Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9014
CASS
Sentenza 20 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La natura di assicurazione sociale dell'assicurazione disciplinata dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, e di contributo sociale delle somme dovute dai datori di lavoro all'Inps per contribuzione al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, esclude la configurabilità di un esonero dal versamento delle somme stesse per i datori di lavoro non esposti al rischio di insolvenza, non potendo le norme che regolano il contratto di assicurazione essere estese alle assicurazioni obbligatorie, ispirate al principio solidaristico. (Fattispecie in tema di inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi ex art. 2 della legge n. 297 del 1982 da parte dell'Azienda Siciliana Trasporti; la S.C. ha escluso la legittimità di tale mancato versamento, annullando la sentenza del giudice di appello che, sul rilievo della insussistenza del rischio di insolvenza per la predetta Azienda, i cui disavanzi sono coperti per legge dalla Regione siciliana, aveva confermato la condanna dell'Inps alla restituzione della somma dallo stesso Istituto ritenuta a titolo di contribuzione al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9014
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9014
    Data del deposito : 20 giugno 2002

    Testo completo