Sentenza 11 dicembre 2018
Massime • 1
Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" per ritenere sussistente l'intimidazione del medesimo, affinché non deponga o deponga il falso, possono essere desunti anche da circostanze emerse prima e fuori dal dibattimento e sono ravvisabili anche quando l'intimidazione sia stata rivolta dall'imputato o da terzi a persone vicine al teste e sia ragionevole ritenere che egli ne sia stato reso partecipe nell'immediatezza. (Fattispecie in cui le minacce erano state rivolte, nella fase delle indagini, dai familiari dell'imputato al legale ed al fratello del teste).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2018, n. 13176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13176 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2018 |
Testo completo
13 176-19 * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3347/2018 ANTONIO SETTEMBRE Presidente -UP 11/12/2018 - Relatore - ANDREA FIDANZIA R.G.N. 8247/2018 ALESSANDRINA TUDINO IRENE SCORDAMAGLIA GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' per entrambi i ricorrenti udito il difensore SUV. Davide Gotti e Alessandro Pasqualem I difensori presenti si riportano ai motivi di ricorso di cui chiedono l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 settembre 2017 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado con cui IE GI è stato condannato alla pena di giustizia per due furti aggravati di cui ai capi b) e c) della rubrica commessi in concorso con altri soggetti nonché per concorso in simulazione di reato (capo D).
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 500 comma IV c.p.p. e vizio di motivazione in riferimento alla nullità derivata della sentenza di primo grado in ragione della nullità ELordinanza del 24.1.2014. Lamenta il ricorrente che le dichiarazioni rese da AI CA (concorrente nei furti in rubrica) nella fase delle indagini preliminari erano state (illegittimamente ) acquisite al fascicolo del dibattimento, ed utilizzate ai fini della decisione, sulla base di motivazioni carenti, illogiche e contraddittorie da parte dei giudici di merito. In particolare, il giudice di primo grado aveva argomentato l'acquisizione e l'utilizzabilità di tali dichiarazioni sulla base di quanto riferito dall'avv. Diego Manfredi, legale ELAI (che aveva raccontato di essere stato avvicinato dalla moglie e dal figlio ELimputato affinchè convincesse AI a ritrattare le accuse), con la conseguenza che gli "elementi concreti" richiesti dall'art. 500 comma IV c.p.p. consistevano, nella prospettiva ELorgano giudicante, in presunte minacce proferite da terzi (e non quindi dall'odierno imputato) nei confronti di altri terzi ( e quindi non il teste) anni prima. La Corte d'Appello aveva evidenziato ulteriori elementi concreti per ritenere che il teste fosse stato sottoposto a minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro o altra utilità, individuandoli erroneamente nell'interrogatorio di AI CA in data 8.7.2010 e sulla base di quanto riferito, nel corso di un colloquio in carcere da AN AI al fratello CA. Peraltro, lamenta il ricorrente che l'idoneità ELefficacia intimidatrice di eventuali minacce deve essere valutata sulla base di violenze e/o intimidazioni emerse nel corso EListruttoria dibattimentale e non quindi sulla base di circostanze avvenute in fase di indagine anni prima rispetto al deposizione testimoniale dibattimentale.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 56, 624 bis e 625 n. 2 c.p. nonché vizio di motivazione. Espone il ricorrente che la Corte territoriale ha dato atto che il profilo genetico (DNA) ELimputato non è stato rinvenuto nel luogo e nel momento in cui è stato consumato il furto di cui al capo B), venendo quindi a mancare la prova scientifica della partecipazione del prevenuto ai fatti-reato di cui a tale capo, con la conseguenza che la sentenza impugnata è stata costretta ad utilizzare, per pervenire ad un giudizio di penale responsabilità, le 2 dichiarazioni rese in sede di indagini da AI CA, non utilizzabili per quanto sopra già illustrato. Peraltro, la Corte territoriale aveva omesso la propria motivazione sui motivi aggiunti con i quali era stata dedotta l'insussistenza della circostanza aggravante contestata al capo B) del danno di rilevante gravità in ragione dei numerosi oggetti preziosi sottratti. Peraltro, tale motivo aggiunto era pienamente ammissibile nella misura in cui già nei motivi d'appello era stato sottoposto a vaglio critico l'intero capo B) di imputazione. In ordine a tale aggravante, la Corte d'Appello non aveva indicato gli elementi valorizzati ai fini della quantificazione del valore degli oggetti preziosi, non essendo né in sede di indagini né durante l'istruttoria dibattimentale effettuate consulenze volte alla valutazione della qualità dei beni, facendo solo riferimento alle indicazioni generiche e orientative della persona offesa.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 56, 624 bis e 625 n. 2 c.p. nonché vizio di motivazione. -nel quale siLamenta il ricorrente che dalla stessa formulazione del capo c) della rubrica fa riferimento all'abbandono della cassaforte emerge che è insita la contestazione di un delitto tentato, con conseguente erroneità della motivazione in punto di inammissibilità dei motivi aggiunti, nei quali non sono stati investiti nuovi punti non oggetti di doglianze dei primigeni motivi d'appello. Lamenta che la sentenza impugnata non ha indicato il contributo ex art. 110 c.p. dallo stesso fornito nella perpetrazione del reato. Ribadisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ELAI.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 367 c.p. e 192 c.p.p. nonché vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il ND si è recato autonomamente e spontaneamente a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria e la sentenza impugnata non ha fornito una spiegazione in termini di concorso dello stesso alla consumazione del delitto in questione. Non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare la sussistenza ELaggravante del nesso teleologico contestata al capo D) e la riconducibilità al prevenuto sotto il profilo soggettivo.
