Sentenza 25 novembre 2002
Massime • 1
Qualora il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 sia commesso anche avvalendosi della forza intimidatrice dell'appartenenza ad una associazione mafiosa, la collaborazione prestata per evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori individua una attenuante che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella prevista per la dissociazione sia perché specifica in relazione ai reati in materia d stupefacenti sia perché più favorevole prevedendo una riduzione della pena dalla metà ai due terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2002, n. 18100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18100 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MORELLI FRANCESCO PRESIDENTE
Dott. MORGIGNI ANTONIO CONSIGLIERE
Dott. FANTACCHIOTTI MA "
Dott. CONZATTI DR "
Dott. FENU LUIGI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) NG LO N. IL 04/02/1948;
2) AB AS N. IL 17/12/1974;
3) AB EN N. IL 05/03/1972;
4) RI DR N. IL 25/07/1973;
5) AN GA N. IL 09/02/1970;
6) EP EN N. IL 17/03/1955;
7) DA OR MA N. IL 23/02/1969;
avverso la SENTENZA del 24/10/2000 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal consigliere FANTACCHIOTTI MA;
Sentito il P.G., Dott. Viglietta, che ha chiesto che siano dichiarati inammissibili i ricorsi di NG EL, AB PA, AB NI, AN GA e EP NI;
sia respinto il ricorso di DA OR;
sia annullata con rinvio la sentenza nei confronti di RI AN;
udito l'Avvocato di parte civile che ha fatto proprie le richieste del P.G.;
Uditi i difensori Avv. Vigna per NI EP e AM per DA OR e NG, i quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
Premesso che:
La sentenza in epigrafe indicata, parzialmente riformando quella pronunciata dal g.u.p. del tribunale di Reggio Calabria in data 13 luglio 1999, appellata dagli odierni ricorrenti e da altri, ha accolto le richieste di parziale accoglimento dei motivi di appello sulla entità delle pene, proposte, previa rinuncia ad ogni altro motivo, da LL EL, NO NI, NO PA e PÈ NI, con l'assenso del p.m., conseguentemente rideterminando in anni due e mesi sei di reclusione la pena inflitta allo LL, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 416 bis commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto c.p., in anni due e mesi quattro di reclusione e lire 1.600.000 di multa la pena inflitta a NI NO, ritenuto colpevole del reato di rapina aggravata in danno di IN AG (reato commesso in data 14 maggio 1996), in anni tre di reclusione e lire 2.000.000 di multa la pena inflitta a PA NO, colpevole del reato di rapina aggravata in danno di IN AG (reato consumato in data 25 giugno 1996), in anni uno e mesi sei di reclusione l'aumento di pena per continuazione con precedente reato di tentata estorsione aggravata, già inflitta al PÈ NI per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (complessivamente anni sei e mesi due di reclusione).
La medesima sentenza, inoltre, revocate le pene accessorie per gli altri: a) ha dichiarato NO PA interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, PÈ NI interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena confermando, per tutti, il provvedimento del giudice di primo grado che, ai sensi DEart. 417 c.p., aveva disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno;
b) ha ridotto ad anni uno e mesi nove di reclusione e lire 13.660.000 di multa la pena inflitta ad LB GA, ritenuto colpevole del reato di illecito acquisto, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti;
c) ha ridotto, per effetto della concessione di attenuanti generiche, ad anni quattro di reclusione e lire 30.000.000 di multa la pena inflitta a AN AN, colpevole del reato di acquisto e detenzione di due chilogrammi di eroina;
d) ha confermato la condanna nei confronti di DA RI AR (anni due e mesi otto di reclusione), colpevole del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. NO NI, NO PA, LL EL, LB GA, PÈ NI, AN AN e DA RI AR hanno impugnato questa sentenza con ricorso per cassazione. Sono state presentate memorie.
Nell'odierna udienza pubblica il P.G., dott. Gianfranco Viglietta, ha chiesto che siano dichiarati inammissibili i ricorsi di LL EL, NO PA, NO NI, LB GA e PÈ NI, sia respinto il ricorso di DA RI ed annullata la sentenza impugnata, con rinvio, la sentenza relativamente a AN AN.
Analoghe conclusione sono state prodotte dal difensore di parte civile.
L'avv.to Vigna, difensore di NI PÈ e l'avv.to Managò, difensore di DA RI AR e LL EL hanno reiterato le richieste di annullamento della sentenza impugnata degli imputati da loro rispettivamente assistiti.
