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Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2023, n. 38168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38168 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YU NG nato il [...] avverso la sentenza del 21/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38168 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 11/07/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese applicava al ricorrente la pena concordata di due anni di reclusione. 2. Avverso tale sentenza YU NG propone, mediante il difensore avv. NR NI, un unico motivo di doglianza lamentando l'illegalità della pena in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. Secondo la prospettazione del ricorrente la sentenza impugnata, pur avendo a p. 6 evidenziato la possibilità di concedere agli imputati richiedenti il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod.pen., per mero errore materiale, che sarebbe rilevabile anche da questa Corte, avrebbe omesso di precisare che la pena era sospesa per lo stesso. 3. E' ben vero che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza, il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto (ex plurimis, Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280872 - 01; Sez. 4, n. 5357 del 04/02/2020, Rv. 278444 - 01; Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019, Rv. 276839 - 01). Tuttavia nella specie il ricorso è manifestamente infondato in quanto, come si evince dal testo della sentenza impugnata, per lo YU NG nel concordare la pena, a differenza di quanto avvenuto per gli altri imputati richiedenti, non vi era stata alcuna subordinazione del consenso dell'imputato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Vi è dunque che correttamente nel dispositivo della decisione è stata esclusa la sussistenza di essa, senza che - incidentalmente - possa ravvisarsi alcun contrasto con la motivazione della medesima decisione che a p. 6 fa riferimento alla spettanza agli imputati richiedenti, tra i quali non può, per quanto evidenziato, ricomprendersi l'odierno ricorrente. eQ 2 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, considerata la natura del provvedimento impugnato e il tenore delle censure formulate contro lo stesso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38168 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 11/07/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese applicava al ricorrente la pena concordata di due anni di reclusione. 2. Avverso tale sentenza YU NG propone, mediante il difensore avv. NR NI, un unico motivo di doglianza lamentando l'illegalità della pena in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. Secondo la prospettazione del ricorrente la sentenza impugnata, pur avendo a p. 6 evidenziato la possibilità di concedere agli imputati richiedenti il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod.pen., per mero errore materiale, che sarebbe rilevabile anche da questa Corte, avrebbe omesso di precisare che la pena era sospesa per lo stesso. 3. E' ben vero che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza, il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto (ex plurimis, Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280872 - 01; Sez. 4, n. 5357 del 04/02/2020, Rv. 278444 - 01; Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019, Rv. 276839 - 01). Tuttavia nella specie il ricorso è manifestamente infondato in quanto, come si evince dal testo della sentenza impugnata, per lo YU NG nel concordare la pena, a differenza di quanto avvenuto per gli altri imputati richiedenti, non vi era stata alcuna subordinazione del consenso dell'imputato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Vi è dunque che correttamente nel dispositivo della decisione è stata esclusa la sussistenza di essa, senza che - incidentalmente - possa ravvisarsi alcun contrasto con la motivazione della medesima decisione che a p. 6 fa riferimento alla spettanza agli imputati richiedenti, tra i quali non può, per quanto evidenziato, ricomprendersi l'odierno ricorrente. eQ 2 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, considerata la natura del provvedimento impugnato e il tenore delle censure formulate contro lo stesso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente