Sentenza 2 febbraio 2016
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, rilevata la nullità dell'udienza preliminare per l'omessa notifica dell'avviso ad un imputato, dispone la regressione del procedimento alla fase antecedente anche per gli altri imputati, concorrenti nel medesimo reato, regolarmente citati.
Commentario • 1
- 1. Art. 416 c.p.p. - Presentazione della richiesta del pubblico ministerohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2016, n. 20011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20011 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2016 |
Testo completo
20 0 1 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 461/2016- Maria Cristina Siotto Angela Tardio CC 02/02/2016 R.G.N. 39279/2015 Antonella Patrizia Mazzei - Relatore - Luigi Fabrizio Mancuso Raffaello Magi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza del 15 settembre 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, nei confronti del Tribunale di Venezia nel procedimento nei riguardi di LI NO, nato a [...] il [...], visti gli atti e i provvedimenti dei giudici in conflitto;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le richieste del Pubblico Ministero, Maria Francesca Loy, la quale ha concluso per la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Venezia;
rilevato che i difensori degli imputati non sono comparsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 settembre 2015 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha sollevato, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., conflitto di competenza nei confronti del Tribunale della sede, che, con ordinanza del 5 giugno 2015, rilevata la nullità della notificazione dell'avviso di udienza preliminare a OG IS, per omessa notifica nel domicilio eletto presso l'avvocato Federica Santinon, ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione dell'udienza дре preliminare anche nei riguardi del coimputato, LI NO, nei confronti del quale l'udienza preliminare del 13 giugno 2013, col conseguente rinvio a giudizio, si era svolta regolarmente, determinando in tal modo una abnorme regressione del procedimento. Il conflitto è stato sollevato, previa separazione del processo a carico di OG, per il quale è stata rifissata l'udienza preliminare, con richiesta di dichiarare abnorme l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 5 giugno 2015 nei confronti di LI e di restituire gli atti allo stesso Tribunale per la prosecuzione dell'udienza dibattimentale nei riguardi del detto imputato.
2. Il Procuratore generale, nell'odierna udienza, ha concluso a favore della competenza del Giudice per le indagini preliminari (rectius: dell'udienza preliminare) del Tribunale di Venezia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che la regola dettata dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, non trova applicazione quando detta decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacché provvedimenti di tal genere, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare (Sez. 1, n. 43563 del 10/10/2013, Confl. comp. in proc. Brognara, Rv. 257414; Sez. 1, n. 25221 del 22/05/2002, Confl. comp. in proc. Russo, Rv. 221595; Sez. 1, n. 4794 del 09/07/1999, Confl. comp. in proc. Chiantese, Rv. 214285). Nel caso in esame, è stata rilevata dal giudice del dibattimento, Tribunale di Venezia, l'omessa notificazione dell'avviso per l'udienza preliminare al solo OG IS, coimputato insieme a LI NO del delitto continuato di circonvenzione di persona incapace, in danno di AC CE, aggravato dal danno di rilevante gravità cagionato alla persona offesa e dall'abuso di rapporto di prestazione d'opera professionale trattenuto da OG, quale avvocato, nei riguardi di AC;
fatto commesso in Dolo e Piove di Sacco, in data immediatamente successiva al 7 aprile 2008 e fino al 6 giugno 2008. L'omessa notificazione all'imputato OG dell'avviso per l'udienza preliminare è causa di nullità assoluta ed insanabile dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi (Sez. 5, n. 1147 del 4/06/2013, dep. 2014, Alagna, Rv. 258869), e ha quindi legittimamente determinato la restituzione degli atti al 2 фи giudice dell'udienza preliminare da parte del tribunale investito del giudizio nei confronti dello stesso imputato;
abnormemente, invece, tale restituzione ha investito anche la posizione del coimputato, LI, nei confronti del quale l'udienza preliminare si era validamente svolta, previo rituale avviso, concludendosi col rinvio a giudizio dello stesso imputato. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: nel caso di rinvio a giudizio di più imputati, concorrenti nel medesimo reato, ove l'avviso dell'udienza preliminare di cui all'art. 419 cod. proc. pen. non sia stato notificato ad uno o ad alcuni di essi, determinandosi pertanto solo nei loro confronti una nullità assoluta e insanabile che impone la regressione del procedimento alla fase antecedente ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che estenda invece tale regressione anche agli altri imputati già ritualmente citati per l'udienza preliminare, determinando in tal modo la retrocessione dell'intero procedimento alla fase precedente;
il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone, infatti, di ravvisare il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; conformi: Sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011, Bianchini, Rv. 250494; Sez. 3, n. 42161 del 09/07/2013, Linddeg, Rv. 256974; Sez. 1, n. 39234 del 14/03/2014, Afrah, Rv. 260512).
2. Discende, nel caso in esame, contraddistinto dall'invalida costituzione del rapporto processuale nei confronti del solo OG, l'abnorme regressione dell'intero procedimento alla fase dell'udienza preliminare, benché nei riguardi del coimputato LI il giudizio fosse stato ritualmente instaurato;
conseguentemente gli atti vanno restituiti al Tribunale di Venezia, che deve procedere nei confronti di LI NO.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Venezia.CUI DISPONE TRASHETTERS! GLATTI. Così deciso il 02/02/2016. Il consigliere estensore Il presidente Cristina Siotto Maria Antonella Patrizia Mazzei Jutonetta P. Mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAG 2016 IL CANCELLIERE 3 TE LL