Considerato, in merito al ricorso di NI e PA LA, che:
I due ricorrenti denunciano la violazione DEart. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 417 c.p.. Rilevano che la Corte di merito ha confermato la statuizione del giudice di primo grado che ha applicato nei loro confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno erroneamente ritenendo tale provvedimento "obbligatoriamente previsto dall'art. 417 c.p.". Il motivo è inammissibile.
La misura di sicurezza è stata infatti applicata non dalla Corte di appello ma dal giudice di primo grado con statuizione non specificamente impugnata dai NO che, per altro, concordando l'accoglimento solo dei motivi inerenti alla misura della pena principale, e non anche sulle pene accessorie o le misure di sicurezza, e rinunciando ad ogni altro motivo di appello, hanno reso definitiva la sentenza nei punti non impugnati o che sono stati investiti dai motivi di appello abbandonati.
Il ricorso che investe la pronuncia relativa alla predetta misura deve considerarsi così precluso perché estraneo al thema decidendum del giudizio di appello.
Considerato, in merito al ricorso proposto da LL EL:
Il ricorrente sostiene che la Corte di merito, nonostante il patteggiamento sulla pena, avrebbe dovuto comunque rilevare che per i fatti a lui contestati di associazione per delinquere di tipo mafioso era stata già pronunciata sentenza di condanna dalla Corte di assise di Palmi.
Con una memoria depositata il 31 gennaio 2002 il difensore dello LL rileva anche l'inutilizzabilità delle intercettazioni delle conversazioni eseguite nell'autovettura DEimputato sulla base di decreti del P.M. e di provvedimenti di convalida del g.i.p. che fanno generico riferimento alle motivazioni della richiesta dei R.O.S. e delle intercettazioni eseguite con apparecchiature diverse da quelle in dotazione della Procura della Repubblica sulla base del decreto di esecuzione del P.M. del 31 ottobre 1996.
Anche questo ricorso è inammissibile.
La preclusione invocata dal ricorrente ai sensi DEart. 649 c.p.p. opera solo in presenza di una sentenza irrevocabile e presuppone la produzione, dinanzi al giudice di merito, di tale sentenza per l'accertamento sia del passaggio in giudicato del provvedimento sia DEunicità del fatto.
DA ricorso risulta, invece, che la sentenza invocata non è stata prodotta al giudice di merito dallo LL, che, come si è detto, ha concordato la misura della pena, previa rinuncia ad ogni altro motivo di appello, e, soprattutto, non era ancora divenuta irrevocabile.
Né potrebbe assumere rilievo l'eventuale passaggio in giudicato precedente della sentenza nelle more del giudizio di legittimità. I limiti di questo giudizio impediscono, infatti, alla Corte di Cassazione di accertare il fatto ed alla parte di produrre elementi fattuali, la cui valutazione sia rimessa esclusivamente al giudice di merito.
La rilevata inammissibilità, del resto, non preclude allo LL la possibilità di fare valere il precedente giudicato in sede esecutiva (sent. 30 marzo-7 luglio 1998 n. 7953 - Sparacino -). Non migliore sorte merita la censura che denuncia la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni dato che, a parte la assoluta novità del motivo, la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni potrebbe solo fare cadere una prova del reato addebitato all'imputato ma non l'accertamento della sua penale responsabilità reso definitivo dalla rinuncia DEinteressato ai motivi di appello sul punto.
Considerato, in merito al ricorso di PÈ NI, che:
Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 28 e 29 c.p. rilevando che il giudice di merito ha inflitto, nei suoi confronti, la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici senza considerare che, ai sensi DEart. 29 c.p.p., l'interdizione è perpetua solo se la pena comminata è non inferiore a cinque anni. Il motivo è fondato.
PÈ NI, già condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e lire 2.335.000 di multa per il reato di tentata estorsione, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria il 21 dicembre 1998, aveva chiesto che, ritenuta la continuazione tra questo reato ed il reato associativo a lui addebitato nel presente procedimento, fosse rideterminata la pena in anni sei e mesi due di reclusione.
Nella sentenza impugnata la Corte, prendendo atto DEaccordo delle parti sulla misura della pena e della rinuncia del PÈ ad ogni altro motivo di appello (ai sensi del quarto comma DEart. 599 c.p.p.), ha secondato questa richiesta ritenendo, a causa
DEaumento di pena per la continuazione, di dovere applicare la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici in luogo di quella, già stabilita dal giudice di primo grado, della interdizione temporanea.
