Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/1999, n. 8187
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Sentenza 28 luglio 1999

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Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato ovvero come autonomo occorre far riferimento oltreché al momento attuativo del rapporto anche all'atteggiarsi della volontà delle parti nel momento costitutivo dello stesso, sicché ove esse abbiano dichiarato di voler escludere la subordinazione è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto solo se si dimostra che tale subordinazione si è di fatto realizzata in fase di esecuzione, con l'assoggettamento del lavoratore al potere del datore di lavoro di disporre della prestazione e controllarne intrinsecamente lo svolgimento, restando altrimenti esclusa l'utilizzabilità, ai fini dell'affermazione della natura subordinata dell'attività, di elementi compatibili con l'uno o con l'altro tipo di rapporto, quali la continuità della prestazione, la retribuzione fissa, le direttive ed i controlli sull'esecuzione, l'inesistenza di un'organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore.(Fattispecie relativa all'attività svolta a favore di un Comune da alcuni addetti alle pulizie e ad altre semplici mansioni di manovalanza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/1999, n. 8187
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8187
    Data del deposito : 28 luglio 1999

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