Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2013, n. 1147
CASS
Sentenza 4 giugno 2013

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Massime1

L'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare è causa di nullità assoluta ed insanabile dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi, e, al fine di verificare l'esecuzione dell'adempimento, il giudice dibattimentale ha facoltà di accesso al fascicolo del P.M., senza che ciò comporti il venir meno della sua posizione di terzietà. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza in cui il giudice di secondo grado aveva rigettato la eccezione - proposta nel giudizio di appello - di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, sul presupposto che dagli atti del giudizio non emergesse alcun elemento da cui poter desumere la fondatezza della eccezione).

Commentario1

  • 1Di nuovo alle Sezioni Unite il quesito concernente il regime di
    Giuseppe Centamore · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione che si segnala[1], torna all'attenzione un considerevole nodo problematico sorto già in passato nella prassi giudiziaria: il regime di nullità riferibile all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.). Nello specifico, la questione concerne la riconducibilità del vizio in parola al paradigma delle nullità assolute (art. 179 comma 1 c.p.p.), ovvero alle nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.). Conseguenze sul giudizio a quo a parte, sarebbero notevoli in ogni caso le ricadute che seguirebbero alla scelta dell'una o dell'altra opzione. Ove si ricadesse …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2013, n. 1147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1147
Data del deposito : 4 giugno 2013

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