Senonchè, nel rideterminare la pena, la Corte di merito ha espressamente chiarito di avere ritenuto più grave il reato di tentata estorsione per il quale era stata inflitta, con la precedente sentenza, divenuta irrevocabile, la pena della reclusione di anni quattro e mesi otto di reclusione e di avere perciò rideterminato la sanzione semplicemente applicando alla predetta pena un aumento per la continuazione.
Nel comminare la pena accessoria la Corte ha tenuto, dunque, conto non della pena base stabilita per il reato più grave ma della pena complessivamente irrogata.
In tal modo è stato ignorato il principio, del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini della applicazione della pena accessoria, nella ipotesi di reato continuato, impone di tenere conto della pena base inflitta per il reato più grave e non anche DEaumento di pena per la continuazione (sent. 22 giugno 1990 n. 9045, Battista). La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata sul punto senza rinvio, sostituendosi alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, erroneamente inflitta dal giudice di appello, quella della interdizione temporanea.
Considerato, in merito al ricorso di LB GA, che:
Si denuncia la violazione di legge con riferimento all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale relativamente all'art. 8 legge n. 203 del 1991, nonché manifesta illogicità della motivazione".
Si sostiene che la Corte di merito ha negato l'attenuante DEart.8 della legge 203/91 erroneamente ritenendo che fosse incompatibile con quella speciale, regolarmente concessa, prevista dall'ottavo comma DEart. 73 d.p.r. 309/90 e così ignorando il contrario insegnamento della Corte di Cassazione che, con giurisprudenza constante, avrebbe affermato che la concessione DEattenuante speciale di cui all'art. 74 comma settimo d.p.r. 309/90 non esclude la possibilità di concedere anche quella di cui all'art. 8 del d.l. 152 del 1992. Il motivo è manifestamente infondato.
L'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito in legge dall'art. 1 della legge 12-7-1991 n. 203) prevede, per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, la sostituzione della pena DEergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni e la riduzione della pena, negli altri casi, da un terzo alla metà nei confronti DEimputato che, dissociandosi dagli altri, si sia adoperato "per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati".
Ora, non vi è dubbio che la predetta attenuante DEart. 8 opera non solo in presenza di un reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ma anche per ogni altro reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o anche "al fine di agevolare l'attività della associazione di tipo mafioso"; né vi é dubbio che la mancanza di una formale contestazione DEaggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 - contemplata per i delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose - non è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al predetto art. 8 della legge n.203 del 1991 stessa, prevista a favore di chi, nei reati di tipo mafioso nonché nei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (Sez. I, sent. n. 5372 del 07-06-1997 (c.c. del 11-03-1997), Santise (rv. 207818).
Ma per i reati previsti dall'art. 73 del d.p.r. 9-10-1990 n. 309 il settimo comma riconosce il diritto ad una riduzione della pena dalla metà ai due terzi agli imputati resisi responsabili dei reati previsti dalla norma medesima che si siano adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione delle risorse rilevanti per la consumazione dei delitti.
È prevista, cioè, proprio per i reati di cui all'art. 73 citato, una attenuante specifica, e più favorevole, che, in quanto legata ai medesimi presupposti DEattenuante DEart. 8, esclude, per il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., l'operatività di quest'ultima.
Considerato, in merito al ricorso di AN AN, che:
Si denuncia, ai sensi DEart. 606 lett. b) ed e) a) c.p.p. la "mancata e manifesta illogicità della motivazione e la erronea applicazione dei principi sulla valutazione della prova ex art. 192 comma terzo c.p.p. e della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità DEimputato in relazione al reato di cui al capo f) (artt. 110-81cpv. c.p. 73 t.u. 309/90) per mancanza o manifesta illogicità e/o insufficienza della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192 c.p.. Dopo essersi rilevato che l'accusa si fonda solo sulle dichiarazioni di DE NG, imputato di reato connesso, si addebita alla Corte di merito: a) l'errore di avere sbrigativamente negato, svalutando le precise dichiarazioni dei testi VA RI (madre DEimputato), NA MO e ES GA, e soprattutto ignorando che il fatto è stato ammesso anche dal DE, che tra quest'ultimo ed il AN vi fosse stato un litigio grave, tale da rendere inattendibili le accuse del primo;
b) l'omessa valutazione degli esiti di altro procedimento penale promosso, a carico del AN, per violazione delle leggi sugli stupefacenti, sulla base di accuse del DE rivelatesi false e perciò conclusosi con sentenza di non doversi procedere emessa dal g.u.p. del 9 tribunale di Reggio Calabria;
c) l'illogicità manifesta della motivazione della sentenza in cui, pur riconoscendosi che il DE si contraddice nella descrizione DEepisodio criminoso addebitato al AN, indicando, in una prima versione, modalità di tempo e di luogo diverse da quelle indicate nella successiva versione, si evita di trarre le necessarie conseguenze in ordine alla credibilità del collaborante;
d) l'illogicità degli argomenti che, per negare la rilevanza della documentata falsità delle affermazioni del DE circa la presenza, all'atto della consegna della droga, di certo TI, che proprio in quel periodo era detenuto, prospettano la probabilità di un errore di nome senza considerare che l'imputato conosceva da molto tempo il TI avendo con lo stesso operato nell'ambito della cosca di PI;
e) l'errore di avere considerato come riscontri delle dichiarazioni del DE solo la veridicità di alcune circostanze di fatto inerenti alla vita ed alle attività del AN che anzitutto non sono state confermate dagli accertamenti dei Carabinieri dai quali risulta che il AN non è mai stato titolare o contitolare di discoteche, non ha mai gestito imprese di autodemolizioni proprie o di altri, non ha mai posseduto un furgone Dayly 50 di colore bianco, non ha mai avuto una Fiat UNO colore verde, e che, soprattutto, non sono individualizzanti. La prima delle censure che concorrono a formare il motivo in esame è infondata.
