Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2600
CASS
Sentenza 20 marzo 1999

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Massime1

Il conflitto tra l'avente causa, a titolo oneroso, da colui che ha ottenuto dal Pretore, ai sensi dell'art. 4 legge 14 novembre 1962 n. 1610, il decreto di riconoscimento della piccola proprietà contadina, e i comproprietari del medesimo bene, pervenuto da successione ereditaria, si risolve a favore del primo, ancorché il suo titolo sia trascritto dopo la trascrizione della divisione tra i coeredi, perché il principio di continuità delle trascrizioni non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, e, applicato alla divisione, attiene alla diversa fattispecie in cui, nel caso di conflitto tra due aventi causa da un assegnatario, finché la divisione non è trascritta, prevale il titolo di data anteriore, non quello trascritto per primo.

Commentario1

  • 1Il regime di opponibilità degli atti negozialiAccesso limitato
    Francesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 14 gennaio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2600
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2600
Data del deposito : 20 marzo 1999

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