Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOME0 1 7 8 8 / 01 Aula 'A' REPUBBLICA IT, IA PO LO I LIANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI R.G.N. 19330/98Presidente Consigliere Cron.3810 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO H Rel. Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE NTENZA per dining 1 3000 1 8 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: "IL CANCELLIERE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, l'Avvocaturapresso rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ricorrente dal Sig. RIV. PREV per diritti L. 3000
contro
FEB 2001 FRANCHINI FRANCESCO, CASAPOLLO SANTO;
L CANCELLIERE 2000 intimati E VARIE DCV 4922 avverso la sentenza n. 8436/98 del Tribunale di -1- MILANO, depositata il 10/07/98 R.G.N. 193/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 f -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Inps ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano notificata il 2.9.1998 che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato il diritto di ES RA e SA PO, titolari di pensione di vecchiaia, agli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei di pensione, sino al 31.12.1991, ed ai soli interessi legali nel periodo successivo, sulle quote aggiuntive di pensione loro spettanti dal 1°.
1.1988 ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988 (interpretato dall'art. 3, c. 2 bis del d.l. n.86 del 1988, convertito in legge n.160/1988, e oggetto della sentenza della Corte costituzionale n.72 del 1990). Il Tribunale aveva osservato che, prescindendo dalla domanda amministrativa per ottenere gli accessori, gli interessi e la rivalutazione derivanti dalla sentenza n. 156 della Corte costituzionale decorrono dalla scadenza dei singoli ratei, con conseguente applicazione del regime dettato dall'art. 16,c.6 della legge n. 412 del 1991 in punto cumulo di interessi e rivalutazione. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 67/1988, dell'art. 47 del d.P.R. n.639 del 1970 e dell'art.7 della legge n. 533 del 1973, osservando che, in applicazione di quest'ultima norma, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il diritto degli assicurati agli accessori richiesti a decorrere dal 121mo giorno dall'entrata in vigore della legge n. 67 del 1988. Il ricorso è fondato. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 12 aprile 1991, n.156 e 27 aprile 1993 n.196, il creditore di prestazioni previdenziali o assistenziali 3 ha diritto a veder incrementato il proprio credito di rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di reiezione della domanda o dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione di essa senza che l'ente destinatario si sia pronunciato o, infine, ove una domanda non sia richiesta, dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla nascita del diritto. Inoltre, dopo le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 8478 e 8481 del 20 luglio 1993, costituisce ormai giurisprudenza consolidata (della quale ha preso atto anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 85 del 1994) il principio che, in ipotesi di obbligazioni previdenziali 0 assistenziali, il credito degli accessori ai sensi dell'art. 429, c.
3. c.p.c., prescinde (come nel caso di crediti di lavoro) dall'imputabilità soggettiva del ritardo del debitore nell'adempimento, costituendo una componente indefettibile del credito principale avente ad oggetto la prestazione previdenziale o assistenziale. Ciò premesso, osserva il Collegio che la tesi del Tribunale circa la non configurabilità, con riguardo all'INPS, della legale responsabilità considerata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, non tiene conto del fatto che, non essendo nella specie necessaria - in relazione alla disciplina dettata dall'art. 21, c.6, della legge n.67 del 1988, interpretato dall'art. 3, c.2 bis del decreto-legge n.86 del 1988, convertito in legge n.160 del 1988 e oggetto della sentenza costituzionale n.72, del 1990 - la preventiva domanda dell'interessato (cfr. Cass. 28 dicembre 1998 n.12861), la legale responsabilità dell'Istituto, con la conseguente decorrenza del diritto del pensionato a rivalutazione ed interessi, si è realizzata allo spirare della moratoria o spatium deliberandi di centoventi giorni dalla data della nascita del diritto. Il che risulta nella specie del tutto coerente con il principio (riaffermato da ultimo da Cass. 27 aprile 1998 n.4307) secondo cui, quando la legge, nell'attribuire 100% non richiede la domanda il diritto ad una prestazione previdenziale, la rivalutazione e gli interessi decorrono, a norma dell'art. dell'interessato, 429 cod. proc. civ (come inciso dalla sentenza costituzionale n.156 del 1991), dal 121mo giorno successivo alla data dalla quale il diritto è stato riconosciuto. Questa Corte ha anche precisato che nell'ipotesi (ricorrente nella specie e diversa da quella dell'interpretazione autentica o della pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma) in cui una legge (nella specie, l'art. 21, c.6, della legge 11 marzo 1988 n. 67) attribuisca un beneficio economico con una decorrenza (nella specie, 1°.1.1988), anteriore alla sua entrata in vigore (nella specie, 14 marzo 1988), la data della nascita del diritto agli accessori (cui rapportare il computo dell'anzidetto spatium deliberandi) va identificata non già nel giorno (nella specie, 1°.1.1988) dal quale il beneficio è fatto decorrere dalla legge ma nel giorno dell'entrata in vigore di questa (nella specie, ai sensi dell'art. 31 della legge stessa, il 14 marzo 1988). E' infatti evidente che prima di tale data non esiste alcun diritto azionabile e, per conseguenza, non è configurabile alcun obbligo di provvedere né, quindi, alcun correlativo ritardo (Cass., 19.3.1999, n. 2552). In conclusione, il ricorso dev'essere accolto. con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, La Corte accoglie il ricorso. anche per le spese, alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 ཤིའི་བར་ཞི་སར་ད ོངར་བར་གྲགས་མཁསཔ་ Il Consigliere estensore Il Presidente 5 Stilline IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 8 FEB. 2001 . oggi, A OLCA LABORATORE M E CANCELLERIA R P