Sia il g.u.p. che la Corte di merito spiegano le ragioni che escludono la possibilità di trarre dalle dichiarazioni della madre DEimputato e dagli altri testi indicati dal ricorrente la prova dei litigio che quest'ultimo ha sostenuto di avere avuto con il DE per minarne la credibilità.
Più in particolare, nella sentenza del g.u.p., alla quale quella impugnata fa espresso rinvio, si evidenzia che, anzitutto, la madre del AN ha solo riferito di avere assistito ad una lite del figlio con due persone a lei sconosciute e di avere solo successivamente appreso dal figlio, quando questo era già ristretto nelle carceri giudiziarie, che uno dei due litiganti era il DE, in tal modo chiaramente rilevandosi l'assoluta inconsistenza di una siffatta dichiarazione non solo perché de relato sul punto relativo alla identificazione di uno dei litiganti con la persona del DE, ma anche e soprattutto per la provenienza della informazione riferita dalla testimone;
si tratta di un apprezzamento di merito logicamente coerente e giuridicamente corretto perché condotto secondo i principi di diritto del tutto pacifici sulla efficacia delle dichiarazioni de relato che si ricollegano ad informazioni apprese da dichiarazioni dello stesso imputato addirittura dopo che è divenuta attuale, per lo stesso, l'esigenza di una difesa.
Si rileva, poi, nella predetta sentenza del g.u.p., che il teste ES ha riferito della lite collocandola in un periodo di tempo in cui il AN era detenuto, rivelandosi, così, mendace e che il teste NA riferisce l'episodio della lite perché appreso dalla AL (madre del AN); ancora una volta, dunque, vi è, nella motivazione della sentenza impugnata, un preciso apprezzamento sulla credibilità dei testi che in questa sede non è censurabile, data la più totale assenza di una specifica critica DEiter logico che ha condotto il giudice di merito a desumere dall'errore di data la prova della non veridicità della informazione.
Neppure può essere condiviso l'addebito di omessa valutazione della sentenza di non doversi procedere nei confronti del AN emessa dal g.u.p. di Reggio Calabria.
È vero che nella sentenza impugnata non si fa menzione della sentenza dei g.u.p. di Reggio Calabria indicata dal ricorrente. Ma l'invocato elemento di prova della asserita inaffidabilità del DE non risulta affatto indicato nei motivi di appello né vi è traccia di una produzione, nel dibattimento, della sentenza. Manca così un presupposto essenziale della stessa possibilità di legare all'omessa valutazione della prova indicata il vizio di omesso esame di una prova decisiva alla stregua del principio di diritto secondo cui l'omesso esame di una prova può essere dedotto in Cassazione soltanto nei limiti di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. e), che rende necessario che la prova sia enunciata nella decisione, ma trascurata nello sviluppo delle argomentazioni o sia stata indicata espressamente dalla parte nei motivi di appello e del tutto trascurata dal giudice (Sez. III, sent. n. 8962 del 03-10-1997 (c.c. del 03-07-1997), RU (rv. 208446). Anche la censura che fa leva sull'asserita dichiarazione del DE, che avrebbe ammesso di avere litigato con il AN, è inammissibile perché muove da un fatto (le ammissioni del DE) che non risulta affatto accertato nei giudizi di merito, che, non essendo stato dedotto con i motivi di appello, la Corte di appello non aveva alcun dovere di considerare nella motivazione, che non può essere dedotto per la prima volta in Cassazione, ostandovi il c.d. divieto del novum, che è violato, appunto, quando siano per la prima volta prospettate in sede di legittimità questioni coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate, ovvero siano dedotti motivi di censura attinenti a capi e/o punti della decisone ormai intangibili per non essere stati investiti da doglianza in fase di merito (sent. 13 luglio 1994 n. 7985 rv. 199216). Analoghe ragioni rendono inammissibile la censura che fa leva sulle asserite discordanze tra una prima versione dei fatti, nella quale il DE riferirebbe che la consegna della droga al AN avvenne in via Monacelli, e la seconda versione in cui il DE riferirebbe che la consegna è avvenuta nella casa del Germanò. DAla sentenza del g.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria risulta che il DE ha descritto analiticamente le modalità della consegna della droga una sola volta (p. 66).
