Sentenza 6 agosto 2001
Massime • 2
I decreti di autorizzazione emessi dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 374 cod. civ. e 737 cod. proc. civ. non hanno le connotazioni formali e sostanziali delle decisioni giurisdizionali, ma si presentano come provvedimenti amministrativi. Essi, pertanto, se pure divengono efficaci con il decorso del termine per il reclamo ex art. 741 cod. proc. civ., non hanno, tuttavia, attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, ne' esplicito, in ordine alla decisione positiva o negativa sull'autorizzazione riportata nel dispositivo, ne' implicito, in ordine alle questioni valutate e decise quali presupposti logici necessari di quella.
In tema di rappresentanza sostanziale nel processo, va ravvisata una situazione di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, tale da comportare la necessità della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ., ogni volta che sia dedotta in giudizio una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, e, quindi, anche se il conflitto si configuri come solo potenziale, non essendo necessaria la evidente ricorrenza di sintomi indicativi della effettività del conflitto stesso.
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Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7070 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – Dott. SOLAINI Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 11736/2020 proposto da: M.M., domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Petrone, per procura speciale estesa in calce al ricorso; – ricorrente – contro Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in …
Leggi di più… - 4. curatore specialehttps://www.osservatoriofamiglia.it/
- 5. Sentenza Cassazione Civile n. 38883 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 07/12/2021), n.38883 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRO Massimo – Presidente – Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – Dott. SOLAINI Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 172-2021 proposto da: MARMOLADA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PICCINI BARBARA, rappresentata e difesa dall'avvocato PLORER OSKAR; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10822 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALASCA RACHELE IN PR. NQ. TUT. INTERDETTO, FALASCA ALFREDO, FALASCA IOLE, FALASCA ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IGNAZIO GUIDI 75, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO RIZZO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONCORDIA LUIGINA, FALASCA DINO, ALLEGRA ROSA, FALASCA OMANO;
e sul 2^ ricorso n^ 22134/98 proposto da:
CONCORDIA LUIGINA, FALASCA DINO, ALLEGRA ROSA, FALASCA ROMANO, elettivamente domiciliati in ROMA L.RE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
FALASCA RACHELE, FALASCA ALFREDO, FALASCA IOLE FALASCA ALESSANDRA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1684/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato RIZZO MASSIMO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato PICARDI NICOLA, per delega dell'Avv. GIACOBBE dep. in ud., difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 10-14.11.90 OL, EL ed AL FA - premesso che il loro genitore RE FA, assegnatario con patto di riscatto dall'Ente Maremma, per atto notar Spezzano del 12.7.1971, d'un podere d'ettari 9 e mezzo circa in località Porcareccina (Roma), con due distinti atti per notar Ottolenghi del 9.2.1989 aveva venduto, con il primo, a GI CO, coniuge in comunione dei beni di suo fratello DI FA, una porzione del detto terreno per ettari 2.9.41 con annesso fabbricato e, con il secondo, a RO AL, coniuge in comunione dei beni d'altro suo fratello AN FA, ulteriore porzione dello stesso terreno per are 47.60 con annesso fabbricato - convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Roma i suddetti GI CO, DI FA, RO AL e AN FA per sentir dichiarare la nullità dei contratti 9.2.89, in quanto contrari a norme imperative, ovvero pronunziarne l'annullamento, per violenza o per incapacità naturale del venditore gravemente infermo di mente e soggetto a procedimento d'interdizione, nonché sentirsi condannare al rilascio delle porzioni di terreno abusivamente occupate ed al risarcimento dei danni.
I convenuti, costituendosi, contestavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto.
In corso di causa interveniva volontariamente, previa autorizzazione del giudice tutelare, EL FA nella qualità di tutrice provvisoria di RE FA, assumendo le medesime conclusioni della parte attrice;
si opponevano i convenuti eccependo l'esistenza di conflitto d'interessi per aver assunto la FA doppia veste di attrice in via autonoma e d'intervenuta a tutela d'RE FA.
