Sentenza 20 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2002, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA - -- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro ..... Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 040 2 2 /0 2Dott. Giusepp R.G. N. 11642/99 Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA 15002/99 9396 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE - Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: ITALIANE SPA, in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Po 25/13 in ROMA VIA BRUXELLES 61 presso lo studio - dell'avvocato PESSI ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIORILLO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CUTULI AMEDEO MALENA MORENA;
intimati e sul 2° ricorso n° 15002/99 proposto da: 2001 MORENA, elettivamente AMEDEO, MALENA 4727 CUTULI -1- domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZANELLO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè contro .i POSTE ITALIANE SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 990/98 del Tribunale di MONZA, depositata il 09/06/98 R.G.N. 2285/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito l'Avvocato VACIRCA per delega ZANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. 4. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 23 giugno 1997, l'Ente Poste Italiane conveniva dinanzi al Tribunale di Monza Amedeo TU e NA EN, proponendo appello avverso la sentenza emessa dal Pretore di Monza in data 18 luglio/2 agosto 1996. Il primo Giudice aveva accolto la domanda dei lavoratori ricorrenti, dichiarando l'illegittimità del licenziamento loro intimato dall'EPI, ordinando a quest'ultimo di reintegrarli nel loro posto di lavoro e condannandolo al risarcimento dei danni in loro favore in misura pari a cinque mensilità di retribuzione. L'appellante richiamava in primo luogo lo jus superveniens rappresentato dalla legge n. 608/1996 in base alla quale i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati dall'EPI fino al 30 giugno 1997, non potevano dar luogo a rapporti a tempo indeterminato, scadendo al termine finale negli stessi previsto, con conseguente rigetto delle pretese dei lavoratori;
in subordine sosteneva comunque la regolarità dei contratti in oggetto ex art. 8 ccnl;
eccepiva infine l'inapplicabilità nella specie dell'art. 18 L.n. 300/1970 e concludeva, quindi, per il rigetto delle domande avanzate con il ricorso introduttivo. Si costituivano gli appellati, eccependo, in ordine allo jus superveniens invocato dalla controparte, la sua contrarietà agli artt. 92 e 93 del Trattato CEE e comunque l'illegittimità costituzionale sotto vari profili;
concludevano quindi per il rigetto dell'appello con disapplicazione della L. n. 608/96 o, in via gradata, per la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia CEE ovvero alla Corte Costituzionale per la valutazione della legittimità costituzionale della norma invocata dall'EPI ovvero per la sospensione del giudizio all'esito della pronuncia della Corte, già investita di tale questione. Con sentenza del 15 maggio-9 giugno 1998, l'adito Tribunale, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava illegittimo il recesso dai rapporti di lavoro con gli appellati operato dalle Poste Italiane;
accertava, in conseguenza, il 1 diritto degli appellati alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, condannando l'appellante al pagamento, in loro favore, delle retribuzioni maturate dalla data del recesso a quella della effettiva riammissione in servizio oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la "Poste Italiane S.p.A.", già Ente Poste Italiane, con un unico motivo. Resistono il TU e la NA con controricorso, con cui propongono, a loro volta, ricorso incidentale. I resistenti hanno anche presentato memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Va ancora in via preliminare esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai resistenti, i quali sostengono che, essendo stata la sentenza impugnata depositata in cancelleria in data 9 giugno 1998, l'impugnazione è tardiva perché proposta dopo un anno dalla sua pubblicazione. stata proposta avverso una sentenza gia' passata in giudicato. Deducono al riguardo che il ricorso per cassazione e' stato spedito a mezzo del servizio postale e, come risulta dal timbro di arrivo apposto sulla busta che lo conteneva e dalla data di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, è stato consegnata al destinatario e, quindi, notificato --tardivamente- il giorno 10 giugno 1999. L'eccezione è infondata. Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 2 1933 n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale a cui e' assegnato, deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e' in corso il processo, ed in mancanza si intende che abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice, sicche' e' tale domicilio de iure che, nell'indicata ipotesi, assume rilevanza sia ai fini della notificazione della sentenza al procuratore costituito, idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, sia ai fini della notificazione della stessa impugnazione (v. per tutte Cass. 15 aprile 1992 n.4602). Dagli atti emerge che il ricorso per cassazione, oltre ad essere stato notificato a mezzo posta in data 10 giugno 1999 così come evidenziato dai resistenti, è stato altresì tempestivamente notificato sia agli stessi -in data 8 giugno 1999- al domicilio eletto in Milano, viale Majno 26, presso il loro avvocato e difensore, avv. Luigi Granato, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sia -in data 7 giugno 1999- presso la Cancelleria del Tribunale di Monza sul presupposto dell'applicabilità, nella specie, del citato art. 82 r.d. n. 37 del 1934. Risultando, dunque, il ricorso tempestivamente proposto, la sollevata eccezione di inammissibilità va disattesa. Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norma di diritto, deduce che il Tribunale, male interpretando l'art.9, comma 21, della legge 28 novembre 1996 n. 608, sarebbe pervenuto alla erronea ed incongrua conclusione di una sua sostanziale inapplicabilità. L'interpretazione fornita dal Giudice di merito non sarebbe, inoltre, condivisibile in quanto violerebbe il principio ermeneutico secondo cui "nell'applicare la legge 3 non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore" (art. 12 preleggi). Il ricorso è fondato, alla stregua di considerazioni che questa Corte ha avuto modo di esprimere in analoghe occasioni ( ex plurimis, Cass. 30 ottobre 2001 n.13515). Il giudizio, invero, si incentra sul disposto dell'art. 9 comma 21 del d.l. n. 510 del 1996 convertito nella legge 28 novembre 1996 n. 608 nel quale ad una prima parte (intesa a conferire, ad alcune condizioni, il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato a coloro che avevano prestato attività lavorativa a tempo determinato presso l'Ente Poste) si contrappone una seconda parte in cui si prevede che Le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste Italiane" a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto>. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 419 del 2000 ha esaminato tutti i profili di possibile contrasto di detta disposizione con i principi costituzionali (retroattività, violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, libertà di iniziativa economica privata, violazione della dignità dei lavoratori e del diritto al lavoro) concludendo nel senso della legittimità di un intervento legislativo giustificato da esigenze peculiari nella fase di transizione tra il regime pubblicistico ed il regime privatistico. La disposizione esprime con chiarezza l'intento di rendere temporaneamente inoperanti, a tutti i contratti conclusi nel determinato arco di tempo, le disposizioni della legge n. 230 del 1962 e successive modifiche, e quindi non è condivisibile l'interpretazione operata dalla sentenza impugnata per cui il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato varrebbe solo per i contratti a 4 termine regolarmente stipulati. Anzi così ricostruita, la prescrizione sarebbe totalmente superflua, essendo indubitabile che per i contratti a termine regolarmente stipulati non vi è mai stata la possibilità di trasformazione in rapporti a tempo indeterminato, segno quindi che la norma ha avuto ad oggetto proprio quei contratti irregolari che secondo la legge del 1962 sarebbero stati passibili di trasformazione, allo scopo di inibirla. L'accoglimento di questo motivo, che fa venir meno in radice il diritto vantato dai lavoratori, determina l'assorbimento del ricorso incidentale, con cui si censura la statuizione del Giudice a quo in ordine alla regolamentazione delle spese, dichiarate compensate per entrambi i gradi di giudizio. Poiché si tratta di annullamento per violazione di norma di diritto e non sono necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto delle domande proposte dai lavoratori nei confronti dell'Ente Poste, cui è succeduta la S.p.A. Poste Italiane, odierna ricorrente. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei lavoratori, originari ricorrenti. Compensa le spese dell'intero processo. Roma, 4 dicembre 2001. Il Consigliere est Il Presidente Helle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria MAR 20 oggi,. CANCELLIERE Cusic fier 5