A queste modalità, chiaramente riportate nella sentenza del g.u.p., si fa riferimento, nella sentenza di appello. Non vi è traccia, dunque, di una diversa contrastante versione né di essa, per quanto risulta dalla sentenza di appello, è cenno nell'appello del AN, che introduce, così, con il ricorso, un argomento coinvolgente una questione di fatto del tutto nuova violando il divieto del novum nel giudizio di legittimità.
È altresì infondata la censura che sfrutta l'accertata impossibilità che, nella consegna della droga, fosse presente, come, invece, riferito dal DE, anche il TI, che proprio in quel periodo era detenuto.
La Corte di merito non ha, infatti, trascurato questa contraddizione avendo rilevato come il DE avesse precisato subito di non avere conosciuto in precedenza il TI, che solo in quella occasione gli è stato presentato, e come l'accertata impossibilità della reale presenza del predetto TI, nell'incontro in cui la droga è stata consegnata all'imputato, non riveli necessariamente, dunque, la falsità o poca verosimiglianza della dichiarazione del DE, in ogni altro punto riscontrata puntualmente, ma solo un possibile errore, più o meno indotto dallo stesso soggetto che si è presentato con il nome del TI.
Ancora una volta si è in presenza, cioè, di un apprezzamento di merito che invano il ricorrente tenta di criticare labialmente (sostenendo, solo in questa sede, che in realtà il DE conosceva il TI da molto tempo) e che, in quanto logicamente plausibile, non è censurabile in cassazione.
Fondata è, invece, l'ultima censura sopra richiamata nel punto sub e).
È vero che la Corte di merito ha criticamente valutato i diversi elementi di valutazione e riscontro della attendibilità del DE di merito evidenziando come le divergenze accertate non fossero tali da impallidire la valenza degli stessi posto che: 1) il AN, secondo gli accertamenti effettuati, si è effettivamente occupato della gestione di una discoteca per cui l'errore del DE nella indicazione del nome della discoteca non esclude affatto la valenza del riscontro, per altro funzionale solo alla valutazione della generica attendibilità del collaborante;
2) il AN si è occupato anche della attività di una impresa di rottamazione di veicoli intestata al fratello per cui anche in questo caso l'errore del DE circa la titolarità DEimpresa non può escludere la valenza del riscontro, apprezzamento, questo del resto contestato dal ricorrente solo con un argomento logico che muove anzitutto da una premessa di fatto non accertata (il AN, in quanto geometra impegnato, non avrebbe avuto il tempo di occuparsi DEimpresa del fratello) ed appare comunque non decisiva;
3) il AN ha cogestito la discoteca Rebus, ciò che consente di addebitare ad una mera imprecisione l'affermazione del DE, che attribuisce a quella attività i caratteri di un "club"; 4) è stato positivamente accertato che il AN aveva in uso una vettura Fiat UNO verde, circostanza, questa, che invano il ricorrente tenta di contrastare in questa sede rilevando come sia risultato che al AN non fossero intestate autovetture Fiat UNO, con una considerazione che evidentemente omette di considerare che si può anche godere del possesso di un auto non propria. Ma l'errore del giudice di merito è quello di avere considerato i predetti elementi sufficienti per attribuire alle dichiarazioni accusatorie del DE il valore di prova certa della responsabilità DEimputato per il fatto allo stesso attribuito. Questa Corte ha ripetutamente chiarito, infatti, che la disposizione del terzo comma DEart. 