Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 00658/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto EZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9137/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere 1371 Cron. Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere 257 Rep. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere - Ud.09/07/02 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIRE 1500 CANCELLERIA SCARAMAZZA SABINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. L. LAGRANGE 16, presso l'avvocato VINCENZO MOZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO A105518 CIMMINO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente A105519
contro
FALLIMENTO SNICER;
in persona del curatore PP Marco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. GIANTURCO 5 presso l'Avvocato SANDRO CARBONI dall'Avvocato MARIO NAPOLITANOrappresentato e difeso 2002 giusta procura in calce al controricorso;
1588 - controricorrente 1 avverso la sentenza n. 1855/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 23/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il resistente l'Avvocato Carboni per delega che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Napoli con sentenza pubblicata il 9 gennaio 1997 rigettava la domanda proposta da NO SC, nei confronti del fallimento della s.p.a. S.N.I.C.E.R., diretta all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore sull'immobile (appartamento posto in Martinsicuro) oggetto del "compromesso preliminare di vendita" stipulato il 24 aprile 1980 con la vendi- trice spa S.N.I.C.E.R. allora in bonis, alla quale era stato corrisposto integralmente il prezzo di lire 35.000.000; dato atto che il curatore, costituendosi in giudizio, aveva dichiarato preliminarmente di volersi sciogliere dal contratto preliminare a norma dell'art. 72, c.4, legge fallimentare, accoglieva la domanda ri- convenzionale dello stesso curatore e condannava lo hati 2 SC al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno da persistente occupazione del bene senza - titolo -, liquidato equitativamente in lire 15 milioni. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza pub- blicata il 23 luglio 1999, rigettava l'appello dello SC condividendo la interpretazione della scrit- tura privata 24 aprile 1980 che il Tribunale aveva fon- dato sull'inequivoco tenore letterale del contratto espresso in termini di promessa di vendita con esplici- ta previsione nel senso che l'effetto di trasferimento del bene era dalle parti rimesso alla stipulazione del "rogito notarile di compravendita", tali conclusioni non potendo essere contrastate dalla clausola di anti- cipato trasferimento del possesso con conseguente as- sunzione degli oneri condominiali a carico del promis- sario acquirente;
confermava infine pure la pronuncia di condanna al risarcimento per l'indebita occupazione dell'immobile (perdurata dopo la dichiarazione risolu- tiva ex art. 72, c4, 1. f. del curatore), esclusa la compensazione con gli interessi sul prezzo poichè il diritto alla restituzione doveva essere fatto valere in sede concorsuale e tale credito agli effetti del con- corso non era produttivo di interessi (art. 55 1. f.). Contro questa sentenza NO SC ha propo- sto ricorso per cassazione, argomentando tra motivi di 3 impugnazione, cui contraddice con controricorso - il - curatore del fallimento. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorren- te deduce "violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e SS. C.C." e critica la decisione per non avere la Corte di merito considerato, nella interpretazione del contratto in questione, il comportamento delle par- ti anche successivo alla stipulazione, come il pagamen- to dell'intero prezzo "in virtù delle cambiali ipoteca- rie contratte" e il "passaggio in disponibilità del be- ne immobile", dal quale si sarebbe dovuto desumere "la volontà delle parti di contrarre una vera e propria vendita e non solo una promessa di vendita", quando il "ricorso a tale forma di interpretazione" (secondo l'art. 1362, c.2, C.C.) doveva ritenersi indispensabile e risolutiva a fronte del significato non univoco del tenore letterale dell'atto, là dove in particolare alla dichiarazione della società S.N.I.C.E.R. (che "promette di vendere") faceva riscontro la non corri- spondente espressione della dichiarazione dello Scara- mazza (che "accetta di acquistare"), in altre parti del contratto definito come "compratore" e "acquirente". Con il secondo motivo del ricorso lo SC de- nuncia "omessa e insufficiente motivazione in ordine ad lotew 4 un punto decisivo della controversia" e censura la de- cisione impugnata perchè fondata su "alcuni dati te- stuali del contratto" e non sull'esame della "complessità delle clausole inserite nel preliminare" e comportamento dello stesso SC in ordine del all'esecuzione dell'atto (come "il pagamento delle cam- biali"). In particolare della clausola n. 13 la Corte avreb- be dato una lettura parziale, trascurando la espressio- ne secondo cui "l'acquirente dovrà provvedere al paga- mento come effettivo proprietario", mentre della clau- sola n. 19 - punto 3 non avrebbe valorizzato la pre- visione di subentro dell'"acquirente"" come effettivo proprietario nella posizione della mutuataria società venditrice nei confronti dell'istituto mutuante, giun- -gendo infine - a conclusioni che contrastano con il principio della "interpretazione di buona fede".
