicato nonostante la competenza fosse del Tribunale di Roma in quanto il momento consumativo, verificatosi con la interversione del possesso, si era verificato nel momento in cui i denari prelevati dal conto corrente della Di AS furono trasferiti su quello della moglie di esso ricorrente DI RE (acceso presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio in Roma), ed utilizzati per l'acquisto di un immobile in Rignano Flaminio;
3. Violazione dell'art. 517 c.p.p. per non avere la Corte territoriale rinnovato il dibattimento con l'assunzione di prove decisive (acquisizione della documentazione medica del periodo aprile/maggio 2003 della sign.ra Di AS - acquisizione della documentazione bancaria inviata dalla Banca Commerciale Italiana, alla sig.ra Di AS in occasione del disinvestimento dei titoli) richieste da esso ricorrente;
4. Mancanza - contraddittorietà ed illogicità della motivazione:
sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe fondato la sua decisione sulla sola base delle dichiarazioni rese dal teste nonché parte civile dott. AS (erede della Di AS) e dell'avv. Casalegno senza considerare che le medesime, per giunta de relato, non avevano trovato riscontri oggettivi. Rileva, inoltre, il ricorrente che la tesi difensiva, secondo la quale la Di AS era stata perfettamente messa a conoscenza dell'operazione effettuata da esso ricorrente ed era d'accordo con l'intestazione dell'immobile al figlio di esso ricorrente dietro corresponsione di una rendita di Euro 1.000,00 mensili, aveva trovato oggettivi riscontri documentali dei quali però, la Corte, in modo contraddittorio ed illogico, non ne aveva tenuto conto.
DIRITTO
3. Violazione dell'art. 525 c.p.p. (motivo sub 1): in punto di fatto va rilevato che il processo di appello si svolse in tre udienze:
- all'udienza del 9/12/2008, la Corte ordinò la rinnovazione della notifica all'imputato, rinviando al 13/03/2009;
- all'udienza del 13/03/2009, la Corte, in diversa composizione, dopo avere provveduto alla regolare costituzione delle parti, revocò la costituzione della parte civile ritenendo che la proposizione della domanda riconvenzionale nella causa civile avesse determinato la revoca della costituzione nel giudizio penale. La causa fu quindi rinviata al 15/05/2009 udienza alla quale, la Corte, ancora in diversa composizione rispetto alla precedente udienza, decise la causa pronunciando la sentenza oggetto del presente ricorso. In punto di diritto, va osservato che questa Corte di legittimità, con giurisprudenza del tutto costante, ha ritenuto che la decisione conclusiva deve essere necessariamente adottata dal medesimo giudice che ha proceduto all'acquisizione delle prove ed ha risolto le questioni inerenti l'oggetto del giudizio, ma non riguarda il compimento degli atti precedenti, fra i quali quelli relativi all'accertamento della regolare costituzione delle parti, la dichiarazione di contumacia e la (mera) dichiarazione di apertura del dibattimento. Di conseguenza, il principio dell'immutabilità del giudice è rispettato ogni qual volta la sentenza sia deliberata dal giudice che ha partecipato interamente al dibattimento svolgendo la relativa istruttoria: ex plurimis Cass. 14068/2007 Rv. 236456 - Cass. 4460/2005 Rv. 233569 - Cass. 4916/2003 Rv. 229507. Ora, applicando il suddetto principio di diritto alla concreta fattispecie in esame, la doglianza deve ritenersi infondata essendo del tutto evidente che la decisione sulla esclusione della parte civile (attività effettuata, ex artt. 491 e 601 c.p.p., nella fase degli atti preliminari al giudizio) non ha nulla a che vedere con la fase dibattimentale vera e propria ossia con tutta quella attività inerente all'acquisizione delle prove ed alla risoluzione delle questioni attinenti l'oggetto del giudizio, ossia la responsabilità dell'imputato. Di conseguenza, la doglianza dev'essere respinta dovendosi enunciare il seguente principio di diritto: "la regola di immutabilità del giudice mira ad assicurare l'identità tra il soggetto che delibera la sentenza e quello che ha presieduto alla raccolta della prova ed alla successiva discussione. Di conseguenza non sussiste la nullità prevista dall'art. 525 c.p.p., comma 2, quando il giudice di appello muti immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti e la deliberazione dell'esclusione della già costituita parte civile".