192 c.p.p., per la quale la chiamata in correità o in reità può costituire prova della responsabilità penale solo se sia positivamente riscontrata attraverso elementi oggettivi, non si limita a richiedere un riscontro generico della soggettiva credibilità del dichiarante e della oggettiva veridicità del fatto da questo riferito, ma esige anche un riscontro capace di avvicinare l'accusato al fatto reato o anche sono ad un momento del suo iter (sent. 17 dicembre 1999 n. 14272 Cervellione rv. 215800). Questo ulteriore e più pregnante riscontro, che può essere di qualsiasi natura, logica o storica, purchè compatibile con le altre emergenze processuali e non caducato da esse, deve essere, cioè, individualizzante e così fornire, attraverso un elemento che colleghi il fatto alla persona del chiamato, un preciso, ancorchè insufficiente ed incompiuto, contributo dimostrativo non solo e non tanto del fatto reato ma anche e soprattutto DEattribuzione di tale fatto al chiamato (sent. 25 luglio 2001 n. 29679 Chiofala rv. 219889; sent. 20 marzo 2000 n. 3616 Calascibetta rv. 215558). Ora, l'attività di gestione della discoteca e di una impresa di rottamazione di veicoli, il possesso della vettura Fiat UNO verde, ed anche il possesso del furgone Dayly 50 bianco (che, per altro, per quanto è dato comprendere dalla sentenza impugnata, non risulta neppure confermato dalle indagini svolte in proposito) rivelano che il DE conosceva bene l'imputato, le sue attività e forse anche le sue abitudini ma non si risolvono affatto in un riscontro specifico del fatto reato e, tantomeno, della responsabilità DEimputato per tale fatto.
Sono privi, cioè, di quel carattere individualizzante che, come si è detto, è specificamente richiesto dal terzo comma DEart. 1292 c.p.p., così come interpretato dalla uniforme giurisprudenza di questa Corte, per conferire alla chiamata in correità o in reità il valore di prova a carico DEimputato.
L'errore di diritto nel quale, accertata la soggettiva credibilità del dichiarante, è incorso il giudice di merito nel considerare dei riscontri generici sufficienti per conferire alla chiamata in correità il valore di prova della responsabilità del chiamato per il fatto a lui specificamente attribuito conduce all'annullamento della impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice che, sulla base dei principi sopra enunciati, procederà ad un più corretto e completo esame degli elementi di prova acquisiti in merito al fatto attribuito al AN.
Considerato, in merito al ricorso di DA RI AR, che:
Il predetto imputato è stato ritenuto colpevole, come si è detto, del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso per avere, quale amministratore della società Babele service s.r.l., sostanzialmente appartenente ai PI, dei quali il DA RI sarebbe, pertanto prestanome, partecipato alla realizzazione di un segmento DEattività DEassociazione criminale formatasi attraverso la confederazione delle maggiori organizzazioni mafiose della zona.
In altri termini il giudice di merito ha ritenuto che la responsabilità del DA RI scaturisca automaticamente dalla prova che la società Babele service, appartenente ai PI, non solo operava nell'area del porto di Gioia Tauro godendo di commesse che le venivano affidate grazie alla pressione dei gruppo criminale ma costituiva anche strumento delle altre attività criminali della associazione, come è tra l'altro dimostrato dal fatto che la società medesima è indicata, durante le trattativa per una estorsione di notevole importanza ai danni della società Medcenter, tra quelle che avrebbero potuto consentire, mediante false fatturazioni alla società estorta, la formazione dei fondi neri dai quali attingere il denaro necessario per il pagamento del "contributo" alla organizzazione criminale (pag. 497 della sentenza di primo grado). Nel ricorso si denuncia violazione, mancanza, insufficienza e contraddittoria motivazione e manifesta illogicità della stessa sostanzialmente negandosi la prova della diretta partecipazione del DA RI alla organizzazione criminale del PI. Il primo errore logico in cui sarebbe incorso il giudice di merito è quello di avere ritenuto che la asserita prova del ruolo di prestanome dei PI, che l'imputato avrebbe svolto nell'esercizio delle funzioni amministrative della società Babele comportasse "quasi per effetto di una proprietà transitiva", la prova della partecipazione DEimputato medesimo alla associazione criminale senza accorgersi che questa partecipazione richiede una consapevolezza della esistenza stessa della associazione ed una volontà di agevolazione delle attività della associazione delle quali la Corte di merito non si è affatto curata.
