Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
Nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli artt.1150 e 936 cod. civ. nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può essere preteso dal terzo costruttore che abbia realizzato l'opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo nel primo caso, o concorrendo nel secondo, i reati previsti e puniti dagli artt. 31 e 41 della legge n. 1150/42 e 10 e 13 della legge n. 765/67 e ciò non tanto perché possano essere poste in dubbio la sussistenza o l'entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di demolizione da parte della pubblica amministrazione competente, quanto piuttosto perché è da ritenere in contrasto con i principi generali dell'ordinamento ed in particolare con la funzione dell'amministrazione della giustizia che possa l'agente conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l'attività penalmente illecita e che in via diretta gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 29 maggio 2026
FATTI DI CAUSA 1. Luigi Emilio P., titolare dell'impresa individuale "Caseificio Campitello Matese", ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione ex artt. 3 del r.d. n. 639/1910, emessa dal Comune di Bojano per il pagamento del canone acqua, pari ad euro 107.804,94, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. Il Comune ha chiesto di confermare l'ingiunzione e, in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 572 del 2017, ha accolto integralmente l'opposizione e ha regolato le spese. Il Comune ha impugnato la pronuncia e, con sentenza n. 121/2020, la Corte territoriale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2001, n. 6777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6777 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE AR RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. VICO 22, presso lo studio dell'avvocato BELLACOSA PANCRAZIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA FO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUBICONE 27, presso lo studio dell'avvocato TESSITORE M., difeso dall'avvocato TEDESCHI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 340/98 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 20/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Carlo CAIANELLO, per delega dell'Avv. G. Tedeschi, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 9.10.82 IR De MA premesso che su incarico di ON AF aveva realizzato un fabbricato in Scafati e che il corrispettivo per l'opera eseguita non gli era stato integralmente saldato - conveniva ON AF innanzi al tribunale di Salerno onde sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma residua di L. 25.000.000 oltre IVA. Costituendosi, il AF contestava la pretesa avanzata nei propri confronti e ne chiedeva il rigetto proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei gravi danni subiti. Con sentenza 10.10.87, il tribunale di Salerno, rilevata la natura abusiva dell'opera in quanto realizzata in assenza di concessione edilizia e, quindi, in violazione di norme imperative d'ordine pubblico, dichiarava la nullità del contratto d'appalto per illiceità dell'oggetto e rigettava la domanda principale, mentre rigettava anche la domanda riconvenzionale per difetto di prova sul quantum.
Avverso tale decisione il De MA proponeva appello - ulteriormente deducendo l'ingiustificato arricchimento della controparte a proprio danno e chiedendo, pertanto, d'esserne indennizzato ex art. 2041 c.c. - cui resisteva il AF. Con sentenza 28.5.90, la corte d'appello di Salerno confermava integralmente la sentenza di primo grado ribadendo la nullità del contratto d'appalto e ritenendo infondata la domanda ex art. 2041 c.c.. Divenuta irrevocabile detta sentenza, con citazione 9.2.94 il De MA conveniva nuovamente in giudizio il AF innanzi al tribunale di Nocera Inferiore chiedendone, questa volta, la condanna al rimborso, ex art. 936 c.c., del valore dei materiali e della mano d'opera impiegati per realizzare la costruzione ovvero all'indennizzo in misura corrispondente all'incremento di valore arrecato al fondo nella misura di L. 43.600.000, determinato dalla consulenza tecnica nel primo giudizio, od a quella maggiore o minore ritenuta dal giudice con rivalutazione ed interessi.
Costituendosi in giudizio, ON AF sollevava eccezione di giudicato e contestava, nel merito, la nuova pretesa chiedendone il rigetto.
Con sentenza 20.3.96, il tribunale di Nocera Inferiore, respinta l'eccezione di giudicato e ritenuto che nella specie ricorressero gli elementi costitutivi della fattispecie regolata dall'art. 936 c.c. ma che la pretesa azionata non fosse sorretta da prova sul quantum, rigettava la domanda.
Avverso tale pronunzia IR De MA proponeva appello ed, insistendo sulla validità della consulenza espletata nell'originario giudizio di primo grado e reiterando la richiesta di consulenza per la quantificazione dell'indennità ex art. 936 c.c., chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con accoglimento della domanda. Resisteva il AF chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale in punto alla ritenuta applicabilità nella specie dell'art. 936 c.c. nonostante il contrasto del contratto con norme cogenti d'ordine pubblico. Con sentenza 20.7.98, la corte d'appello di Salerno - ritenuto che l'art. 936 c.c. non fosse legittimamente invocabile dall'appellante, non potendo dall'illecito penale sorgere aspettative giuridicamente tutelabili per l'autore o coautore del reato;
che nessuna modifica in tale situazione potesse apportare la sopravvenuta legge sul condono edilizio n. 47 del 1985, in quanto l'opera era stata realizzata anteriormente alla sua entrata in vigore;
che, in ogni caso, essendo stata esibita la sola istanza di condono con l'attestato dei versamenti effettuati, l'opera neppure potesse considerarsi sanata, essendo necessario all'uopo il rilascio della concessione in sanatoria, non risultante agli atti - accoglieva l'appello incidentale e dichiarava assorbito quello principale, confermando nel disposto l'impugnata sentenza.
