Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 94, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non consente l'affidamento in prova per il tossicodipendente che abbia già violato più di due volte le prescrizioni del regime terapeutico, atteso che è ragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore una valutazione che bilanci lo scopo di risocializzazione del tossicodipendente con le esigenze di tutela della società, precludendo ulteriori tentativi terapeutici di fronte all'evidenza di ripetute violazioni comprovanti l'inidoneità del soggetto a conseguire l'effetto del programma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2006, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 19/12/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3864
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 019937/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO UN EL N. IL 15/04/1975;
avverso ORDINANZA del 21/02/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. PALOMBARINI, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 21-22.2.2006 il tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza di SE UN IG volta ad ottenere l'affidamento in prova a scopo terapeutico ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 94, da svolgersi presso la Comunità
Incontro di Pistoia relativamente alla sentenza emessa in data 17.1.2005 dal tribunale di Firenze - sez. distaccata di Pontassieve. Evidenziava il tribunale che ostava alla concessione dell'invocato beneficio previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 5 il fatto che il condannato aveva usufruito già per due volte della misura alternativa, e metteva pure in conto che la sua pericolosità sociale non era stata contenuta con i precedenti affidamenti, risultando che il SE aveva continuato a commettere reati. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il SE, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo per un verso l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 5 in riferimento all'art. 3 Cost., ravvisando un'irragionevole disparità di trattamento fra la nuova disciplina del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 che permette al tossicodipendente di usufruire di sospensione dell'esecuzione anche in presenza di pene elevate, e prevede altri interventi premiali tutti tesi a favorire il recupero del tossicodipendente con misure alternative, e la limitazione contenuta invece nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94; per un altro verso si duole il reclamante di non aver ottenuto nemmeno la misura alternativa di cui all'art. 47 ter ord. penitenziario, negata sull'errato presupposto che la Comunità Incontro non era disponibile ad accoglierlo (produceva in proposito comunicazione della Comunità dd 2.3.2006).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
1. Si ritiene manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimità costituzionale per asserita violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., giacché non appare irragionevole la presunzione legislativa secondo cui, chi abbia violato "più di due volte" le prescrizioni di un regime alternativo terapeutico, nell'ambito dell'esecuzione della pena sostitutiva, che suppone l'adesione del soggetto all'iter di risocializzazione propostogli, non solo dimostra di aver fallito nella cura del suo stato di dipendenza, ma anche l'inidoneità della misura alternativa a contribuire in generale al suo recupero sociale.
Pertanto, appare pienamente conforme al principio di ragionevolezza questa valutazione del legislatore intesa a bilanciare la necessità di tutelare la collettività con lo scopo terapeutico che mira alla risocializzazione del tossicodipendente, ma che blocca l'esperimento (col divieto di concedere ancora una sola volta l'affidamento "speciale") di fronte alla constatazione per tabulas della inidoneità dell'esperimento stesso a conseguire l'effetto risocializzante perseguito.
Nè può ravvisarsi nella nuova normativa un particolare favor nei confronti del tossicodipendente, non previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, giacché la nuova normativa è ispirata ad una ratio di ancor minore tolleranza nei confronti della tossicodipendenza, tanto da aggravare le sanzioni per la violazione dei vari precetti penali. Differenze marginali di disciplina rientrano nella insindacabile discrezionalità del legislatore.
2. Lo stesso discorso va sostanzialmente ripetuto per l'affidamento richiesto ai sensi dell'art. 47 ord. pen. il quale non si applica automaticamente ogni qualvolta una Comunità si dichiari disposta a seguire l'interessato, dovendo il tribunale di sorveglianza valutare l'idoneità del programma di recupero, e anche la probabilità prognostica di un concreto recupero dell'istante in caso di affidamento. Nella fattispecie, correttamente il tribunale è giunto ad una valutazione prognostica negativa in base a specifiche indicazioni fattuali: in particolare, il tribunale ha osservato come in data 9.11.2005 il SE sia stato nuovamente denunciato per detenzione di stupefacenti, e come il SE abbia continuato a compiere reati anche sintomatici di un notevole grado di pericolosità sociale, quali porto d'armi e guida in stato di ebbrezza, così dimostrando che il semplice ricovero in Comunità, ed il programma di recupero ivi studiato, non sono sufficienti a neutralizzare il pericolo di recidiva, ne' sono idonei a contribuire ad un effettivo recupero sociale del condannato. Il reclamante nulla controargomenta in proposito, e l'apprezzamento del giudice che ha ritenuto, in concreto, che le violazioni commesse dal SE siano incompatibili con l'affidamento in prova sono state esaurientemente motivate.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 5, in riferimento all'art. 3 Cost.;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2007