Con sentenza 12.10.95, il tribunale di Roma - ritenuto che si trattasse, nella specie, di terreni assegnati per legge in regime d'indivisibilità, la cui violazione importava la nullità degli atti;
che OL, AL e EL FA, quest'ultima in proprio, fossero carenti di legittimazione attiva, essendo titolare dell'interesse RE FA, e non legittimandole la qualità di possibili future eredi di quest'ultimo; che dovesse, invece, accogliersi la domanda proposta da EL FA, nella qualità di tutrice d'RE FA, ex art. 4 L 379/67 sull'indivisibilità dei fondi riscattati ed ex art. 3 L 1078/40 che, richiamata dalla precedente, sanziona di nullità gli atti tra vivi aventi per effetto il frazionamento dell'unità poderale;
che nella specie non trovasse applicazione la L 191/1992 poiché la nullità, invalidando l'atto contestualmente alla sua conclusione, restava regolata dalla normativa vigente in tale momento;
che la attrice legittimata non avesse fornito la prova del danno del quale aveva chiesto il risarcimento - dichiarava il difetto di legittimazione attiva di OL ed AL FA nonché di EL FA in proprio;
accoglieva la domanda proposta da EL FA nella qualità di tutrice d'RE FA e, per l'effetto, dichiarava la nullità degli atti di vendita 9.2.89, condannando i convenuti al rilascio dei terreni in favore della FA nella qualità.
Avverso tale decisione GI CO, DI FA, RO AL e AN FA proponevano appello denunziando la violazione dell'art. 10 L 386/76 e della L 379/67, la sanabilità degli atti di vendita 9.2.89 in quanto annullabili e non nulli ex L 191/92, il conflitto d'interessi tra EL FA ed il tutelato
RE FA con conseguente violazione del principio del contraddittorio;
concludevano, pertanto, chiedendo l'annullamento o la riforma dell'impugnata decisione e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 CPC. Nel costituirsi, OL, AL e EL FA, quest'ultima in proprio e nella qualità di tutrice d'RE FA, contestavano gli assunti avversari e chiedevano il rigetto del gravame spiegando, a lor volta, appello incidentale onde ottenere la correzione degli errori materiali presenti nella decisione di primo grado.
Con sentenza 19.5.98, la corte d'appello di Roma - ritenuto che EL FA, agendo in proprio per far valere la nullità o l'annullabilità degli atti di vendita posti in essere da RE FA ed, in rappresentanza di quest'ultimo, per far valere le medesime nullità od annullabilità, venisse a trovarsi in posizione di conflitto d'interessi con il proprio genitore il quale, almeno potenzialmente, poteva avere interesse contrario, id est a sostenere la validità degli atti in questione;
che tale conflitto d'interessi si traducesse in difetto di legittimazione processuale direttamente incidente sulla valida instaurazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza impugnata e di tutti gli atti compiuti;
che pertanto, la causa dovesse rimettersi al primo giudice ai sensi dell'art. 354 CPC;
che restassero assorbiti e superati tutti gli altri motivi di gravame - accoglieva l'appello e, dichiarata la nullità della sentenza impugnata e di tutti gli atti del giudizio, rimetteva la causa al tribunale di Roma.
Avverso tale sentenza OL, AL e EL FA, quest'ultima tanto in proprio quanto nella qualità di tutrice d'RE FA, proponevano ricorso per cassazione con due articolati motivi.
Resistevano GI CO, DI FA, RO AL e AN FA con controricorso e proponevano, lor volta, ricorso incidentale condizionato con un unico motivo.
Entrambe le parti depositavano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 CPC. Devesi, preliminarmente, rilevare che OL, AL e EL FA, quest'ultima in proprio, sebbene nell'intestazione del ricorso appaiano agire solo per non meglio specificato fine d'integrazione del contraddittorio, giacché hanno conferito il mandato a rappresentarle e difenderle, senza specificazione alcuna, in calce al ricorso e dopo l'istanza di cassazione della sentenza con lo stesso impugnata e di decisione sul merito ex art. 384 CPC e sulle spese anche del giudizio d'appello, non possono non essere considerate ricorrenti a tutti gli effetti e, tuttavia, difettano di legittimazione ad impugnare la sentenza portata all'esame di questa Corte.
