Sentenza 4 giugno 2013
Massime • 1
L'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare è causa di nullità assoluta ed insanabile dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi, e, al fine di verificare l'esecuzione dell'adempimento, il giudice dibattimentale ha facoltà di accesso al fascicolo del P.M., senza che ciò comporti il venir meno della sua posizione di terzietà. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza in cui il giudice di secondo grado aveva rigettato la eccezione - proposta nel giudizio di appello - di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, sul presupposto che dagli atti del giudizio non emergesse alcun elemento da cui poter desumere la fondatezza della eccezione).
Commentario • 1
- 1. Di nuovo alle Sezioni Unite il quesito concernente il regime diGiuseppe Centamore · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione che si segnala[1], torna all'attenzione un considerevole nodo problematico sorto già in passato nella prassi giudiziaria: il regime di nullità riferibile all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.). Nello specifico, la questione concerne la riconducibilità del vizio in parola al paradigma delle nullità assolute (art. 179 comma 1 c.p.p.), ovvero alle nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.). Conseguenze sul giudizio a quo a parte, sarebbero notevoli in ogni caso le ricadute che seguirebbero alla scelta dell'una o dell'altra opzione. Ove si ricadesse …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2013, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 04/06/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1726
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 40033/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
AL NT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 09/03/2012;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di AL NT ricorre avverso la pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 09/03/2012, recante la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 10/02/2009, di condanna (anche) dell'AL per fatti di bancarotta fraudolenta correlati alla gestione della "2W Alimentari" s.r.l., dichiarata fallita nel 2001.
La Corte territoriale, limitatamente alla posizione dell'odierno ricorrente, dichiarava condonata la pena inflitta all'imputato, nella misura di anni 3 di reclusione;
in punto di responsabilità penale, confermava invece le statuizioni della sentenza impugnata, dando preliminarmente atto di disattendere un'eccezione difensiva concernente l'omessa notifica all'AL sia del decreto di fissazione dell'udienza preliminare che del successivo decreto di rinvio a giudizio.
Il ricorrente deduce:
1. nullità assoluta della sentenza di primo grado e degli atti conseguenti (fra cui la pronuncia qui impugnata), per non avere l'AL ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
Il difensore dell'imputato segnala di avere rilevato l'omessa notifica all'atto del processo di appello, una volta subentrato ad altro avvocato, e contesta la lettura del quadro normativo offerta dalla Corte territoriale, secondo cui si tratterebbe di un vizio non rilevabile di ufficio;
2. carenza della motivazione, in punto di affermazione della penale responsabilità del prevenuto, a carico del quale non sarebbero emerse prove sufficienti per pervenire ad una sentenza di condanna al di là di ogni dubbio ragionevole. In particolare, non potrebbe dirsi accertato che l'AL operò quale amministratore di fatto della società fallita, con il necessario carattere di continuità (egli si era limitato a sottoscrivere alcune fatture o bolle di accompagnamento): tanto più che il curatore propose istanza di estensione del fallimento nei confronti dell'imputato, poi rigettata. Nel ricorso vengono richiamati plurimi precedenti di questa Corte in tema di individuazione dei requisiti indispensabili al fine di riconoscere la veste di amministratore di fatto;
3. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., dal momento che la declaratoria di responsabilità penale risulta intervenuta in relazione a condotte di falsa fatturazione quanto a merce acquistata "in nero", senza che ciò possa comportare la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta. Inoltre, per pervenire ad un giudizio di colpevolezza sarebbero stati necessari accertamenti peritali sia sulla paternità delle sottoscrizioni sui documenti contabili sopra richiamati, sia sulla complessiva e reale situazione patrimoniale della società;
4. difetto di motivazione circa la esclusione delle attenuanti generiche, che invece l'AL avrebbe meritato per non avere il fallimento arrecato concreti danni ai creditori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve intendersi fondato, con riguardo alla dedotta violazione di legge processuale di cui al primo motivo. I giudici di appello, nel rigettare l'eccezione di nullità sopra ricordata, così motivano: "per quanto concerne l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare deve evidenziarsi che, in mancanza di qualsiasi allegazione difensiva, tale vizio non è rilevabile d'ufficio da questa Corte, mancando agli atti qualsiasi elemento da cui possa dedursi la fondatezza della predetta eccezione di nullità, risultando invece la declaratoria di contumacia dell'imputato effettuata dal G.u.p., al momento della costituzione delle parti nell'udienza preliminare dell'11/11/2005, sul presupposto della regolarità della notifica del suddetto avviso. Parimenti risulta essere palesemente infondata l'eccezione di nullità per l'omessa citazione a giudizio dell'imputato, essendo stato il decreto che dispone il giudizio regolarmente notificato al difensore dell'imputato, ex art. 161 c.p.p., comma 4, in data 21/02/2006, essendo risultato impossibile eseguire la notificazione presso il domicilio dichiarato, in quanto sloggiato, così come attestato nella relata di notifica in atti".
Nella motivazione della sentenza, ancora con riguardo a quest'ultima notifica, si sottolinea altresì che la notifica presso il difensore avrebbe dovuto intendersi rituale anche in virtù dell'elezione di domicilio presso lo stesso legale che l'AL aveva formalizzato quanto alla procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sulla notifica del decreto ex art. 429 c.p.p., la motivazione adottata dalla Corte territoriale è in effetti ineccepibile:
tuttavia, in ordine alla ritualità del contraddittorio in udienza preliminare, deve rilevarsi che "l'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare determina la nullità assoluta e insanabile, deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi" (Cass., Sez. U, n. 35358 del 09/07/2003, Ferrara, Rv 225361; v. anche, più di recente e negli stessi termini, Cass., Sez. 4^, n. 3978 del 30/11/2011, Agostini). Nell'enunciare quel principio, le Sezioni Unite affermano espressamente che, "per la verifica dell'esistenza di una valida notificazione di tale avviso, il giudice dibattimentale ha facoltà di accesso al fascicolo del P.M. nel quale è inserito il verbale dell'udienza preliminare, senza che ciò comporti il venir meno della sua posizione di terzietà". Analogamente avrebbe dovuto determinarsi, pertanto, la Corte di appello, dinanzi alla quale per la prima volta era stata - ritualmente, trattandosi di nullità insanabile - dedotta la questione, a nulla rilevando la circostanza che l'originario fascicolo del P.M. (ove erano versati gli atti relativi alla celebrazione dell'udienza preliminare) non fosse verosimilmente nella disponibilità del Procuratore generale: detto fascicolo ben avrebbe potuto essere acquisito, anche d'ufficio, con eventuale rinvio della trattazione del processo.
D'altro canto, ritiene il collegio che non potesse - e non possa, ai fini della valutazione dell'odierno ricorso sotto il profilo della autosufficienza - intendersi onere della difesa l'allegazione degli atti da cui desumere il vizio lamentato, visto che nell'interesse dell'imputato si rappresentava la mancanza di una regolare notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare: mentre, deducendosi ad esempio il travisamento di una prova, è agevole per il ricorrente allegare copia del verbale di assunzione della medesima o riprodurne il contenuto nei motivi di gravame, non altrettanto è a dirsi quando si segnali un fatto negativo, di cui non è possibile che la parte privata offra prova diretta (ove la difesa avesse curato l'estrazione di copia integrale del fascicolo del P.M., il giudice di appello avrebbe comunque dovuto verificare se le copie prodotte fossero complete).
Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, nei termini di cui al dispositivo.
Gli altri motivi di ricorso non possono che intendersi assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2014