Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 1
Il conflitto tra l'avente causa, a titolo oneroso, da colui che ha ottenuto dal Pretore, ai sensi dell'art. 4 legge 14 novembre 1962 n. 1610, il decreto di riconoscimento della piccola proprietà contadina, e i comproprietari del medesimo bene, pervenuto da successione ereditaria, si risolve a favore del primo, ancorché il suo titolo sia trascritto dopo la trascrizione della divisione tra i coeredi, perché il principio di continuità delle trascrizioni non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, e, applicato alla divisione, attiene alla diversa fattispecie in cui, nel caso di conflitto tra due aventi causa da un assegnatario, finché la divisione non è trascritta, prevale il titolo di data anteriore, non quello trascritto per primo.
Commentario • 1
- 1. Il regime di opponibilità degli atti negozialiAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 14 gennaio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente-
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN GI, AC UA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 68, presso lo studio dell'avvocato T PALERMO, difesi dall'avvocato LAZZARINO FINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GA VA, GA EN, AL GI, IL MA TT, domiciliati in ROMA presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,P.ZZA CAVOUR, difesi dall'avvocato GI SCARANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
MB MA, AL PI, EN;
NUNZIATA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 270/96 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 28/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/98 dal consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato FINI LAZZARINO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 25 Ottobre 1986 SE EN e AS EN convenivano davanti al Pretore di S. IO Rotondo RO AS, EN DR, SE SC, NU TI, IA TA IO, IO DR e IA AM, chiedendo che venisse accertato che il confine reale tra il fondo dei convenuti e due fondi di loro proprietà non coincideva con il muretto che separava tali appezzamenti di terreno. I convenuti, costituitisi concordavano sul fatto che il muretto in questione non corrispondeva al confine reale, sostenendo peraltro che tale confine, di cui in via riconvenzionale chiedevano l'accertamento, era a loro più favorevole rispetto a quanto affermato dagli attori.
Con sentenza in data 8 gennaio 1993 il Pretore rigettava la domanda principale e riteneva che il confine tra i fondi dovesse essere arretrato di mt. 5,36 all'interno della proprietà degli attori, che condannava al rilascio della corrispondente striscia di terreno.
SE EN e AS TI proponevano appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Foggia con sentenza del 28 febbraio 1996. I giudici di secondo grado premettevano che nella specie ricorreva una ipotesi di conflitto non di fondi, ma di titoli. In sostanza, il conflitto riguardava la appartenenza di una porzione della particella 24 del foglio 66 del Comune di San IO Rotondo.
Il Pretore di San IO Rotondo, con decreto in data 25 ottobre 1974, integrato da successivo decreto in data 24 luglio 1919, trascritto il 10 agosto 1979, aveva riconosciuto l'acquisto della proprietà per usucapione, ai sensi della legge 14 dicembre 1962 n.1610, di tale zona di terreno in favore di NU ON, la quale, con atto in data 28 febbraio 1980, trascritto il 22 marzo 1980, l'aveva venduto ai convenuti. Tale acquisto a titolo originario prevaleva sul titolo degli appellanti, costituito da una divisione in data 31 gennaio 1979, trascritta il 9 marzo 1979.
Nè gli appellanti potevano invocare la anteriorità della trascrizione del loro titolo rispetto alla trascrizione del titolo degli appellati, in quanto la trascrizione delle divisioni è prevista non per risolvere un conflitto tra più aventi causa da un medesimo autore, e cioè ai sensi dell'art. 2644 cod. civ., ma ai fini della continuità delle trascrizioni, e cioè ai sensi dell'art.2650 cod. civ. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione SE EN e AS EN, con tre motivi. Resistono con controricorso IO DR, IA TA IO, EN DR e SE SC.
Motivi della decisione
Il primo motivo si articola in tre doglianze.
I ricorrenti deducono, innanzitutto, che il Tribunale avrebbe dovuto disattendere il decreto in data 27 luglio 1979 del Pretore di S. IO Rotondo, che aveva integrato il dispositivo del decreto emesso in data 25 ottobre 1974, attribuendo a NU ON mq. 342 di terreno di cui essi erano proprietari, in considerazione della irregolarità della procedura seguita.
La doglianza, a prescindere dalla sua eventuale fondatezza o meno, è inammissibile, in quanto introduce una questione, che, dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta essere stata sollevata nel giudizio di merito.
