Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/1999, n. 5340
CASS
Sentenza 1 giugno 1999

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In materia di qualificazione giuridica del rapporto di lavoro di personale addetto alla ricezione di scommesse in sala corse, non sono ravvisabili contraddizioni o vizi giuridici nella motivazione con cui il giudice di merito, accertata una serie di elementi indicativi di un vincolo di subordinazione (localizzazione e natura delle prestazioni; presenza di vigilanza e controllo per quanto necessario; predisposizione di turni e vincolatività dei medesimi, a seguito della loro accettazione da parte del lavoratore; struttura e disciplina dei compensi), ritenga la natura subordinata del rapporto (il cui accertamento nella specie era rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo del pagamento all'Inps dei contributi di malattia) benché ai lavoratori fosse riconosciuta la facoltà ogni volta di accettare o meno il turno predisposto e, in caso di impossibilità sopravvenuta, di avvertire il datore di lavoro o di attivarsi per cercare un sostituto nell'ambito del gruppo dei lavoratori a disposizione, in quanto non viene meno, in quest'ultimo caso, la personalità della prestazione - essendo la retribuzione corrisposta all'effettivo erogatore della prestazione lavorativa - e comunque è richiamabile l'ipotesi del lavoro a tempo parziale ad orario flessibile (sempreché non si opti, come alternativamente considerato dal giudice di merito, per la sussistenza di una pluralità di rapporti di brevissima durata). D'altra parte, data la natura delle mansioni, non può ritenersi che l'eventuale instaurazione contemporanea, in orari compatibili, di più rapporti di lavoro a tempo parziale presso diverse agenzie ippiche comporterebbe la violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ..

La fase monitoria del procedimento di ingiunzione non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale rito del lavoro (legge n. 533 del 1973), ne' le carenze della memoria di costituzione nel giudizio di opposizione rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 414 cod. proc. civ. relative alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, alla determinazione dell'oggetto e all'indicazione dei mezzi di prova - a cui l'atto si deve attenere stante la posizione sostanziale di attore dell'opposto - possono determinare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, poiché l'inosservanza degli artt. 414 e 416 non si riverbera su atti precedenti alla fase di cognizione e aventi una loro autonomia, ma eventualmente può condurre al rigetto della domanda con la inerente revoca del decreto ingiuntivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/1999, n. 5340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5340
    Data del deposito : 1 giugno 1999

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