Come si è evidenziato in parte espositiva, infatti, il tribunale, decidendo della controversia dalle stesse promossa, ne ha rigettato la domanda per carenza di legitimatio ad causam e tale capo della pronunzia - del tutto autonomo rispetto a quello con il quale è stata accolta l'analoga domanda proposta dalla EL FA nella sua qualità di tutrice d'RE FA - non è stato impugnato dalle interessate che, costituendosi nel giudizio d'appello, si sono limitate a resistere al gravame proposto dalle controparti - avente ad oggetto il diverso e distinto capo della pronunzia di primo grado con il quale era stata accolta la domanda proposta da EL FA nella detta qualità - chiedendone il rigetto e solo in subordine insistendo nell'originaria domanda senza, tuttavia, proporre esplicitamente e specificamente appello incidentale avverso il capo della pronunzia di primo grado con il quale quella domanda era stata respinta per essere stata esclusa la loro legitimatio ad causam.
Nella specie, dunque, non poteva trovare applicazione il principio per il quale la parte totalmente vittoriosa non è tenuta a proporre impugnazione in ordine alle sue domande od eccezioni non accolte in primo grado, essendole sufficiente riproporle nel corso del giudizio d'appello introdotto dalla controparte, giacché le odierne ricorrenti, se pure avevano conseguito per altro verso il risultato prefissosi, analoga domanda essendo stata accolta in quanto proposta dalla tutela di RE FA, non erano risultate affatto totalmente vittoriose, anzi, in relazione al capo di pronunzia de quo, espressamente concernente la loro domanda, erano risultate totalmente soccombenti.
In quanto tali, le stesse avrebbero dovuto, pertanto, esplicitamente impugnare il detto capo con appello incidentale - le controparti avendo impugnato con l'appello principale il solo altro diverso capo di sentenza a loro sfavorevole concernente la distinta se pur analoga domanda proposta da EL FA nella qualità - e, ciò non avendo fatto, su quell'autonomo capo della sentenza di primo grado, con il quale è stata respinta la loro domanda per difetto di legitimatio ad causam, s'è formato il giudicato interno, non essendo applicabile all'ipotesi in questione il ricordato principio desumibile dal disposto dell'art. 346 CPC. Sul detto capo essendosi, dunque, formato il giudicato interno, la corte territoriale poteva e doveva rilevarlo d'ufficio - anche indipendentemente da eccezioni o deduzioni della controparte interessata, necessarie per contro ove trattisi di giudicato esterno - dichiarando il difetto di legittimazione delle FA a partecipare al giudizio d'appello, così come questa Corte ha il potere ed il dovere di rilevarlo e di dichiarare il difetto di legittimazione delle stesse ad impugnare per cassazione la sentenza di secondo grado (e pluribus Cass. 29.11.99 n. 13322, 4.3.98 n. 2388, 29.5.96 n. 4958, 21.5.96 n. 4676). Nè su tale conclusione può per alcun verso influire il fatto che la sentenza di secondo grado abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e degli atti tutti del processo con essa definito, poiché ex art. 336 CPC l'effetto della riforma si verifica solo in relazione al capo di sentenza impugnato ed ai capi dipendenti dalla parte riformata, non anche ai capi di essa del tutto indipendenti;
ed, infatti, la nullità del giudizio di primo grado è stata ritenuta, nella specie, in relazione al solo rapporto processuale instauratosi tra la EL FA, nella qualità di tutrice d'RE FA, e le controparti, non anche al distinto ed autonomo rapporto processuale instauratosi tra le odierne ricorrenti e le stesse controparti, definito con il capo della sentenza di primo grado che, come si è visto, è passato in giudicato e preclude ogni ulteriore partecipazione al giudizio delle nominate OL, AL e EL FA, quest'ultima in proprio.
Il ricorso principale va, pertanto, esaminato solo in quanto proposto da EL FA nella qualità di tutrice di RE FA.
Con il primo motivo, la ricorrente unica legittimata - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 78 CPC in relazione agli artt. 374, 375, 360 CC - si duole che la corte territoriale non abbia tenuto presente come ella avesse agito su autorizzazione concessa dal giudice tutelare dopo adeguata e dettagliata informazione in merito a quanto intendeva fare nella sua qualità di tutrice e, dunque, dopo preventiva valutazione circa l'esistenza o meno d'un conflitto d'interessi, sostanziale o processuale, tra tutrice ed incapace;
abbia, pertanto, illegittimamente disatteso detto provvedimento autorizzatorio, pur essendo all'uopo incompetente ai sensi dell'art. 360 CC e nonostante su tale provvedimento si fosse formato il giudicato interno in difetto d'impugnazione; analogamente, non abbia tenuto conto ne' di come nessun reclamo fosse stato proposto dalle controparti avverso l'ordinanza riservata con la quale il G.I. in primo grado aveva esclusa la ricorrenza d'un conflitto d'interessi tra essa rappresentante ed il rappresentato, ne' del giudicato interno formatosi, in difetto di gravame, sull'ulteriore provvedimento con il quale il giudice tutelare aveva motivatamente deciso di non rimuoverla dall'ufficio di tutore.
