Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2002, n. 18100
CASS
Sentenza 25 novembre 2002

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Qualora il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 sia commesso anche avvalendosi della forza intimidatrice dell'appartenenza ad una associazione mafiosa, la collaborazione prestata per evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori individua una attenuante che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella prevista per la dissociazione sia perché specifica in relazione ai reati in materia d stupefacenti sia perché più favorevole prevedendo una riduzione della pena dalla metà ai due terzi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2002, n. 18100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18100
    Data del deposito : 25 novembre 2002

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