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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT UD nato il [...] avverso l'ordinanza del 17/09/2024 del TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/-cerrtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 1719 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 29/11/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Sabrina Passafiume, che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal difensore di Mohamed Attioui, volta alla rideterminazione della pena per effetto della declaratoria di parziale incostituzionalità, con sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. e, in via consequenziale del primo comma della medesima norma, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Evidenzia detto Tribunale che Attioui avrebbe potuto chiedere la suddetta rideterminazione con gli ordinari mezzi di impugnazione e che, non avendolo fatto, la richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione va ritenuta inammissibile. 2. Avverso tale ordinanza Attioui, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 544, comma 1, 585, comma 1, lett. a), 665 e 666 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Rileva la difesa che la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, depositata il 13 maggio 2024 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2024, è antecedente rispetto all'apposizione sulla sentenza di patteggiamento del 24/04/2024 del Tribunale di Trento della attestazione di irrevocabilità, ma depositata successivamente alla scadenza del termine ex lege di quindici giorni concesso all'imputato e al P.m. d'udienza per impugnarla. Termine che, a causa della contestualità della motivazione della suddetta sentenza di patteggiamento, è venuto a scadere il 9 maggio 2024, e cioè prima delle date di deposito e di pubblicazione sopra indicate. Osserva che, quindi, la motivazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui la rideterminazione sarebbe dovuta avvenire con gli ordinari mezzi di impugnazione è manifestamente illogica, ma anche in contrasto con gli articoli sopra indicati, che prevedono che, una volta scaduti i termini per proporre impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena con motivazione contestuale, l'unico rimedio possibile per l'imputato è l'incidente di esecuzione. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Con la sentenza n. 86 depositata il 13 maggio 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. e, in via consequenziale del primo comma della medesima norma, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione, di rideterminare la pena applicatagli per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. con la sentenza ex art. 444 cod. proc. ben. del 24/04/2024 dello stesso Tribunale, pronunciata con motivazione contestuale, a seguito della suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale. Detto Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione introdotto da Attioui, sulla base dell'erroneo presupposto che questi avrebbe dovuto chiedere la rivalutazione con gli ordinari mezzi di impugnazione. In particolare, non ha considerato che l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. era il ricorso per cassazione, da proporre, ex artt. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), entro quindici giorni dalla pronuncia della stessa, in quanto resa con motivazione contestuale, e quindi entro il 9 maggio 2024. Il termine era, pertanto, già scaduto alla data del deposito e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale (13 e 15 maggio 2024). Ne deriva la fondatezza del ricorso. Il giudice dell'esecuzione, come osservato la Corte costituzionale con la sentenza n. 210 del 2013, non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo, ma è anche abilitato, in vari casi ad incidere su di esso, ex artt. 669, 670, comma 3, 671, 672 e 673 cod. proc. pen., e comunque allorquando imprescindibili esigenze di giustizia, venute in evidenza dopo l'irrevocabilità della sentenza, lo esigano. Il procedimento di esecuzione è, quindi, il mezzo con cui investire il giudice dell'esecuzione di tutti quei vizi che, al di là delle specifiche previsioni espresse, non potrebbero farsi valere altrimenti, considerata l'esigenza di garantire la permanente conformità a legge del fenomeno esecutivo (come evidenziato da Sez. U, n. 18821 del 24 ottobre 2014, Ercolano). E', invero, principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello della cd. "flessibilità" del giudicato. Si è affermato che allorquando, a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non sia stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697). E', inoltre, intervenuta Sez. 1, n. 5973 del 04/12/2014, dep. 2015, Ciriello, Rv. 262270 - 01, in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, secondo la quale il condannato con sentenza divenuta irrevocabile prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 630 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva l'attenuante della lieve entità del fatto (Corte cost., sent. 19 marzo 2012, n. 68), può richiedere, con incidente di esecuzione, l'applicazione della predetta attenuante al fine di rideterminare il trattamento sanzionatorio, ed il giudice adito in executivis è tenuto a compiere una valutazione circa la sussistenza della circostanza nei limiti consentiti dalla decisione di merito, ovvero sulla base delle risultanze acquisite e degli apprezzamenti operati, in base ad esse, nel giudizio di cognizione. Analoga valutazione dovrà essere effettuata nel caso in esame, equiparabile senza dubbio a quello appena menzionato, dal Giudice dell'esecuzione. Nondimeno, venendo però in rilievo una pena applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la sua eventuale rideterminazione in favore del condannato in sede di esecuzione non potrà prescindere da una rinegoziazione dell'accordo tra le parti, con le modalità di cui al procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ratificato, poi, dal giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo, solo in caso di mancato accordo, ovvero di pena concordata ritenuta incongrua, provvederà autonomamente ai sensi degli artt. 132-133 cod. pen. (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264858 - 01). 2. Va, pertanto, annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.