Il motivo non merita accoglimento.
Le competenze del giudice della tutela del minore ex art. 360 CC, cui per gli interdetti e gli inabilitati rinvia l'art. 424 CC, e del giudice del processo ex art. 78 CPC si svolgono, infatti, in ambiti diversi (volontaria giurisdizione giudizio di cognizione), hanno differenti presupposti (conflitto sostanziale - conflitto processuale) e si concretizzano in atti di difforme natura (provvedimento a carattere amministrativo - decisione giurisdizionale) suscettibili d'impugnazione con mezzi ed in sedi distinti (reclamo al giudice superiore in camera di consiglio - appello o ricorso per cassazione), onde non sembra condivisibile l'opinione espressa da questa stessa Corte in una non recente pronunzia (Cass. 2747/68) in seguito pedissequamente ripresa senza riesame alcuno della relativa problematica, per cui l'art. 78 CPC sarebbe da considerare sic et simpliciter norma sussidiaria applicabile nei soli casi di mancata previsione da parte d'altre specifiche norme d'un diverso organo attributario del potere di rilevazione del conflitto d'interessi e di nomina del curatore speciale (Cass. 3650/75, 4491/82, 2800/95). Anzi tutto, la stessa giurisprudenza di legittimità, comprese le sentenze summenzionate, ha ripetutamente evidenziato come l'art. 78 CPC sia norma d'applicazione generale ed il conflitto d'interessi sia sempre deducibile e rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (e pluribus Cass. 14.3.00 n. 2918, 9.7.97 n. 6201, 10.3.95 n. 2800, 20.11.92 n. 12398, 30.7.91 n. 7274), onde la questione potrebbe porsi, se mai, limitatamente alla nomina del curatore speciale e non all'accertamento della situazione d'antitesi tra rappresentante e rappresentato, quale verificatosi nel caso in esame.
Anche in dottrina d'altronde, si riconosce che tra le due normative, sostanziale e processuale, non vi sia rapporto di specialità, ne' nell'un senso ne' nell'altro, in quanto il loro rispettivo ambito d'applicazione non è in rapporto di continenza ma di parziale coincidenza, onde se ne ravvisa la possibilità di coordinamento mediante l'applicazione dell'art. 78 CPC quando il conflitto attenga al singolo processo e degli artt. 320 o 360 CC quando invece il conflitto esorbiti da esso investendo altri atti sostanziali e processuali in una complessa situazione che esiga una valutazione globale degli interessi del rappresentato e dei suoi rapporti con il rappresentante.
In effetti, il legislatore, nel predisporre la disciplina della rappresentanza sostanziale dei minori e degli incapaci e nel regolarne l'esercizio in relazione all'attività d'amministrazione dei beni in generale ed al compimento degli atti di straordinaria amministrazione in particolare, anche con riferimento alla promozione delle liti, sembra essersi posto il problema del conflitto d'interessi solo in ragione di tale attività, mentre non risulta essersi posto il problema in ragione dell'esercizio della rappresentanza nel processo e del particolare atteggiarsi del conflitto d'interessi che in tale sede può verificarsi. In tema di rappresentanza sostanziale nel processo (non "rappresentanza processuale" come a volte è stata impropriamente indicata, tale qualificazione spettando al solo rapporto tra la parte ed il difensore ex artt. 82 ss. CPC) va, infatti, ravvisata una situazione di conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato, tale da comportare la necessità della nomina d'un curatore speciale, ogniqualvolta sia ravvisabile un contrasto tra centro autonomo d'interessi, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, e suo rappresentante, id est sia dedotta in giudizio una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, essendo il primo portatore d'interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il secondo (Cass. 16.11.00 n. 14866, 14.3.00 n. 2918, 10.3.95 n. 2800, 30.1.90 n. 618, 26.10.81 n. 5591, 15.9.83 n. 5582, 13.1.81 n. 281, 10.3.80 n. 1586, 9.4.75 n. 1294). Si determina, infatti, in tal caso, una condizione d'antitesi tra rappresentante e rappresentato incompatibile con la funzione della rappresentanza, non potendosi, se pure solo in astratto. escludere che la condotta processuale del rappresentante possa essere influenzata dal proprio interesse e che questi ne sia indotto, pertanto, a chiedere un provvedimento giurisdizionale per sè vantaggioso ma pregiudizievole all'interesse del rappresentato, od anche a non resistere adeguatamente all'azione promossa da un terzo nei confronti del rappresentato il cui esito sfavorevole per quest'ultimo possa essere per sè vantaggioso, od ancora a perseguire finalità direttamente vantaggiose per entrambi ma indirettamente dannose per il rappresentato;
condizione da ritenersi sussistente anche quando si presenti soltanto potenziale, non essendo necessaria l'evidente ricorrenza di sintomi indicativi dell'effettività del conflitto, in quanto va egualmente rimossa a titolo precauzionale giusta la ratio dell'art. 78 CPC, che mira a prevenire il verificarsi dell'eventuale danno in ragione della più pregnante salvaguardia che l'ordinamento ritiene di dover apprestare in favore dei soggetti impediti, per incapacità legale o funzionale, ad agire personalmente e la cui attività giuridica debba svolgersi, quindi, per il tramite di persone fisiche diverse dagli stessi.
Ove si riscontri situazione processuale siffatta, deve necessariamente provvedersi alla nomina d'un curatore speciale che rappresenti gli interessi dell'incapace nel giudizio, e, qualora in tal senso non siasi provveduto, devesi constatare e dichiarare la nullità dell'intero giudizio, stanti il vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale e la consequenziale violazione del principio del contraddittorio - che è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità - in quanto l'individuazione del contrasto d'interessi tra rappresentante e rappresentato costituisce applicazione necessaria del disposto dell'art. 78 sec. co. CPC che, inquadrandosi nel più generale principio imperativo della garanzia costituzionale del diritto di difesa inviolabile ex art. 24 Cost., impone al giudice il controllo della regolare costituzione del contraddittorio sotto il profilo specifico della presenza in giudizio della parte, cui l'ordinamento ne riconosca il diritto, mediante l'assistenza dell'organo all'uopo espressamente deputato dall'ordinamento stesso (recentemente, in tal senso, Cass. 16.11.00 n. 14866, 9.7.97 n. 6201, 10.3.95 n. 2800, 3.7.91 n. 7274, ma già, in precedenza, Cass. 10.9.82 n. 4491, 10.3.80 n. 1586, 18.5.76 n. 1771, 9.4.75 n. 1294). Ora, dall'esame della normativa sulla rappresentanza di minori ed incapaci sembra potersi desumere come il legislatore non abbia soffermato la propria attenzione sul fatto che il giudice tutelare, nell'autorizzare alla lite il rappresentante del minore ex art. 320/111 e dell'incapace ex art. 374 n. 5 CC, pone ad oggetto della propria determinazione la sola valutazione dell'opportunità o meno dell'azione sulla base di quelle prospettive d'esito favorevole o meno della stessa, al cui accertamento perviene prendendo in considerazione esclusivamente gli elementi di giudizio prospettatigli dall'istante od acquisiti a seguito dell'istruttoria su di essi espletata, ma pur sempre inaudita altera parte e, quindi, senza conoscere le contrarie ragioni da quest'ultima deducibili e le eventuali riconvenzionali dalla stessa azionabili;
carenza di particolare rilievo, in quanto ne consegue che il giudice non è posto in condizione di valutare appieno non solo l'effettiva fondatezza delle ragioni che il rappresentante intende far valere in nome e per conto del rappresentato, ma anche le eventuali conseguenze negative per quest'ultimo d'un esito pur apparentemente positivo della vertenza.