2. La unitaria censura argomentata nei due motivi (che debbono perciò essere congiuntamente esaminati) non è fondata e in parte è inammissibile, là dove con- trappone al motivato convincimento della Corte di meri- to una diversa ipotesi ricostruttiva della fattispecie contrattuale fondata sui medesimi elementi testuali dell'atto e dunque sollecita un diretto riesame del me- rito precluso in sede di legittimità. соний 5 Ebbene, il rilievo secondo cui sarebbe stato disat- teso il principio di interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 C.C.) è palesemente contraddetto dalla articolazione degli argomenti della decisione im- pugnata, là dove nell'esplicito riferimento, ripetuto nelle clausole 2, 3, 10 e 13 del contratto, dell'effetto di trasferimento dell'immobile alla stipu- lazione del rogito notarile di compravendita la Corte di merito ha colto l'elemento qualificante dell'atto e ha per altro indicato le ragioni per cui la previsione di taluni effetti anticipati dalla compravendita (come il trasferimento del "possesso" con i conseguenti oneri anche condominiali;
l'integrale pagamento del prezzo), compatibili con la natura obbligatoria del preliminare, non poteva contrastare quella conclusione, perché espressamente le parti (in particolare con la clausola n. 13) avevano precisato che le obbligazioni conseguen- ti alla anticipata consegna non implicavano l'immediato trasferimento ("...anche se l'atto definitivo di tra- ....."), sicchè sferimento sarà posteriore alla consegna. la espressione come effettivo proprietario" doveva " connettersi alla posizione di anticipato possesso pre- vista a favore dello SC, nell'implicito presup- posto che egli sarebbe divenuto proprietario soltanto con il "rogito notarile di compravendita". blow 6 Si deve quindi constatare che la Corte di merito del suo convincimento ha dato motivazione adeguata e logicamente ineccepibile, in tutto conforme ai canoni di ermeneutica contrattuale richiamati dal ricorrente.
3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorren- te denuncia "violazione ed illegittima applicazione del ". disposto di cui agli artt. 55 e 56 legge fallimentare" e critica la decisione nel punto in cui la Corte di me- rito ha negato la compensazione tra il credito dello SC (per la ripetizione del prezzo pagato) e il suo debito a titolo di risarcimento di danni da ritar- data consegna dell'immobile (come equitativamente li- quidato dal Tribunale), escludendo in particolare che il corrispettivo del protratto godimento dello stesso immobile possa compensarsi con gli interessi legali calcolati sul prezzo (per la ragione che sul credito concorsuale di ripetizione del prezzo non corrono inte- ressi ai sensi dell'art. 55, primo comma, 1.f.). Il motivo è palesemente infondato. A prescindere dalla prospettazione del motivo avan- zata in linea principale ed espressione di un ricono- scibile fraintendimento (poichè l'accoglimento della censura di cui ai primi due motivi avrebbe comportato ovviamente l'assorbimento del terzo), basti rilevare che il credito per ripetizione del prezzo è espressa- da 7 mente assoggettato dall'art. 72, ultimo comma, ultima parte, 1. f. al concorsO e quindi non può entrare in compensazione con il debito che lo stesso SC ha contratto nei confronti del fallimento a titolo di ri- sarcimento dei danni da ritardata consegna dell'immobile, l'obbligazione al riguardo essendo sorta nel momento in cui il promissario acquirente ricevette dal curatore la comunicazione del proposito di addive- nire allo scioglimento del contratto a norma del dispo- sto dell'art. 72 1.f., 4. Infondati essendo tutti i motivi il ricorso deve essere rigettato,dell'impugnazione, con la conseguente condanna dello SC - soccom- bente 1 al rimborso delle spese di questo giudizio a favore del fallimento resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese del giudizio a favore della curatela del fallimento, liquidate in complessivi euro 3200, dei quali euro 3000 per onorari di avvocato. Roma, 9 luglio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Antonio Saggio) (Giovanni Losavio) Hus . Wh Posero SU Prima Ste Depositaĵojn elleria AL CANCELLIERE Andrea Banchi 8 IL CANCELL