Sentenza 13 ottobre 1999
Massime • 2
L'obbligo, previsto dall'art.6, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n.217, di notificare alla direzione regionale delle entrate (già intendenza di finanza) il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale sia stata rigettata la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, presuppone che il giudice abbia provveduto a fissare, con decreto in calce al suddetto ricorso, l'udienza di comparizione delle parti, così come previsto dal richiamato art.29 della legge 13 giugno 1942 n.794.
Il fatto che la trattazione del ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di gratuito patrocinio debba essere effettuata, per il richiamo operato dall'art.6, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n.217 all'art.29 della legge 13 giugno 1942 n.794, nelle forme del processo civile, non implica affatto che la competenza a decidere sul detto ricorso sia in ogni caso del giudice civile,dovendosi al contrario ritenere che essa, quando il negato accesso al gratuito patrocinio sia stato chiesto per un procedimento penale, appartenga agli organi (tribunale o corte d'appello, a seconda dei casi), della giurisdizione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/1999, n. 5568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5568 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 13/10/1999
1. Dott. Giovanni MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 5568
3. " Emilio GIRONI " REGISTRO GENRALE
4. " Angelo VANCHIERI " N. 48631/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AM RO
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, in data 4.11.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al giu dice di merito;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Tambara contro il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, per mancata notifica del ricorso stesso alla Direzione regionale delle entrate, controparte necessaria nel procedimento de quo. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il Tambara, denunciando vizio della motivazione e violazione di legge.
Le parti interessate non erano state convocate in camera di consiglio, la legge non stabiliva a carico di chi fosse l'onere di notificare il ricorso, la decisione era stata adottata in camera di consiglio, senza fissazione di un'udienza; in ogni caso, al Tambara sarebbe stato impossibile provvedere alla notifica, prima che il Presidente del Tribunale fissasse l'udienza di trattazione, con pedissequo decreto.
Era quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato.
Deve anzitutto la Corte chiarire e in parte rettificare l'affermazione introduttiva dell'ordinanza impugnata, secondo la quale il ricorso contro il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al cosiddetto gratuito patrocinio dia luogo ad una procedura regolata dalle norme sul processo civile, per il richiamo che l'art. 6 della legge n. 217/90 fa all'art. 29 della legge n.794/92. Se è vero, infatti, che le modalità procedurali che regolano il ricorso sono quelle dell'art. 645 u.p. c.p.c., non è da dubitarsi che la competenza a decidere sia del giudice penale, quando, come nella specie, l'accesso al patrocinio dei non abbienti sia richiesto appunto per un procedimento penale. L'art. 6 c. 1 ora citato si riferisce invero al "giudice precedente" o a quello "innanzi al quale pende il procedimento" o a quello "competente a conoscere del merito", come competente a decidere sull'ammissione il c. 4, dando facoltà di ricorso dinanzi al Tribunale o alla Corte d'appello "alla quale appartiene il giudice", per evidenti ragioni di carattere sistematico non può che riferirsi al giudice della materia penale. Ciò chiarito, deve rilevarsi che indubbiamente il ricorso dell'interessato deve essere notificato attualmente alla Direzione regionale delle entrate e, altrettanto indubbiamente, a cura dell'interessato, come per espresso prevede il citato art. 29; ma questa norma impone anche al giudice del ricorso di fissare, con decreto in calce al medesimo, l'udienza di comparizione delle parti. Ed è ovvio che solo dopo tale fissazione l'interessato può provvedere alla notifica. Nel caso in esame, non risulta essere stato emesso il decreto e, pertanto, così come la notificazione non poteva avvenire, la sua mancanza non può determinare l'inammissibilità del ricorso.
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, gli atti vano trasmessi al medesimo Tribunale per l'esame del ricorso, previi gli adempimenti di legge che gli incombono.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'esame del ricorso. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 1999
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999