In effetti, nella formulazione dell'art. 360 CC, cui devesi fare rinvio per gli interdetti e gli inabilitati ex art. 424 CC, come già in quella degli artt. 320 e 321 CC, sembrano esser state tenute presenti solo fattispecie di diritto sostanziale e non anche di diritto processuale ed è significativo, nel considerato senso della mancata considerazione di queste ultime, che nessuno specifico riferimento a valutazioni da parte del giudice tutelare in materia di conflitto d'interessi nel processo contenga la normativa civilistica sulla tutela, neppure nell'art. 374 n. 5 CC, laddove in una alla valutazione del fumus boni iuris dell'azionanda pretesa o della resistenza in giudizio avrebbe potuto essere demandata anche quella dell'assenza di conflitto d'interessi,
Siffatta lacuna è, peraltro, da considerare solo apparente, giacché nel disciplinare la rappresentanza dei minori e degli incapaci al legislatore era ben presente come il conflitto d'interessi nel processo fosse già disciplinato dall'art. 78 CPC mediante attribuzione del potere di rilevarlo e di porvi rimedio all'unico organo che potesse idoneamente deciderne. È, in vero, al solo giudice del processo che può ritenersi abbia il legislatore attribuito, formulando l'art. 78 CPC, il potere - dovere di valutare e decidere - in considerazione non soltanto della plena cognitio di tutte le posizioni soggettive confluite nel processo ed unicamente dallo stesso acquisibile ed acquisita, ma altresì della non meno esclusiva competenza di garante della legittimità del processo mediante la verifica anche d'ufficio della regolare costituzione del contraddittorio - della sussistenza o meno d'un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che nel processo ritenga essere ravvisabile e rilevante;
ond'è che il giudice del processo, legittimamente operando nell'ambito delle proprie specifiche competenze, può esaminare la situazione dei rapporti tra rappresentato e rappresentante in relazione a tutti gli aspetti della lite sottoposta al suo giudizio e risultanti dagli atti processuali nonché in funzione delle determinazioni in essa da adottare e - senza trovare condizionamento alcuno nell'eventuale difforme avviso espresso nella diversa sede della volontaria giurisdizione dal giudice tutelare, il quale pur abbia autorizzato il rappresentante alla lite e magari anche delibato incidenter tantum ed escluso l'ipotesi d'un conflitto d'interessi - ritenere per contro sussistente una situazione di conflitto d'interessi nel processo e provvedere di conseguenza.
Nè limitazione alcuna all'esercizio di tale potere può fondatamente ravvisarsi nella condizione di stabilità eventualmente conseguita dai provvedimenti del giudice tutelare sia quello positivo d'autorizzazione alla lite sia altro negativo eventualmente richiestogli per la rimozione del rappresentante - giacché detti provvedimenti, in quanto adottati con decreto in sede di volontaria giurisdizione e non in sede contenziosa, pur attenendo a posizioni di diritto soggettivo, non risolvono conflitti su diritti contrapposti e non hanno, pertanto, contenuto decisorio, così come non hanno carattere definitivo, essendo revocabili e modificabili in ogni tempo, ex art. 742 CPC, in base tanto a riesame od a diversa valutazione delle risultanze originarie, quanto in seguito a sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione.
Poiché non hanno, dunque, le connotazioni formali e sostanziali delle decisioni giurisdizionali ma si presentano come provvedimenti amministrativi, i decreti ex artt 374 CC e 737 CPC, se pure divengono efficaci con il decorso del termine per il reclamo ex art. 741 CPC, tuttavia non sono suscettibili d'acquistare forza di giudicato, ne' esplicito, in ordine alla decisione positiva o negativa sull'autorizzazione o sulla rimozione riportata nel dispositivo, ne' implicito, in ordine alle questioni valutate e decise quali presupposti logici necessari di quella.
È in fine, appena il caso d'evidenziare come qualsiasi opinione abbia espresso il giudice istruttore, decidendo in ordine ad una questione di conflitto d'interessi nel processo prospettatagli nel corso della trattazione della causa, le relative determinazioni, ex artt. 177 e 178 CPC previgenti alla novella 26.11.90 n. 353, entrata in vigore il 30.4.95, ne' conseguono effetto alcuno di stabilità, nè vincolano in alcun modo le decisioni del collegio, tanto meno di quello di secondo grado.