2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 62 bis c.p. nonché vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che non sono stati indicati argomenti validi per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che sono state negate nonostante il comportamento processuale collaborativo, la sincera repipiscenza e l'effettivo contributo eziologico-causale del ricorrente rispetto ai fatti contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 3 Lamenta il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero potuto utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni predibattimentali rese da AI CA (concorrente nei furti per cui è procedimento, che aveva patteggiato in procedimento stralciato) sul rilievo che, a suo avviso, "gli elementi concreti" richiesti dall'art. 500 comma IV c.p.p., da cui desumere che il teste è stato sottoposto a minaccia, non possono consistere in presunte minacce proferite da terzi, ovvero i familiari ELimputato (e non quindi dall'imputato stesso), nei confronti di altri terzi, ovvero il legale ed il fratello (e quindi non nei confronti del teste). Inoltre, l'idoneità delle minacce deve essere valutata sulla base di violenze e/o intimidazioni emerse nel corso EListruttoria dibattimentale e non quindi sulla base di circostanze avvenute in fase di indagine anni prima rispetto al deposizione testimoniale dibattimentale. Questo Collegio non condivide una tale impostazione. Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già statuito che, ai fini ELutilizzo, ai sensi ELart. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinchè non deponga ovvero deponga il falso devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o ELintimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività, e quindi idonei ad escludere che la condotta del teste sia frutto non di una pressione subita da terzi, ma dalla sua adesione a modelli devianti, tesi ad anteporre la cura dei propri interessi illeciti rispetto al dovere di testimonianza davanti l'Autorità giudiziaria. (Sez. 1, n. 9646 del 19/10/2016, Rv. 26927201). La nozione di "elementi concreti" che invoca l'imputato che vuole circoscriverla alle minacce formulate, nel corso EListruttoria dibattimentale, direttamente dall'imputato o rivolte direttamente al teste, le cui dichiarazioni predibattimentali si vuole utilizzare è senz'altro riduttiva atteso che qualunque elemento, non inquadrabile in categorie predefinite, e la cui individuazione spetta al giudice, può risultare sintomatico della violenza o della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività. Né è decisivo ai fini ELinterpretazione auspicata dal ricorrente il riferimento testuale contenuto nell'art. 500 comma 4° cod. proc. pen. all'espressione "che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia..". E' evidente che un teste può considerarsi intimidito non solo quando la minaccia sia stata formulata direttamente nei suoi confronti, ma anche quando sia stata rivolta a persone allo stesso vicine (come il proprio avvocato o un familiare), con il fondato e ragionevole affidamento che il testimone ne sarà reso partecipe nell'immediatezza. D'altra parte, l'art. 500 c.p.p., comma 4, non specifica in alcun modo le forme con le quali debbono essere assunti gli elementi dimostrativi, utilizzabili per la verifica della intimidazione subita dal teste, limitandosi a chiarire che i fatti di violenza o minaccia od offerta di utilità possono essere desunti sia da circostanze emerse prima e fuori del dibattimento che, alternativamente o congiuntamente, da circostanze emerse nel dibattimento (in questi termini vedi Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Rv. 258638). 4 In questa prospettiva, assume una rilevanza significativa l'avverbio "anche" che precede l'espressione "per le circostanze emerse nel dibattimento", che esprime la volontà del legislatore di considerare non solo queste ultime circostanze, ma di estenderle anche a quelle verificatesi - come nel caso di specie - nella fase delle indagini preliminari. Va, infine, osservato che la Corte di merito, nel riportare gli elementi concreti da cui ha tratto il convincimento che il CA avesse subito minacce, ha coerentemente evidenziato altri elementi sintomatici ELintimidazione, dando atto che quest'ultimo aveva nominato un altro difensore ed aveva effettuato una ritrattazione così clamorosa da giungere a negare fatti ammessi dallo stesso imputato, rilevando, altresì, che la minaccia rappresentava il comportamento abituale del ricorrente, avendo utilizzato tale metodo per convincere soggetti a fungere a prestanome per intestarsi autovetture che sarebbero poi state utilizzare dalla famiglia IE per perpetrare i furti.
2. Il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha correttamente utilizzato, per i motivi sopra illustrati, le dichiarazioni del CA evidenziandone l'intrinseca credibilità, per la spontaneità e per la mancanza di contraddizioni, curandosi, a norma ELart. 192 comma 3° cod. proc. pen., di indicare i riscontri esterni (vedi pag. 11, punto 7). Con tali precise argomentazioni il ricorrente non si è neppure confrontato. In ordine alle censure svolte dal ricorrente, riguardanti l'omessa motivazione su quanto lamentato nel giudizio d'appello in relazione alle aggravanti contestate al capo b), correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che si trattava di doglianza nuova, in quanto svolta nei soli motivi d'appello aggiunti. In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Sez. 2, n. 1417/2012, Rv. 254301), che la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti. Ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione; Peraltro, del tutto generica è l'obiezione di parte ricorrente secondo cui già nei motivi d'appello originari sarebbe stato sottoposto al vaglio l'intero capo b), non avendo ciò alcun rilievo, non essendoci stata alcuna specifica censura in ordine all'insussistenza delle aggravanti.
3. Il terzo motivo è inammissibile anche perché manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta che le doglianze mosse con la memoria ex art. 585 c.p.p. non riguardavano in alcun modo motivi inerenti nuovi punti o capi non oggetto di doglianze negli 5 originari motivi d'appello, e ciò sul rilievo che la fattispecie del delitto tentato, invocata nei motivi aggiunti e non in quelli originari, sarebbe insita nella contestazione come formulata al саро с). Tale censura non può trovare accoglimento. Da un attento esame ELimputazione di cui al capo c) non emerge affatto che venga contestata una fattispecie di delitto tentato, non avendo alcuna rilevanza che venga dato atto ELabbandono all'esterno della villa della cassaforte (che peraltro non era l'unico bene sottratto) per effetto ELintervento della vigilanza. Non risulta, in particolare, dalla stessa imputazione, che l'agente non avesse conseguito neppure momentaneamente l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, a nulla rilevando la circostanza che era stato bloccato nel giardino della villa. Secondo l'insegnamento della sentenza del Supremo Collegio nella sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 26118601, affinchè il bene sottratto permanga nella sfera di vigilanza e di controllo della persona offesa è necessario che l'azione furtiva avvenga sotto la diretta osservazione e sorveglianza ELoffeso che, con un intervento difensivo in continenti, può interromperla in ogni momento. Tale circostanza non emerge affatto né dalla lettura del capo d'imputazione né dalla stessa sentenza impugnata. Le censure svolte dal ricorrente nei motivi d'appello aggiunti, reiterate in questa sede, sono quindi inammissibili. E', infine, palesemente infondata la censura con la quale il ricorrente lamenta che non sarebbe stato indicato nella sentenza impugnata il suo contributo ex art. 110 cod. pen. La Corte di merito ha precisato al punto 8 che l'imputato si è recato presso il confine tra Svizzera e Liechtenstein per recuperare il figlio IL ed il CA e per riaccompagnarli a casa dopo che i complici erano stati costretti ad abbondare la refurtiva e l'autovettura utilizzata per la commissione del furto di cui al capo c), obiettivo che era stato scelto dallo stesso imputato.
4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha precisato al punto 9 che dalle dichiarazioni di ND GI, intestatario ELautovettura che fu oggetto di falsa denuncia di furto, riscontrate da intercettazioni telefoniche, è emerso che fu proprio l'imputato a chiedergli di dichiarare che il mezzo era stato rubato a Torino, ben sapendo, invece, che la stessa era stata utilizzata per commettere il furto di cui al capo B) ed abbandonata sul luogo del fatto.
5. Il quinto motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha congruamente argomentato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, evidenziando i vari precedenti penali ELimputato e la sua professionalità nell'organizzazione dei furti, elemento da cui emerge la sua pericolosità sociale. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
6 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018 Il consigliere estensore Andrea Fidanzia Dundee file pagamento delle spese processuali. Il Presidente Antonio SETTEMBRE CORTE SUPREMA DI CASSALON V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 MAR 2019 ✓ FUNZIONANIC GILDIZIARIO Carmela Lanzules Qu 7