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Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32730 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CR FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/06/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di mesi tre di arresto e € 9.500,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, quale affittuario del terreno e committente dei lavori eseguiti senza permesso a costruire (capo a) nonché dei reati di cui agli artt. 61,71,65, 72 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo b). Fatti accertati in Terranova di Sibari il 13/09/2017. 2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione e ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32730 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/06/2023 Con il primo motivo di ricorso il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualifica di affittuario e committente dei lavori là dove il fatto era da ascriversi al defunto proprietario AR EN, vizio di motivazione in relazione all'attendibilità del teste Praino. Mancanza e contraddittorietà della motivazione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 61,71,65, 72 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla tipologia dei lavori in assenza di struttura metallica e agibilità al momento del controllo. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. - Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, mentre la censura in ordine all'affermazione della responsabilità con riguardo ai reati di cui agli artt. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001, è inammissibile perché devoluta per la prima volta nel giudizio di cassazione. Generico è, infine, il terzo motivo di ricorso. 5. - Il ricorrente, nell'argomentare la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualifica di affittuario/committente dei lavori eseguiti sul fondo sito nell'agro del Comune di Terranova di Sibari, di proprietà del defunto RO EN, non si confronta con la ratio decidendi e, per altro verso, tende a richiedere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, segnatamente la testimonianza dei teste Praino, di cui ne contesta l'attendibilità su un punto del tutto irrilevante ai fini della decisione della qualificazione in capo al ricorrente della posizione soggettiva di affittuario/committente dei lavori. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha rilevato, in risposta ai motivi di appello, che la qualità di affittuario e committente dei lavori di CR FR era "stata accertata dalla Polizia Municipale" e su di essa aveva deposto il teste Praino. Ora il ricorrente, che contesta l'attendibilità del teste su circostanze del tutto irrilevanti (presenza o meno di soggetti presenti all'atto del sopralluogo) non si confronta la decisione impugnata che ha fatto espresso riferimento agli accertamenti della Polizia Municipale sulla qualifica di affittuario in capo all'CR. L'accertamento del giudice è fondato sulle circostanze di fatto, gli accertamenti della Polizia Municipale su cui non il ricorrente non si confronta appuntandosi la censura sulla presunta e indimostrata inattendibilità del testimone su circostanze irrilevanti. 6. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Dal non contestato riepilogo dei motivi di impugnazione non risulta che il ricorrente non avesse censurato l'affermazione della responsabilità con riguardo ai reati di cui agli artt. i 2 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001. Deve rammentarsi che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066 - 01). 7. Il terzo motivo di ricorso che lamenta il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è generico e come tale inammissibile. 8-. Va, infine, ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). 9.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/06/2023 •
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di mesi tre di arresto e € 9.500,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, quale affittuario del terreno e committente dei lavori eseguiti senza permesso a costruire (capo a) nonché dei reati di cui agli artt. 61,71,65, 72 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo b). Fatti accertati in Terranova di Sibari il 13/09/2017. 2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione e ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32730 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/06/2023 Con il primo motivo di ricorso il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualifica di affittuario e committente dei lavori là dove il fatto era da ascriversi al defunto proprietario AR EN, vizio di motivazione in relazione all'attendibilità del teste Praino. Mancanza e contraddittorietà della motivazione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 61,71,65, 72 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla tipologia dei lavori in assenza di struttura metallica e agibilità al momento del controllo. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. - Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, mentre la censura in ordine all'affermazione della responsabilità con riguardo ai reati di cui agli artt. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001, è inammissibile perché devoluta per la prima volta nel giudizio di cassazione. Generico è, infine, il terzo motivo di ricorso. 5. - Il ricorrente, nell'argomentare la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualifica di affittuario/committente dei lavori eseguiti sul fondo sito nell'agro del Comune di Terranova di Sibari, di proprietà del defunto RO EN, non si confronta con la ratio decidendi e, per altro verso, tende a richiedere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, segnatamente la testimonianza dei teste Praino, di cui ne contesta l'attendibilità su un punto del tutto irrilevante ai fini della decisione della qualificazione in capo al ricorrente della posizione soggettiva di affittuario/committente dei lavori. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha rilevato, in risposta ai motivi di appello, che la qualità di affittuario e committente dei lavori di CR FR era "stata accertata dalla Polizia Municipale" e su di essa aveva deposto il teste Praino. Ora il ricorrente, che contesta l'attendibilità del teste su circostanze del tutto irrilevanti (presenza o meno di soggetti presenti all'atto del sopralluogo) non si confronta la decisione impugnata che ha fatto espresso riferimento agli accertamenti della Polizia Municipale sulla qualifica di affittuario in capo all'CR. L'accertamento del giudice è fondato sulle circostanze di fatto, gli accertamenti della Polizia Municipale su cui non il ricorrente non si confronta appuntandosi la censura sulla presunta e indimostrata inattendibilità del testimone su circostanze irrilevanti. 6. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Dal non contestato riepilogo dei motivi di impugnazione non risulta che il ricorrente non avesse censurato l'affermazione della responsabilità con riguardo ai reati di cui agli artt. i 2 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001. Deve rammentarsi che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066 - 01). 7. Il terzo motivo di ricorso che lamenta il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è generico e come tale inammissibile. 8-. Va, infine, ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). 9.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/06/2023 •