Il secondo errore logico sarebbe quello di avere acriticamente considerato la società Babele uno strumento DEazione criminale del PI e della organizzazione da lui guidata senza una qualche individuazione delle attività illecite che sarebbero state consumate per il tramite della predetta società, che, invece, operava sulla base di commesse legittimamente affidatele da altre ditte e nell'ambito, quindi, di regolari rapporti commerciali. Con un secondo motivo si afferma che in ogni caso il fatto addebitato all'imputato avrebbe potuto essere ricondotto alla fattispecie criminosa di cui all'art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992 non a quella del reato di cui all'art. 416 bis c.p..
Con memoria contenente motivi aggiunti il difensore di DA RI denuncia anche la inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nell'autoveicolo dello LL evidenziando come la assoluta novità del motivo non possa precludere la eccezione trattandosi di questione rilevabile di ufficio.
Ma, indipendentemente dalla sua assoluta novità, quest'ultima censura, che è comune allo LL, si rivela anche per il DA RI del tutto inammissibile per la omessa indicazione delle comunicazioni che, in quanto intercettate in forza di provvedimento viziato, sarebbero attinte dalla sanzione della inutilizzabilità. È stato chiarito, infatti, che l'obbligo di indicazione specifica dei motivi DEimpugnazione, imposto alle parti dall'art. 581 c.p.p., applicabile anche al ricorso per cassazione, imponendo la puntuale individuazione non solo del punto della decisione che è oggetto del gravame ma anche delle ragioni che sostengono tale gravame, implica, nei casi in cui sia denunciata la inutilizzabilità di una intercettazione per vizi dei decreti autorizzativi, la necessità di specificazione delle prove che, tratte da quella intercettazione, siano state indebitamente utilizzate dal giudice perché il vizio del provvedimento autorizzativo della intercettazione, e quello, conseguente, della intercettazione, assume rilievo non in sè e per sè considerato ma solo se ed in quanto la prova sia stata in concreto utilizzata illegittimamente ai fini del giudizio (SENT.: 00 669 del 01/02/2000-29/02/2000 RIC.:
Cartoni RIVISTA: 215408; vedi anche SENT. n. 00 669 del 01/02/2000-29/02/2000 LB ed altri rv. 214349). Infondati sono poi i due articolati motivi che sostengono il ricorso.
Quanto al primo, la sentenza impugnata ha specificamente chiarito come la prova della reale appartenenza della società Babele ai PI e del ruolo di prestanome del DA RI possa farsi dipendere da alcune intercettazioni di conversazioni tra presenti, dalle quali emerge che l'impresa Babele era riuscita ad accaparrarsi, proprio perché appartenente ai PI, una importante commessa per il trasporto di persone dalle navi agli alberghi e viceversa, dal riscontro offerto dalla intercettazione nella quale il sedicente Sig. HI, nell'ambito delle trattative relative alla estorsione ai danni della società Medcenter, indica la società Babele tra quelle in grado di rilasciare false fatturazioni (vedi sentenza impugnata pag. 318), dagli accertamenti dei movimenti di danaro (assegni emessi dalla società in favore di PI CH e PI ON ed assegni girati dalla società a SE Maiolo, collaboratore dei PI nella gestione del distributore di proprietà degli stessi nell'area dei porto), dai rapporti di parentela che, attraverso i Germanò, legano il DA RI alla famiglia dei Molè, dalle dichiarazioni del NT, amministratore di una impresa operante nel porto, che ha riferito di avere richiesto i servizi della società Babele Publiservice perchè in tal senso richiesto dall'avv.to PI.
Si tratta, come è evidente, di valutazione di elementi di prova diretta ed indiretta che, in quanto logicamente plausibile, non è possibile censurare in questa sede.
Né è fondata la censura che investe il passaggio logico attraverso il quale la Corte di merito trae dalla prova della funzione di prestanome DEimputato quella della partecipazione di quest'ultimo alla associazione criminale, che presuppone sia la possibilità di ricondurre l'attività della società amministrata dal DA RI nell'ambito delle attività illecite della organizzazione criminale, sia la consapevolezza dello stesso di operare nell'ambito di tale attività piuttosto che di favorire gli scopi criminali perseguiti dal singolo associato.
È vero, infatti, che la partecipazione alla associazione di tipo mafioso, costituente l'elemento materiale del reato di cui all'art.416-bis cod. pen., implica una stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori - almeno in numero di tre - del reato allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche DEassociazione e che ciò si riflette sulle caratteristiche DEelemento soggettivo del reato, che deve essere caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare a detta associazione con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad adoperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa (Sez. I, sent. n. 2348 del 27-06-1994 (c.c. del 18-05-1994), Clementi rv. 198328).
