Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4553 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
553/03 REPUBBLICA IT IN OME DI POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SEZIONE PRIMA CIVILE SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.13550/02 Dott. Giovanni Olla Presidente 15888/02 Consigliere Dott. Vincenzo Proto 10369 Cron. Consigliere Dott. Mario Adamo Rep. 1277 Consigliere Graziadei Dott. Giulio Cons. Rel. Ud. 10/01/03 TIRELLI Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NA e PA ER, elettivamente domiciliati in Roma, via Alberico II 35, l'avv.presso Giorgio Sebastiani, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente :
contro
Ministero della Giustizia, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Gen! grale dello cheStato, 10 rappresenta e difende per legge;
- controricorrente ricorrente incidentale avverso il decreto della Corte d'appello di Salerno n. 36 3 0 0 2 23/02 del 20/12/2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/1/2003 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito gli avv. Sebastiani e Palatiello, che hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale, nonché ilper rigetto del eprimo la dichiarazione di assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale;
La Corte, osserva quanto segue. Con ricorso notificato il 7/5/2002, i coniugi EL NA e PA ER esponevano che con atto di citazione notificato il 3/3/1994, si erano rivolti al Tribunale di Catanzaro ilper conseguire causa di risarcimento dei danni subiti a un'operazione chirurgica della moglie. Trascorsi più di sette anni senza essere riusciti ad ottenere la sentenza di primo grado, avevano presentato ricorso ai sensi della legge n. 89/2001, ma la Corte di appello di Salerno si era limitata a 2 liquidare la complessiva somma di £.
2.000.000 in quanto dalla durata complessiva del giudizio dovevano essere dedotti più di tre anni che, a suo dire, andavano attribuiti a causa diversa dal cattivo funzionamento degli uffici. Una decisione del genere non poteva essere assolutamente condivisa non soltanto perché la riparazione accordata risultava addirittura "ridicola", ma ancor prima perché i rinvii esclusi dai giudici a quo andavano, tutt'al contrario, computati atteso che, da parte loro, avevano fatto tutto il possibile per arrivare ad una sollecita definizione della vertenza. Tenuto conto di quanto sopra, concludevano, quindi, per la cassazione della decisione impugnata con ogni correlata statuizione. Il Ministero della Giustizia resisteva con lamentando а sua volta in via controricorso, incidentale che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto con riferimento ad un grado non ancora esaurito. I giudici a quo erano invece passati al merito della vicenda, liquidando ai ricorrenti un danno non patrimoniale che contrariamente a quanto 3 emergeva motivazione,dalla non era per niente insito nella durata ingiustificata del processo ed avrebbe dovuto essere perciò provato dagli interessati. In considerazione di quanto sopra, concludeva dellal'annullamento decisione anch'esso per impugnata con tutte le conseguenze di legge. I coniugi PA resistevano con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 10/1/2003. MOTIVI DELLA DECISIONE Riuniti innanzitutto i due ricorsi perché proposti sentenza, Osserva il Collegio contro la medesima che a seguito di un nutrito contenzioso che aveva portato la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) a condannare più volte lo Stato italiano, la ciascun legge 89/2001n. ha ariconosciuto interessato il diritto di richiedere anche ai giudici nazionali la concessione di un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Il danno denunciabile è solo quello correlato al periodo eccedente la durata normale (C.Cass. 2002/11987) e la relativa riparazione, non avendo ma indennitaria, non natura risarcitoria, 4 presuppone l'accertamento di una colpa dell'Amministrazione, che può essere pertanto condannata anche nel caso in cui il ritardo sia dipeso dalla doverosa applicazione di una disposizione legislativa (C.Cass. 2002/14885). Ciò posto, giova ulteriormente premettere che il indicazione Legislatore non ha fornito alcuna specifica sulla durata ragionevole del processo, ma ha demandato al giudice il compito di valutare caso per caso sulla base della complessità