4. Incompetenza territoriale (motivo sub 2): in punto di fatto, è stato (pacificamente) accertato che il ricorrente, in virtù di una procura generale rilasciatagli dalla Di AS in data 16/10/2001, nei giorni 7 ottobre e 8 novembre del 2002, disinvestì dal dossier titoli della Di AS, la somma di Euro 246.500,00 facendola affluire sul proprio conto personale acceso presso la stessa agenzia bancaria di Nervi. Da qui, successivamente, il RO effettuò alcuni bonifici bancari grazie ai quali trasferì il denaro su un conto corrente della moglie, denaro che, poi utilizzò per acquistare un immobile che intestò al figlio.
In punto di diritto, costituisce principio indiscusso reiteratamente enunciato da questo Corte quello secondo il quale, in tema di appropriazione indebita, il reato si considera consumato nel momento in cui l'agente realizza sul bene altrui la c.d. interversione del possesso, ossia quando compie un atto che, per le sue peculiari connotazioni psicologiche e materiali, indica la volontà dell'agente di appropriarsi uti dominus della cosa della quale ha la disponibilità materiale.
Proprio tenendo presente il suddetto principio, la Corte territoriale ha concluso per la competenza territoriale di Genova in quanto "sia dal punto di vista materiale che psicologico, il versamento del denaro proveniente dai titoli disinvestiti sul conto dell'imputato, aperto presso la filiale genovese, seguito dal trasferimento del denaro dal conto genovese a quello romano della moglie costituiscano atti inequivocabili di imputazione del mero possesso in dominio idonei a radicare la competenza territoriale in Genova". Il ricorrente, in questa sede, obietta che la Corte territoriale non avrebbe considerato i poteri che la procura generale gli conferiva, sicché il disinvestimento dei titoli e l'accredito del denaro sul proprio conto corrente, rientrando nei suddetti poteri, non avrebbe potuto essere considerato un atto di immutazione del possesso, questo essendosi verificato solo nel momento in cui aveva utilizzato il denaro per acquistare l'immobile in questione.
La tesi esposta è infondata, in quanto fraziona l'intera azione non consentendo una visione completa ed unitaria dell'operazione congegnata dal prevenuto.
Infatti, seppure è formalmente vero che le suddette operazioni rientravano nei poteri che il ricorrente aveva a seguito della procura generale e che il denaro fu utilizzato solo successivamente, è anche vero, però, che, già nel momento in cui il ricorrente disinvestì i titoli, aveva deciso di appropriarsi del denaro come dimostrato dal fatto che, con operazioni cronologicamente coordinate ed avvenute in un breve lasso di tempo, fece prima confluire il ricavato sul proprio conto corrente e, poi, lo utilizzò per acquistare un immobile. Va, quindi, condivisa la conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale proprio perché il momento appropriativo, in considerazione dei fatti così come sono stati accertati pacificamente dai giudici di merito, deve ritenersi avvenuto nel momento in cui, il RO, effettuato il disinvestimento dei titoli, fece affluire il denaro ricavato sul proprio conto corrente (quindi a Genova), denaro che aveva già anticipatamente programmato che gli sarebbe servito per compiere un'operazione immobiliare nel proprio esclusivo interesse.