Con il secondo motivo, la stessa ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento all'art. 100 CPC nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - si duole che la corte di merito non abbia tenuto conto dell'effettiva posizione processuale delle parti, omettendo di considerare che, s'ella difettava d'interesse ad agire in proprio, come ritenuto dal primo giudice, non poteva sussistere l'asserito conflitto d'interessi, potendo eventualmente ravvisarsi solo un conflitto d'interessi sostanziale denunziabile dal solo rappresentato e non anche dal terzo ne' rilevabile d'ufficio dal giudice;
abbia, sostenuto il possibile interesse del rappresentato alla conservazione degli atti impugnati senza considerare ne' la dimostrata irreversibilità della malattia dell'uno, ne' la nullità assoluta ed insanabile degli altri;
non abbia fornito adeguata motivazione della decisione adottata sul punto.
Il motivo non merita accoglimento.
Il giudice di primo grado, con il capo della propria sentenza che, come si è visto, è passato in giudicato, non ha rilevato affatto un difetto d'interesse dell'odierna ricorrente in proprio all'esito della lite - giacché tale interesse evidentemente sussiste in relazione all'aspettativa d'eredità ed è proprio tale interesse che si rammostra in conflitto con quello patrimoniale od anche solo morale del possibile dante causa al mantenimento dei contratti impugnati - bensì un difetto di legittimazione attiva della stessa all'impugnazione, sempre in proprio, sulla semplice considerazione ch'ella non era titolare della situazione giuridica dedotta in giudizio, onde tra tale accertamento e quello del conflitto d'interessi con il rappresentato effettuato dal giudice di secondo grado non è ravvisabile contraddittorietà alcuna.
Come, poi, si è già evidenziato nella trattazione del precedente motivo, la condizione d'antitesi tra rappresentante e rappresentato, ostativa all'esercizio dei poteri del primo in nome e per conto del secondo nel processo, può essere anche solo potenziale e non appare dubitabile che, nel caso di specie, non possa escludersi a priori un interesse, anche morale, dell'RE FA a non chiedere l'invalidazione dei contratti de quibus, in quanto, essendo stato interdetto successivamente alla loro stipulazione, resta ancora da dimostrare che in occasione di quest'ultima la sua volontà fosse viziata piuttosto che consapevolmente intesa alla realizzazione degli effetti dei contratti stessi;
non senza considerare come l'eventuale accoglimento dell'azione di nullità possa anche esporre l'RE FA alle avverse pretese restitutorie e risarcitorie, onde anche sotto tale profilo appare evidente un possibile interesse del medesimo, patrimoniale questo, contrario all'esperimento dell'azione voluta, invece, dalla EL FA nella qualità di sua tutrice. Nè rileva che i contratti de quibus possano anche essere obiettivamente nulli per violazione di norme imperative e che l'RE FA potesse anche non essere compos sui già all'epoca della stipulazione dei contratti, giacché siffatte valutazioni attengono al merito della causa, onde al loro esame potevasi procedere solo se ed in quanto si fosse prima positivamente risolta la pregiudiziale in rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, pregiudiziale che, per contro, nella specie è stata risolta negativamente in ragione del rilevato conflitto d'interessi, rilievo del tutto legittimo per quanto in precedenza evidenziato. D'altra parte, una volta eventualmente escluso che l'RE FA avesse nell'attualità interesse a far valere la nullità - o perché si accerti ch'egli era compos sui al momento della stipulazione dei contratti o perché si ritenga dal protutore o dal curatore speciale patrimonialmente non conveniente l'azione in ragione delle eventuali conseguenze negative d'una declaratoria di nullità - il vizio potrebbe essere dedotto solo dall'Ente assegnatario e non rilevato d'ufficio dal giudice, l'art. 1421 CC dovendo essere coordinato con il principio dispositivo del processo e trovando applicazione solo in caso di domanda intesa all'esecuzione del contratto e non all'invalidazione di esso.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso principale va, dunque, respinto.
Il ricorso incidentale - con il quale i ricorrenti, denunziando omessa motivazione e violazione di norme di diritto ex artt. 360 nn 3 e 5 CPC, chiedono che, nell'ipotesi d'accoglimento del ricorso principale, la causa venga rimessa alla corte d'appello per la decisione dei motivi d'impugnazione prospettati in sede di gravame e non esaminati in poiché correttamente ritenuti assorbiti - resta a sua volta assorbito.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Riuniti i ricorsi, respinge il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna le ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessive L.
4.365.300 delle quali L.
4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2001