della vicenda ed in relazione alla stessa, del comportamento. delle parti, del giudice e di ogni altra autorità chiamata a concorrere 01 comunque, a contribuire alla definizione del processo (art. 2/2 della L.n. 89/2001). Anche il comportamento delle parti può dunque venire in rilievo, come d'altronde già sottolineato dalla stessa CEDU, secondo la quale non può tenersi conto dei tempi dall'esercizio cagionati di attività dilatorie, cui possono senz'altro aggiungersi, purchè ragionevoli, anche i rinvii che, provocati dalla dell'interessato negligenza per esempio, abbia omesso di citare un litisconsorte necessario oppure abbia notificato l'impugnazione ad alcuni soltanto degli avversari. S Una contraria interpretazione finirebbe, infatti , col tradursi in un inammissibile tentativo di scaricare sulla collettività le conseguenze dannose di una mancanza imputabile alla parte che, dal canto suo, verrebbe paradossalmente ad avvantaggiarsene in spregio dei più elementari principi. Tanto precisato, rimane unicamente da ricordare che come testualmente disposto dall'art. 4 della legge n. 89/2001, la domanda di riparazione può essere proposta sia all'esito che in pendenza del giudizio e, cioè, prima dell'esaurimento del grado cui la violazione si riferisce. Nel caso di specie, i PA si sono appunto lamentati del fatto che la causa da essi proposta pendeva tuttora davanti al giudice di prime cure e la Corte di appello di Salerno ha preso in esame il ricorso nell'implicito convincimento della sua piena ammissibilità, che il Ministero ha invece contestato, sostenendo che i ricorrenti avrebbero dovuto attendere la fine del grado prima di agire ai sensi della legge n. 89/2001. Tale doglianza, da esaminare per prima in considerazione del suo carattere preliminare ed tuttavia condivisa assorbente, non può essere 6 come C. Cass. 2002/15611, la perché chiarito da lettera della legge non consente alcun dubbio sull'immediata proponibilità della domanda di equa riparazione, che non postulando una negligenza del giudice, non perpuò costituire quest'ultimo un giusto motivo di astensione in quanto non dà luogo a potenziali o virtuali contrapposizioni fra lui e la parte che si assume danneggiata. Rigettato, così, il primo motivo del ricorso incidentale e passando all'esame di quello principale, i cui due motivi possono essere congiuntamente trattati per via della loro intima connessione, devesi rilevare che secondo gli interessati, la sentenza impugnata sarebbe viziata norme di diritto e difetto di da violazione di motivazione su punto decisivo della controversia. La censura è fondata perché per giustificare la scomputare alcuni periodi propria decisione di dalla durata complessiva del giudizio, la Corte di appello avrebbe dovuto indicare non solo i rinvii, ma anche la parte che li aveva richiesti 0 provocati e le ragioni per cui gli stessi dovevano in definitiva gravare proprio sui ricorrenti EL e PA. I giudici a quo si sono, invece, limitati a delle 7 generiche affermazioni non idonee a sorreggerne il decisum, che per quanto riguarda il rinvio per la nomina del GOA, sembrerebbe contrastare anche con il principio, sopra ricordato, secondo il quale Occorre tener conto pure dei ritardi conseguenti all'entrata in divigore una innovazione legislativa. L'accoglimento della doglianza relativa al tempo da prendere in considerazione comporta l'assorbimento di quelle formulate, anche in via incidentale, in ordine all'an ed al quantum del danno patrimoniale, sulla cui esistenza ed ammontare il giudice di rinvio dovrà nuovamente pronunciarsi all'esito della preliminare indagine sul periodo eccedente la durata ragionevole del processo. La causa va pertanto rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Salerno, che dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione quello principale, rigetta il primo motivo del e assorbito il ricorso incidentale dichiarato secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra 8 sezione della Corte di appello di Salerno. Roma, il 10/1/2003. pancera pilt. ESENTE DA BOLLI E DIRITTI IL/CONSIGLIERE SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE From Ph IL PRESIDENTE A CORTE CUPP Par IL CANCELERE 2.7 MAR. 2002 Lisa Passi More fa IL CANCELLIERS V CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 308 A versate ***** .AVA..... IL FUNZIONARIO