5. Violazione dell'art. 517 c.p.p. (motivo sub 3): in punto di fatto va rilevato che la difesa del ricorrente aveva richiesto l'acquisizione: 1) della documentazione medica del periodo febbraio/maggio 2003 della Di AS al fine di verificare quale fosse lo stato di salute della medesima (colpita da un ictus prima della querela) al momento della presentazione della querela e, quindi, al fine di appurare se la persona offesa avesse o meno una precisa volontà di denunciare il ricorrente che, peraltro, era un congiunto;
2) la copia della documentazione bancaria inviata alla parte offesa in occasione del disinvestimento dei titoli nel periodo ottobre/novembre 2002 al fine di accertare che la medesima ne era al corrente. La Corte territoriale ha respinto entrambe le istanze istruttorie rilevando, quanto alla prima, che la documentazione medica non aveva alcuna rilevanza ai fini del decidere perché il reato era procedibile d'ufficio e, quanto alla seconda, perché "non ha rilevanza l'intervallo di tempo intercorso fra la comunicazione bancaria del disinvestimento d titoli in questione e la successiva denuncia". In punto di diritto, costituisce consolidato principio di diritto quello secondo il quale la valutazione della "necessità" dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato (sia d'ufficio che su richiesta dell'imputato) presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata: ex plurimis Cass. 11558/2009 Rv. 243063. Ora, nella fattispecie, la decisione della Corte territoriale, alla luce del suddetto principio di diritto, non si presta ad alcuna censura atteso che:
- quanto alla certificazione medica, quand'anche si volesse convenire con la tesi del ricorrente (e cioè che era necessaria per appurare se la persona offesa avesse o meno una precisa volontà di denunciare il ricorrente) resta il fatto che la motivazione addotta dalla Corte (ossia della irrilevanza dell'accertamento stante la procedibilità di ufficio) rimane perfettamente valida essendo ovvio che, quand'anche in ipotesi, si fosse accertato che la parte offesa non era capace, il reato sarebbe stato pur sempre perseguibile d'ufficio essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11. - quanto alla documentazione bancaria, si tratta, come ha motivato la Corte territoriale di documentazione irrilevante perché non è contestato che la Banca provvide ad inoltrare alla parte offesa la documentazione attestante l'operazione effettuata dal ricorrente.
6. Mancanza - contraddittorietà ed illogicità della motivazione (motivo sub 4): relativamente al merito della vicenda, la Corte territoriale, dopo essersi fatta carico della tesi difensiva dell'imputato, l'ha disattesa con ampia, coerente, logica ed adeguata motivazione.
Infatti, la Corte, dopo avere illustrato il motivo per cui la Di AS, sola ed anziana, si era decisa a rilasciare una procura speciale all'imputato (cfr pag. 11-12 sentenza impugnata), ricostruisce la vicenda e, anche (ma non solamente) sulla base della testimonianza del teste AS (giudicato attendibile per la sua posizione defilata anche perché abitava lontano) e dell'avv. Casalegno, dopo avere esaminato la documentazione acquisita (compreso il carteggio fra la Di AS ed il prevenuto), evidenzia le illogicità ed incongruità della tesi difensiva (cfr pag. 13-14 sulla pretesa donazione), giungendo alla conclusione che il disinvestimento dei titoli e il successivo reimpiego del denaro nell'acquisito di un immobile intestato al figlio dell'imputato, fu una iniziativa unilaterale del medesimo il quale, una volta vistosi scoperto e nell'impossibilità di dare una plausibile spiegazione, cercò di imbastire la tesi difensiva di cui si è detto, tesi però che la Corte ha ritenuto sia sul piano fattuale che logico non credibile;
infatti stante l'età avanzata di anni 88 e la malferma salute, la Corte ha ritenuto poco credibile l'interesse della parte offesa ad affrontare attività speculative a lungo termine e d'incerta convenienza consistente nella ristrutturazione dell'immobile e, in alternativa, rivendita immediata a prezzo maggiorato ovvero sua concessione in locazione: cfr pag. 11 sentenza. In questa sede, il ricorrente, con una lunga ed articolata censura (pag. 16-34 del ricorso) cerca di confutare la suddetta motivazione evidenziando pretese incongruenze, contraddittorietà ed illogicità dalle quali si dovrebbe desumere che la Di AS aveva assentito a che l'operazione immobiliare venisse intestata ad esso ricorrente. Sennonché deve replicarsi che le censure proposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato reali ed effettive incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata infondata. In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. Sul punto va, infatti ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze: ex plurimis SS.UU. 24/1999.
7. In conclusione, l'impugnazione dev'essere rigettata con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010