Deducono, poi, testualmente i ricorrenti:
<Inoltre la trascrizione del decreto pretorile "integrativo" difettava di un riscontro nella realtà in relazione ai mq. 342. Di conseguenza, doveva essere disatteso e ritenuto nullo ab origine e, quindi, incapace di produrre effetti nei confronti dei terzi, travolgendo il frazionamento e l'atto di compravendita del 28.2.1980. La ON non poteva trasferire una porzione di fondo che non aveva e che era di proprietà altrui. Quest'ultima circostanza è da ritenersi pacifica, come risulta dalla stessa decisione impugnata, anche se in essa si parla solo di possesso>.
La doglianza è infondata, in quanto, come già detto, la questione della ricorrenza o meno dei presupposti per l'accoglimento della istanza di NU ON di usucapione abbreviata (anche) della striscia di terreno contesa è estranea all'attuale giudizio. Sostengono, infine, i ricorrenti:
<Del tutto errata è la dichiarata prevalenza del titolo vantato dagli appellati (compravendita del 28.2.1980) sul loro titolo (divisione trascritta il 9.3.1979).
Il principio di continuità si applica anche alla trascrizione della divisione, che fa acquistare ai condividenti una titolarità esclusiva sui beni in comunione, là dove prima esisteva una contitolarità sui beni in comunione. La divisione presuppone una proprietà, anche se comune ed indivisa e non un semplice possesso. Nella fattispecie i EN erano comproprietari dei beni immobili oggetto della divisione perché gli stessi erano ad essi pervenuti per successione al loro genitore EN UI, deceduto a S. IO Rotondo il 5.5.1940. Ciò si legge chiaramente nella nota di trascrizione dell'atto di divisione a p. 4, nell'atto pubblico a p. 9, nella procura speciale allegata all'atto e nella stessa denuncia di successione registrata il 5 settembre 1940, obbligatoriamente trascritta.>
La doglianza è di difficile comprensione.
Ad ogni modo, sembra che i ricorrenti intendano sostenere che, in base al principio di continuità delle trascrizioni, applicabile anche nel caso di divisioni, il loro titolo doveva prevalere su quello delle controparti.
I ricorrenti, però, non considerano che: a)il principio di continuità delle trascrizioni non può servire a risolvere un conflitto - come nella specie - tra un acquisto a titolo originario ed un acquisto a titolo derivativo;
b)il principio di continuità delle trascrizioni, applicato alla divisione, comporta che tra due aventi causa da un assegnatario, fino a quando non sia stato trascritta la divisione, prevale il titolo di data anteriore e non quello trascritto per primo e quindi presuppone una fattispecie del tutto diversa da quella per cui è causa.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che, una volta che il tribunale aveva individuato nel conflitto tra i titoli l'origine della vertenza e non più l'accertamento della linea di confine tra i fondi, avrebbe dovuto riformare la sentenza appellata, rigettando la domanda spiegata dai convenuti, accogliendo lo specifico motivo di appello.
Il motivo è infondato, in quanto il tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proprio perché i convenuti vantavano un titolo poziore.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono testualmente:
<Gli appellanti non hanno avanzato nel secondo grado del giudizio domanda di usucapione, ma hanno chiesto che, sia pure in via incidentale, venisse dichiarata l'attuale situazione di proprietà acquisita dalle parti per il decorso del tempo, ritenendo la circostanza inclusa nella formulazione dell'atto introduttivo ove si dice che il confine tra i fondi è ben delimitato ... pur non sussistendo problemi sulla proprietà e sul possesso. Poiché le controparti hanno prodotto domanda riconvenzionale per il rilascio loro favore della zona di terreno detenuta in più dagli attori, la stessa doveva ritenersi preclusa da una situazione possessoria, esistente ab immemorabili, accertata nel corso del giudizio di primo grado ed acclarata in via definitiva dal Tribunale. E quindi la disposizione contenente il rilascio della porzione del terreno in danno degli attori ed in bene dei convenuti doveva dichiararsi paralizzata dal constatato possesso requisitivo e dalla relativa eccezione.
D'altro canto, una volta dato atto dell'esistenza del possesso acquisitivo l'eccezione poteva essere rilevata di ufficio. In ogni caso andava dichiarata la prescrizione del presunto diritto vantato dalle controparti a causa del possesso dei ricorrenti>.
Il motivo, per quel poco che è dato capire, è infondato, in quanto sostiene tesi le quali sono in contrasto con principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico: a)la possibilità che il giudice rilevi di ufficio una presunta usucapione;
b)la prescrizione del diritto di proprietà; c)la inammissibilità della condanna del convenuto soccombente in rivendica al rilascio del bene di cui è in possesso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato ed i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Crote rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di lire 2.767.800, di cui lire 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 1999