È vero, conseguentemente, che necessario presupposto della responsabilità DEimputato è, nel caso in esame, la prova della consapevolezza e volontà dello stesso di operare all'interno di una organizzazione mafiosa.
Ma ciò che è riferito, nella sentenza impugnata, alla attività criminale della associazione, non è l'attività economica della società, che, in sé e per sé, era lecita, ma la posizione della stessa nell'ambito delle attività economiche del porto, alle quali essa poteva accedere grazie al sostegno della organizzazione criminale, e la sua funzione di strumento DEazione mafiosa della organizzazione criminale, divenuta imprenditrice nella zona portuale.
Sufficiente è, dunque, che il DA RI, amministratore, nell'interesse di altri, della società, fosse consapevole di tale collegamento con gli esponenti della organizzazione criminale che gestiva le attività economiche del porto e della decisiva utilità, dunque, della sua attività, in sè e per sè lecita, di amministratore, per il conseguimento dei profitti che, attraverso la società, la predetta organizzazione, ed i suoi effettivi proprietari (cioè, i PI) si proponevano di conseguire e di fatto hanno conseguito.
La sentenza impugnata trae la prova di questa consapevolezza dalla circostanza che il DA RI, tra l'altro parente dei Molè, conosceva perfettamente quali fossero gli effettivi titolari delle quote della società e quali gli equilibri che governavano le attività economiche nel porto.
Tale motivazione, in quanto logicamente corretta, non può essere in questa sede censurata nei suoi profili di merito.
Ciò consente di rispondere anche al rilievo che evidenzia come, in ogni caso, il ruolo di prestanome che l'imputato avrebbe assolto nell'interesse del PI, in quanto esclusivamente diretto ad assicurare a quest'ultimo, e non alla organizzazione, i proventi DEattività della impresa, non possa integrare gli estremi del reato di partecipazione alla associazione per delinquere. Anche questo specifico rilievo, che apparentemente denuncia un errore di diritto della sentenza impugnata, indirettamente riconducendo il fatto, come accertato dal giudice di merito, alla figura criminosa del favoreggiamento, è sostanzialmente diretto contro le valutazioni di merito della Corte di appello. Questa Corte ha ripetutamente chiarito come il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere si distingua da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto opera organicamente e sistematicamente con gli associati, come elemento strutturale DEapparato del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di Polizia volte a reprimere l'attività criminosa DEassociazione o a perseguire i partecipi di tale attività, mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della Polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. (Sez. I, sent. n. 13008 del 11-12-1998 (c.c. del 28-09-1998), Bruno rv. 211896; Sez. I, sent. n. 3492 del 16-03-1988 (c.c. del 13-06-1987), Altivalle rv. 177894).
Nel caso in esame la Corte di merito, condividendo le valutazioni del tribunale sul punto, ha appunto accertato che il DA RI, in quanto portatore degli interessi dei Piromani, ed, in definitiva, prestanome degli stessi, favoriva non solo questi ultimi ma anche, attraverso gli stessi, l'intera organizzazione, della quale il PI faceva parte e nell'ambito della quale lo stesso operava, anche attraverso le attività economiche della società Babele. La censura si risolve così in una critica sulla ricostruzione del fatto, inammissibile nel giudizio di legittimità.
Il secondo motivo ignora del tutto la puntuale motivazione sul punto della Corte di merito, che ha evidenziato come il DA RI non fosse mero intestatario fittizio di quote sociali dei PI, ma operasse concretamente, perché amministratore, nella società "rendendosi attivo partecipe della realizzazione degli interessi facenti capo alle cosche mafiose di cui la ditta era espressione". Esso investe così non la qualificazione giuridica ma la ricostruzione del fatto.
Il ricorso in esame deve pertanto essere respinto.
Considerato in conclusione che:
Il rigetto del ricorso dei DA RI e l'accertata inammissibilità dei ricorsi dello LL, di NO AR, di NO PA e DELB comporta la condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 700 (settecento).
I NO, l'LB e lo LL debbono essere inoltre condannati al pagamento, alla Cassa delle ammende, di una somma che, attesa la colpa, questa Corte ritiene di potere determinare in euro 1200 (milleduecento).
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PÈ NI limitatamente alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con l'interdizione dai pubblici uffici par anni cinque. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN AN e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Messina. Rigetta il ricorso del DA RI AR e dichiara LL, di NO AR, di NO NI e DELB, che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno, inoltre, escluso il DA RI, al pagamento della somma di euro 1200,00 alla Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, tutti i predetti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero DEinterno, che liquida in euro 700,00 oltre IVA.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANELLERIA IL 16 APRILE 2003.