Sentenza 20 giugno 2002
Massime • 1
La natura di assicurazione sociale dell'assicurazione disciplinata dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, e di contributo sociale delle somme dovute dai datori di lavoro all'Inps per contribuzione al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, esclude la configurabilità di un esonero dal versamento delle somme stesse per i datori di lavoro non esposti al rischio di insolvenza, non potendo le norme che regolano il contratto di assicurazione essere estese alle assicurazioni obbligatorie, ispirate al principio solidaristico. (Fattispecie in tema di inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi ex art. 2 della legge n. 297 del 1982 da parte dell'Azienda Siciliana Trasporti; la S.C. ha escluso la legittimità di tale mancato versamento, annullando la sentenza del giudice di appello che, sul rilievo della insussistenza del rischio di insolvenza per la predetta Azienda, i cui disavanzi sono coperti per legge dalla Regione siciliana, aveva confermato la condanna dell'Inps alla restituzione della somma dallo stesso Istituto ritenuta a titolo di contribuzione al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9014 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
M 0 9 0 1 4 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N.15711/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 24521 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 22.1.02 Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO Presidente Dott. FERNANDO LUPI Consigliere rel. Dott. LUCIANO VIGOLO Consigliere Dott. GIOVANNI MAZZARELLA Consigliere Dott. FRANCESCO A. MAIORANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente dott. Massimo Paci rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Vincenzo Morelli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- ricorrente -
284
contro
-1- Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T.- in persona del Presidente Prof. Dario Lo Bosco, elettivamente domiciliata in Roma alla via Francesco De Vico, 4 presso l'avv. Giuliana Galante, rappresentata e difesa giusta procura a margine dall'avv. Pietro Trotta;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.525 del 5.5.1999, reg. gen. n.937 del 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Stefania Sotgiu per delega dell'avv. Todaro e Pietro Trotta;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5.5.1999 il Tribunale di Palermo, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti della Azienda Siciliana Trasporti, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava il capo principale dell'appello confermando la condanna dell'INPS restituire la somma di lire 443.126.521, ritenuta dall'INPS per contribuzione al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, (t.f.r.)di cui all'art.2 della legge n.297 del 1982, ritenendo che i datori di lavoro obbligati al versamento del contributo fossero solo quelli esposti al rischio di -2- insolvenza. Osservava che tale rischio non sussisteva per l'A.S.T. in quanto i disavanzi dell'azienda sono coperti per legge regionale dalla Regione Sicilia. Escludeva, poi, che vi fosse prescrizione per i contributi, versati anteriormente al 18.2.1985, essendo stato interrotto il decorso del termine dal ricorso amministrativo in data 14.3.1986 Accoglieva, invece, il capo dell'appello relativo alla decorrenza degli interessi, ritenendo che essi fossero dovuti, non dal versamento, ma dal ricorso amministrativo. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo l'INPS; l'A.S.T. resiste con controricorso, illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.2 della legge n.297 del 1982 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'INPS censura sul piano dei criteri letterale e sistematico l'interpretazione della norma fatta dal Tribunale, rilevando che al versamento dei contributi sono tenuti tutti i datori di lavoro tenuti al pagamento del t.f.r., che tra le esclusioni previste dall'ultimo comma dell'art.2 non rientra l'Azienda ricorrente, che la mancanza di rischio non esclude l'assicurazione obbligatoria perché la previdenza è regolata dal principio solidaristico. Le censure sono fondate. La norma, interpretata secondo il criterio letterale e sistematico, non esclude l'azienda ricorrente dall'obbligo di contribuzione. Essa, infatti, prevede l'obbligo di -3- assicurazione del t.f.r. anche per i datori di lavoro non soggetti a fallimento o liquidazione coatta aministrativa, quinto comma, ed esclude, nell'ultimo comma, solo i rapporti di lavoro dei giornalisti e dei dirigenti delle aziende industriali. Si deve concludere che tutti i datori di lavoro tenuti all'erogazione del t.f.r., salvo che per i rapporti espressamente eccettuati, sono tenuti all'obbligo di assicurazione. L'unico argomento che fonda la sentenza impugnata, basato sulla mancanza del rischio di insolvenza e di quello assicurato, non comporta ex art. 1895 c.c. la nullità del rapporto assicurativo in quanto le norme che regolano il contratto di assicurazione non possono essere estese alle assicurazioni obbligatorie ispirate, secondo i principi degli artt. 2 e 38 della Costituzione, al principio solidaristico. La natura di assicurazione sociale della assicurazione, disciplinata dall'art.2 della legge n.297 del 1982, e di contributo sociale delle somme per essa dovute dai datori di lavoro all'INPS sono state ritenute da questa Corte con sentenze nn. 4261 del 2001, 4071 e 8069 del 2000. Il rapporto previdenziale non è ispirato allo stretto sinallagma tra prestazioni che regola il contratto di assicurazione. In esso l'obbligo al versamento dei contributi e il diritto alla prestazione derivano direttamente dalla legge, il versamento dei contributi ( così qualificati dall'art.2 e non premi) ed il diritto alle prestazioni previdenziali non sono correlati, vigendo il principio (seppure con alcune limitazioni) della automaticità delle prestazioni. -4- La ritenuta mancanza di rischio, peraltro non assoluta essendo possibile in fatto che la Regione non faccia fronte al suo obbligo di ripianare i deficit dell'azienda speciale e questa non sia in grado di adempiere alle sue obbligazioni, non legittima, quindi, l'inadempimento dell'obbligo di versare i contributi fissati dall'art.2 della legge n.283 del 1982 per tutti i datori di lavoro tenuti al pagamento del t.f.r.. La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda dell'A.S.T. di restituzione dei contributi versati. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo tra le parti.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda dell'Azienda Siciliana Trasporti nei confronti dell'INPS. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2002 Il Presidente Il Consigliere est Femandahup I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L R , . O A A B ' N S I L IL CANCELLIERE E L P D 3 E S Depositz 9 - A I D Cancelleria T 4 I N - S S 261U 2002 G 1 O N N O 1 P E A S M E I D I IL CANCELLIERE G E A A G D C E I E L R T T T I S A P I L D L E D -5-