Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/1999, n. 5568
CASS
Sentenza 13 ottobre 1999

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L'obbligo, previsto dall'art.6, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n.217, di notificare alla direzione regionale delle entrate (già intendenza di finanza) il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale sia stata rigettata la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, presuppone che il giudice abbia provveduto a fissare, con decreto in calce al suddetto ricorso, l'udienza di comparizione delle parti, così come previsto dal richiamato art.29 della legge 13 giugno 1942 n.794.

Il fatto che la trattazione del ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di gratuito patrocinio debba essere effettuata, per il richiamo operato dall'art.6, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n.217 all'art.29 della legge 13 giugno 1942 n.794, nelle forme del processo civile, non implica affatto che la competenza a decidere sul detto ricorso sia in ogni caso del giudice civile,dovendosi al contrario ritenere che essa, quando il negato accesso al gratuito patrocinio sia stato chiesto per un procedimento penale, appartenga agli organi (tribunale o corte d'appello, a seconda dei casi), della giurisdizione penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/1999, n. 5568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5568
    Data del deposito : 13 ottobre 1999

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