lette/-cerrtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 1719 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 29/11/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Sabrina Passafiume, che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal difensore di Mohamed Attioui, volta alla rideterminazione della pena per effetto della declaratoria di parziale incostituzionalità, con sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. e, in via consequenziale del primo comma della medesima norma, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Evidenzia detto Tribunale che Attioui avrebbe potuto chiedere la suddetta rideterminazione con gli ordinari mezzi di impugnazione e che, non avendolo fatto, la richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione va ritenuta inammissibile. 2. Avverso tale ordinanza Attioui, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 544, comma 1, 585, comma 1, lett. a), 665 e 666 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Rileva la difesa che la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, depositata il 13 maggio 2024 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2024, è antecedente rispetto all'apposizione sulla sentenza di patteggiamento del 24/04/2024 del Tribunale di Trento della attestazione di irrevocabilità, ma depositata successivamente alla scadenza del termine ex lege di quindici giorni concesso all'imputato e al P.m. d'udienza per impugnarla. Termine che, a causa della contestualità della motivazione della suddetta sentenza di patteggiamento, è venuto a scadere il 9 maggio 2024, e cioè prima delle date di deposito e di pubblicazione sopra indicate. Osserva che, quindi, la motivazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui la rideterminazione sarebbe dovuta avvenire con gli ordinari mezzi di impugnazione è manifestamente illogica, ma anche in contrasto con gli articoli sopra indicati, che prevedono che, una volta scaduti i termini per proporre impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena con motivazione contestuale, l'unico rimedio possibile per l'imputato è l'incidente di esecuzione. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Con la sentenza n. 86 depositata il 13 maggio 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. e, in via consequenziale del primo comma della medesima norma, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione, di rideterminare la pena applicatagli per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. con la sentenza ex art. 444 cod. proc. ben. del 24/04/2024 dello stesso Tribunale, pronunciata con motivazione contestuale, a seguito della suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale. Detto Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione introdotto da Attioui, sulla base dell'erroneo presupposto che questi avrebbe dovuto chiedere la rivalutazione con gli ordinari mezzi di impugnazione. In particolare, non ha considerato che l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. era il ricorso per cassazione, da proporre, ex artt. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), entro quindici giorni dalla pronuncia della stessa, in quanto resa con motivazione contestuale, e quindi entro il 9 maggio 2024. Il termine era, pertanto, già scaduto alla data del deposito e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale (13 e 15 maggio 2024). Ne deriva la fondatezza del ricorso. Il giudice dell'esecuzione, come osservato la Corte costituzionale con la sentenza n. 210 del 2013, non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo, ma è anche abilitato, in vari casi ad incidere su di esso, ex artt. 669, 670, comma 3, 671, 672 e 673 cod. proc. pen., e comunque allorquando imprescindibili esigenze di giustizia, venute in evidenza dopo l'irrevocabilità della sentenza, lo esigano. Il procedimento di esecuzione è, quindi, il mezzo con cui investire il giudice dell'esecuzione di tutti quei vizi che, al di là delle specifiche previsioni espresse, non potrebbero farsi valere altrimenti, considerata l'esigenza di garantire la permanente conformità a legge del fenomeno esecutivo (come evidenziato da Sez. U, n. 18821 del 24 ottobre 2014, Ercolano). E', invero, principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello della cd. "flessibilità" del giudicato. Si è affermato che allorquando, a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non sia stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697). E', inoltre, intervenuta Sez. 1, n. 5973 del 04/12/2014, dep. 2015, Ciriello, Rv. 262270 - 01, in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, secondo la quale il condannato con sentenza divenuta irrevocabile prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 630 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva l'attenuante della lieve entità del fatto (Corte cost., sent. 19 marzo 2012, n. 68), può richiedere, con incidente di esecuzione, l'applicazione della predetta attenuante al fine di rideterminare il trattamento sanzionatorio, ed il giudice adito in executivis è tenuto a compiere una valutazione circa la sussistenza della circostanza nei limiti consentiti dalla decisione di merito, ovvero sulla base delle risultanze acquisite e degli apprezzamenti operati, in base ad esse, nel giudizio di cognizione. Analoga valutazione dovrà essere effettuata nel caso in esame, equiparabile senza dubbio a quello appena menzionato, dal Giudice dell'esecuzione. Nondimeno, venendo però in rilievo una pena applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la sua eventuale rideterminazione in favore del condannato in sede di esecuzione non potrà prescindere da una rinegoziazione dell'accordo tra le parti, con le modalità di cui al procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ratificato, poi, dal giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo, solo in caso di mancato accordo, ovvero di pena concordata ritenuta incongrua, provvederà autonomamente ai sensi degli artt. 132-133 cod. pen. (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264858 - 01). 2. Va, pertanto, annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.