Avverso tale pronunzia IR De MA proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
Resisteva ON AF con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 936 c.c. - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto non applicabile al caso in esame la norma invocata, omettendo di rilevare come il proprietario dell'opera, avendola commissionata, fosse concorso nell'abuso beneficiando, non di meno, della costruzione realizzata e del proprio lavoro e non tenendo conto della distinzione operata al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale l'applicabilità della norma stessa è da escludere solo nei casi in cui l'abuso edilizio non sia stato sanato.
Il motivo non merita accoglimento.
Nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate sia dall'art. 1150 c.c. sia dall'art. 936 c.c., infatti, nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può legittimamente pretendere il terzo costruttore che abbia realizzato l'opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo, nel primo caso, o concorrendo nel commettere, nel secondo, i reati previsti e puniti dagli artt. 31 e 41 della L. 17.8.42 n. 1150 e 10 e 13 della L.
6.8.67 n. 765; e ciò non tanto perché possano essere poste in dubbio la sussistenza o l'entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva d'un ordine di demolizione da parte della pubblica amministrazione competente, come pure a volte è stato ritenuto (Cass. 13.4.95 n. 4269, 17.12.91 n. 13568), quanto piuttosto perché è da ritenere in contrasto con i principi generali dell'ordinamento ed, in particolare, con la funzione dell'amministrazione della giustizia che possa l'agente conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che s'era ripromesso d'ottenere nel porre in essere l'attività penalmente illecita e che in via diretta gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 c.c.. Solo, dunque, perché estingue il reato giusta l'espressa previsione dell'art. 38/II della L. 28.2.85 n. 47, non perché consente il mantenimento della costruzione altrimenti soggetta a demolizione, alla conseguita sanatoria può ricollegarsi anche l'effetto di consentire al costruttore di poter legittimamente agire ex art. 936 c.c. nei confronti del proprietario, e ciò anche perché presupposto di tale legittimità della domanda dev'esser non la sanatoria chiesta da quest'ultimo, bensì l'estensione del beneficio chiesta e, previo versamento dell'oblazione personalmente dovuta, ottenuta dallo stesso costruttore ai sensi dei commi V-VI della norma surrichiamata o del successivo art. 39.
Di conseguenza, il fatto che, nel caso di specie, il proprietario del fondo abbia o meno conseguito la sanatoria, come sostiene il costruttore attuale ricorrente, non giova a quest'ultimo, il quale, non essendosi autonomamente attivato onde conseguire l'estinzione del reato, versa tuttora nell'illecito e non può legittimamente pretendere di conseguirne il frutto per via giudiziaria.
D'altra parte è da rilevare, ma solo ad abundantiam, come il ricorrente abbia riproposto in questa sede la questione della rilevanza della sanatoria, a suo avviso ottenuta dalla controparte, senz'affatto adeguatamente contestare la ragione per la quale la corte territoriale - pur non percependo la fondamentale differenza, ai fini dell'esperibilità da parte del costruttore dell'azione ex art. 936 nei confronti del proprietario, tra sanatoria chiesta dal proprietario e domanda d'oblazione del costruttore - ha, comunque, correttamente ritenuto che la dedotta sanatoria non risultasse comprovata, essendo state prodotte solo copie della domanda e del versamento;
gli effetti di cui all'art. 38 della L. 28.2.85 n. 47, infatti, si verificano solo quando la sanatoria sia stata concessa, avendo la pubblica amministrazione competente verificato la ricorrenza dei relativi presupposti, diversi a seconda della violazione, nonché della congruità e completezza dell'effettuata oblazione, mentre la presentazione della domanda e dell'attestato di versamento (che a quel momento può anche essere costituito dalla sola prima rata, pari ad 1/3 ex art. 35) non ha l'effetto d'estinguere il reato ma solo di sospendere il procedimento penale. Nè il ricorrente ha censurato l'altro autonomo argomento, attinente alla sopravvenienza della legge sulla sanatoria rispetto all'epoca in cui va accertata la natura abusiva della costruzione, con il quale la corte territoriale ha del pari ritenuto non potesse il costruttore giovare della detta normativa.
Orbene, come ha ripetutamente evidenziato la giurisprudenza di questa Corte, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto d'interesse.
Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - si duole che la corte territoriale non abbia opportunamente valutato le circostanze concernenti l'intervenuto condono dell'opera ed il proficuo utilizzo dell'immobile da parte del proprietario, omettendo di fornire, al riguardo, idonea motivazione. Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. - si duole che la corte territoriale non abbia rilevato la violazione dell'invocata norma posta in essere dal primo giudice non ammettendo la pur richiesta consulenza tecnica e considerando non utilizzabile quella espletata in altro giudizio tra le stesse parti, così ingiustamente ritenendo non provata la propria domanda in ordine al quantum.
Entrambi gli esposti motivi restano, all'evidenza assorbiti da quanto in precedenza rilevato.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive L. 3.835.900=, delle quali 3.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001