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Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17322 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE HA nato il [...] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
urtran il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO RO 1(vk Citvt6) .\ ì7-2. ty„ Ot ha concluso chiedendo A 0,11,11AQvvit,,t: (441t ')-4-42k7-1/‘ .(') uditcril-elifefise-r-e--) Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17322 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 20 gennaio 2016 dal Tribunale di Verona in relazione alla ricettazione e messa in vendita di beni con marchio contraffatto_ 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato SE ST con l'Avvocato TI OD. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata nullità dell'ordinanza 11 giugno 2015 del Tribunale di Verona per violazione dell'articolo 441 codice penale. Il ricorrente rileva che il GIP, in sede di abbreviato non condizionato, avrebbe superato i limiti di legge nel momento in cui ha disposto una integrazione istruttoria, costituita dalla escussione di uno dei militari della stazione CC che aveva proceduto al controllo dell'imputato e al sequestro della merce, finalizzata a verificare (e non a confermare) la responsabilità dell'imputato in una situazione di prova incerta, che avrebbe dovuto portare alla assoluzione, almeno ai sensi del secondo comma dell'articolo 530 cod. proc. pen. In particolare, mancherebbe sul punto alcuna motivazione da parte della Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 62 codice di procedura penale in quanto, a sostegno della condanna, sono state utilizzate dichiarazioni dell'imputato rese agli operanti in violazione dell'articolo 62 del codice di rito. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante del danno di minima entità, in quanto la Corte di appello di Venezia, nell'escludere tale circostanza, ha fatto riferimento ad una incompatibilità col reato di frode nell'esercizio del commercio che nulla ha a che vedere con il reato contestato. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Piergiorgio Morosini- ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio. 3.2. Con memoria 28 dicembre 2022, la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per raccoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, risulta dalla sentenza di primo grado che il fatto che la proposta in vendita aveva ad oggetto beni con marchio 2 contraffatto emergeva, già prima della testimonianza raccolta, in relazione alle modalità di vendita, al prezzo a cui i medesimi beni risultavano offerti, al fatto che la contrattazione avveniva per strada, tirando fuori i beni da una borsa. Inoltre, nel contesto della sentenza si rileva che la valutazione in ordine alla contraffazione dei marchi sia avvenuta anche in seguito al diretto esame da parte del giudice dei beni stessi. Ne consegue che l'escussione del teste di PG era unicamente finalizzata a confermare la situazione per come apparente e a verificare l'eventuale presenza di errori nella valutazione degli elementi logici preesistenti e, quindi, l'eventuale presenza di una prova liberatoria. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il fatto che vi sia l'effettivo riferimento a dichiarazioni dell'imputato non esclude la presenza di elementi ulteriori che, presi in considerazione in maniera disgiunta dalle dichiarazioni dell'imputato, permettessero di giungere alla prova della circostanza oggetto delle dichiarazioni, segnatamente la finalità di vendita del possesso dei beni. Nella ricostruzione della sentenza di primo grado risulta chiaramente che, prima delle stesse dichiarazioni, i militari avessero visto l'imputato contattare alcuni passanti proponendo la merce. Ne consegue che la motivazione offerta rimane idonea a provare la colpevolezza dell'imputato anche a prescindere dalla dichiarazione contestata. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La motivazione dei provvedimenti di merito evidenzia in maniera lineare come non possa ritenersi sussistente alcun carattere di esiguità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito (Sez. 5, Sentenza n. 9248 del 14/10/2014 - dep. 03/03/2015 - Rv. 262962 - 01). Ciò sia in relazione alla tipologia di beni, sia in relazione al numero degli stessi, sia in relazione alle modalità di vendita. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o in Roma, il 11/1/2023 Il Cons liere estensor Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
urtran il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO RO 1(vk Citvt6) .\ ì7-2. ty„ Ot ha concluso chiedendo A 0,11,11AQvvit,,t: (441t ')-4-42k7-1/‘ .(') uditcril-elifefise-r-e--) Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17322 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 20 gennaio 2016 dal Tribunale di Verona in relazione alla ricettazione e messa in vendita di beni con marchio contraffatto_ 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato SE ST con l'Avvocato TI OD. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata nullità dell'ordinanza 11 giugno 2015 del Tribunale di Verona per violazione dell'articolo 441 codice penale. Il ricorrente rileva che il GIP, in sede di abbreviato non condizionato, avrebbe superato i limiti di legge nel momento in cui ha disposto una integrazione istruttoria, costituita dalla escussione di uno dei militari della stazione CC che aveva proceduto al controllo dell'imputato e al sequestro della merce, finalizzata a verificare (e non a confermare) la responsabilità dell'imputato in una situazione di prova incerta, che avrebbe dovuto portare alla assoluzione, almeno ai sensi del secondo comma dell'articolo 530 cod. proc. pen. In particolare, mancherebbe sul punto alcuna motivazione da parte della Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 62 codice di procedura penale in quanto, a sostegno della condanna, sono state utilizzate dichiarazioni dell'imputato rese agli operanti in violazione dell'articolo 62 del codice di rito. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante del danno di minima entità, in quanto la Corte di appello di Venezia, nell'escludere tale circostanza, ha fatto riferimento ad una incompatibilità col reato di frode nell'esercizio del commercio che nulla ha a che vedere con il reato contestato. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Piergiorgio Morosini- ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio. 3.2. Con memoria 28 dicembre 2022, la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per raccoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, risulta dalla sentenza di primo grado che il fatto che la proposta in vendita aveva ad oggetto beni con marchio 2 contraffatto emergeva, già prima della testimonianza raccolta, in relazione alle modalità di vendita, al prezzo a cui i medesimi beni risultavano offerti, al fatto che la contrattazione avveniva per strada, tirando fuori i beni da una borsa. Inoltre, nel contesto della sentenza si rileva che la valutazione in ordine alla contraffazione dei marchi sia avvenuta anche in seguito al diretto esame da parte del giudice dei beni stessi. Ne consegue che l'escussione del teste di PG era unicamente finalizzata a confermare la situazione per come apparente e a verificare l'eventuale presenza di errori nella valutazione degli elementi logici preesistenti e, quindi, l'eventuale presenza di una prova liberatoria. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il fatto che vi sia l'effettivo riferimento a dichiarazioni dell'imputato non esclude la presenza di elementi ulteriori che, presi in considerazione in maniera disgiunta dalle dichiarazioni dell'imputato, permettessero di giungere alla prova della circostanza oggetto delle dichiarazioni, segnatamente la finalità di vendita del possesso dei beni. Nella ricostruzione della sentenza di primo grado risulta chiaramente che, prima delle stesse dichiarazioni, i militari avessero visto l'imputato contattare alcuni passanti proponendo la merce. Ne consegue che la motivazione offerta rimane idonea a provare la colpevolezza dell'imputato anche a prescindere dalla dichiarazione contestata. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La motivazione dei provvedimenti di merito evidenzia in maniera lineare come non possa ritenersi sussistente alcun carattere di esiguità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito (Sez. 5, Sentenza n. 9248 del 14/10/2014 - dep. 03/03/2015 - Rv. 262962 - 01). Ciò sia in relazione alla tipologia di beni, sia in relazione al numero degli stessi, sia in relazione alle modalità di vendita. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o in Roma, il 11/1/2023 Il Cons liere estensor Il Presidente