Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12629
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Sentenza 28 agosto 2003

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In materia di contratto di agenzia, gli art. 1750 e 1751 cod. civ., anche nel nuovo testo introdotto dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303, attuativo della Direttiva CEE n. 653 del 1986, attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti il potere di libero recesso dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo del preavviso, disciplinando le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto; deve escludersi, pertanto, in assenza di qualunque riferimento alla giustificazione del recesso, che la nuova formulazione, pur nell'ambito dell'attuazione della predetta Direttiva che ha indubbiamente accresciuto i livelli di garanzia per l'agente, abbia introdotto un regime di stabilità reale od obbligatoria del rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12629
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12629
    Data del deposito : 28 agosto 2003

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