Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2005, n. 36278
CASS
Sentenza 22 settembre 2005

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Ai sensi dell'art. 589, comma secondo, cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione può essere presentata solo con dichiarazione della parte o del difensore munito di procura speciale contenente espressa autorizzazione al compimento dell'atto. Pertanto, la rinuncia proveniente dall'imputato che non risulti da una manifestazione inequivoca di volontà, al di là di specifiche formule sacramentali, non produce l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione presentata. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione fosse equivoca ed incerta in considerazione dell'assenza, nell'atto, dei numeri del procedimento, nonchè della data di notificazione dell'atto impugnato, e del suo contenuto, con il quale si era esclusivamente rinunciato a non meglio precisati termini di legge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2005, n. 36278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36278
    Data del deposito : 22 settembre 2005

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