Sentenza 22 settembre 2005
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 589, comma secondo, cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione può essere presentata solo con dichiarazione della parte o del difensore munito di procura speciale contenente espressa autorizzazione al compimento dell'atto. Pertanto, la rinuncia proveniente dall'imputato che non risulti da una manifestazione inequivoca di volontà, al di là di specifiche formule sacramentali, non produce l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione presentata. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione fosse equivoca ed incerta in considerazione dell'assenza, nell'atto, dei numeri del procedimento, nonchè della data di notificazione dell'atto impugnato, e del suo contenuto, con il quale si era esclusivamente rinunciato a non meglio precisati termini di legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2005, n. 36278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36278 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 21/09/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1300
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 21899/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RS AF N. IL 01/02/1963;
avverso ORDINANZA del 10/02/2005 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Ciani che ha chiesto il rigetto del ricorso;
dell'avv. Andrea Cataldo, per il ricorrente, che ne ha chiesto l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 10 febbraio 2005, il Tribunale di Napoli, sezione 10^ penale, confermava il provvedimento del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ER RA, perché gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad associazione criminale finalizzata al riciclaggio di veicoli rubati (capo A) e di riciclaggio di autovettura VW LU (capo B) e di LT IO (capo E).
Il Tribunale riteneva che le intercettazioni telefoniche su telefono cellulare falsamente intestato a tale OS OL (inesistente per essere tale il relativo numero di codice fiscale), ma in uso all'indagato, evidenziavano i contatti con tali NZ ES, ME IM e PE FA interessati a furti e riciclaggio di autoveicoli, con verosimile coinvolgimento del ricorrente per possibilità di accesso, tramite collegamenti informatici, ai dati in possesso della M.C.T.C. e dell'A.C.I.. I sequestri dei documenti di circolazione dell'autovettura LI intestata al padre del ricorrente (trovati in casa di quest'ultimo) e dell'autovettura VW LU del ricorrente, nonché di altra documentazione relativa a tali veicoli, convalidavano gli elementi emergenti dalle conversazioni oggetto di intercettazione. Le esigenze cautelari venivano individuate nel pericolo di reiterazione in considerazione del radicamento dell'associazione su tutto il territorio nazionale e dell'attività di poliziotto svolta tale da renderlo elemento infungibile per l'organizzazione. La custodia in carcere appariva l'unica adeguata perché idonea ad interrompere le relazioni e contatti finalizzati alla prosecuzione dell'attività criminosa. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - appiattimento su quanto ritenuto nell'ordinanza del GIP senza alcun vaglio critico, si da determinava mancanza di motivazione;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'episodio di riciclaggio dell'autovettura LT LI per mancanza della giustificazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria essendosi il tribunale - limitato a rammentare che l'auto era intestata al padre del ricorrente che ne denunciò il furto lo stesso giorno in cui la PG si era recata nell'abitazione trovandovi il figlio RA, senza spiegare da quali elementi si sia desunto il suo coinvolgimento;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione - in relazione all'episodio di riciclaggio dell'autovettura VW LU per essersi il Tribunale limitato a ripercorrere gli accertamenti eseguiti senza individuare gli elementi collegabili all'indagato e senza tener conto della certificazione del PRA allegata ai motivi di riesame da cui risultava che il veicolo era intestato in origine al padre e solo nel 2002 venne venduto all'indagato e senza dare risposta a specifici motivi sul punto per avere NO AR ammesso di aver lui sostituito, i pezzi dell'auto; - erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 c.p. - per essersi il Tribunale limitato a richiamare per relationem il provvedimento cautelare impugnato senza in concreto spiegare quali siano le condotte plurime contestate, dal momento che all'indagato si addebitano due specifici episodi mentre l'affectio societatis è desunta dall'appartenenza del Perse chino alle forse, dell'ordine, senza prendere in considerazione le plurime argomentazioni contenute nei motivi di riesame e limitandosi ad assiomatiche affermazioni;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari rinvenute nel pericolo di reiterazione genericamente desunto dalla natura dell'associazione e dal ruolo del ricorrente;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla scelta della misura, espressa in maniera assertiva stante l'idoneità della detenzione domiciliare. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, esposto nella premessa, che addebita all'ordinanza impugnata di essersi appiattita sul provvedimento cautelare, del GIP è espresso in maniera generica e quindi inammissibile.
2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'episodio di riciclaggio dell'autovettura LT IO, è infondato perché estrapola un solo passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata, trascurando la parte in cui il Tribunale ha dato conto della conversazione telefonica oggetto di intercettazione in cui l'indagato raccomanda ad ES di fare eseguire i lavori sulla LI dallo stesso meccanico che aveva lavorato sulla Vw LU e del fatto che i documenti di circolazione della LI intestata al padre vennero trovati a casa dell'indagato.
3. Il terzo motivo di ricorso è ugualmente infondato, in quanto in relazione all'autovettura VW LU il Tribunale da espressamente atto che il veicolo oggetto di riciclaggio venne rubato il 6 marzo 2003 a tale Marruccelli Maria Grazia, in epoca successiva al passaggio di proprietà (risalente al 2002) dell'originaria VW LU intestata al padre del ricorrente, donde l'implicita valutazione di irrilevanza delle tesi difensive. L'auto oggetto dell'attività di riciclaggio è quella rubata nel 2003, alla quale sono stati attribuiti gli elementi identificativi che, già nel 2002, era intestata all'odierno ricorrente.
4. Il quarto motivo di ricorso che denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 c.p. è infondato, in quanto il Tribunale, dopo aver fatto riferimento alla motivazione dell'provvedimento cautelare ha fornito autonoma motivazione, valutando il contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione ritenute rilevanti e desumendo da queste la sussistenza del pactum sceleris. In maniera generica, perché svolta a seguito di estrapolazione di alcune frasi del provvedimento impugnato, il ricorrente denuncia la vacuità delle stesse, trascurando la parte precedente della motivazione in cui si evidenziano i collegamenti fra i diversi soggetti coinvolti desunti dalle intercettazioni effettuate, riscontrate dai sequestri operati. Ancora genericamente, e quindi in maniera inammissibile, si denuncia omessa motivazione per non avere il Tribunale preso in considerazione le plurime argomentazioni contenute nei motivi, senza tuttavia specificarne il contenuto. La circostanza che all'indagato si addebitino solo due fatti di riciclaggio non elide la valenza delle conversazioni intercettate dalle quali il Tribunale ha desunto, in maniera non manifestamente illogica, il coinvolgimento in una più ampia attività, risalente ad una vera organizzazione criminale finalizzata alla commissione di furti e riciclaggio di autoveicoli.
5. In ordine alle esigenze cautelari, la concretezza del pericolo di reiterazione è stata desunta in maniera puntuale dalla tipologia dei reati addebitati e da comportamenti concreti dell'imputato al quale il Tribunale ha fatto specificò riferimento, vale a dire il suo inserimento, quale assistente di Polizia, nella pubblica amministrazione con possibilità di accesso alle banche-dati della Motorizzazione Civile e dell'Automobil Club.
6. L'ultimo motivo di ricorso che attiene alla scelta della misura la critica è svolta in maniera inammissibile proponendo una diversa valutazione di merito, in particolare in ordine all'asserita idoneità della misura degli arresti domiciliari.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri).
7. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p., copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2005