Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
In materia di contratto di agenzia, gli art. 1750 e 1751 cod. civ., anche nel nuovo testo introdotto dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303, attuativo della Direttiva CEE n. 653 del 1986, attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti il potere di libero recesso dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo del preavviso, disciplinando le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto; deve escludersi, pertanto, in assenza di qualunque riferimento alla giustificazione del recesso, che la nuova formulazione, pur nell'ambito dell'attuazione della predetta Direttiva che ha indubbiamente accresciuto i livelli di garanzia per l'agente, abbia introdotto un regime di stabilità reale od obbligatoria del rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12629 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Sergio MATTONE Presidente
Dott. Fernando LUPI Consigliere
Dott. Attilio CELENTANO Consigliere
Dott. Pasquale PICONE rel. Consigliere
Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RL, elettivamente domiciliato in Roma, via Lima, n. 48 (studio avv. Raffaella Rapone), presso l'avv. Andrea Violante, che lo difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AXA ASSICURAZIONI SpA, in persona del procuratore speciale Andrea Peroni, elettivamente domiciliata in Roma, largo Teatro Valle, n. 6 (studio avv. Domenico Bonaccorsi di Patti), presso gli avv. Michele La Forgia e Giancarlo Faletti, che la difendono con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 2240 in data 13 novembre 2000 (R.G. 586/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 2 aprile 2003: il consigliere dr. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Faletti;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Pietro Abritti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari decidendo sugli appelli di RL IR e della SpA AL Assicurazioni (poi SpA Axa a seguito di fusione per incorporazione), rispettivamente, principale e incidentale, contro la sentenza del Pretore della stessa sede, ha rigettato il primo ed accolto in parte il secondo, con la condanna del IR al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado per il quale la società era stata ritenuta erroneamente, a giudizio del Tribunale, contumace.
La SpA AL Assicurazioni aveva agito con ricorso al Pretore di Bari per ottenere la condanna del IR alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a seguito della risoluzione del rapporto di agenzia ed al risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell'agente, che aveva continuato ad occupare i locali e rifiutato di consegnare la documentazione relativa al portafoglio. L'agente aveva domandato, in via riconvenzionale, il pagamento di crediti che assumeva esistenti nei confronti della preponente. Lo stesso IR, poi, aveva iniziato altro giudizio nei confronti della società per la declaratoria di invalidità del recesso del contratto e di inadempimento, con domanda di condanna al risarcimento del danno in L.
2.000.000.000 ed al pagamento di indennità per indebito arricchimento.
Limitatamente alle questioni controverse nel giudizio di legittimità, la sentenza di primo grado è stata confermata in appello nella parte in cui, riuniti i giudizi, aveva rigettato tutte le domande proposte dal IR, in via incidentale e principale, condannandolo a pagare alla società la somma di L. 69.157.346, oltre interessi legali.
Il giudice dell'appello ha ritenuto che il contratto di agenzia si fosse risolto in data 16 giugno 1993, per effetto del recesso con preavviso comunicato dalla società preponente, osservando che nessuno dei comportamenti allegati dal IR era idoneo a significare una revoca tacita del recesso;
che il recesso era stato intimato secondo le previsioni dell'accordo collettivo, rimasto in vigore fino alla stipulazione del nuovo accordo del 1998, e, comunque, era stato esercitato il potere contemplato dall'art. 1750 c.c., che non richiede la sussistenza di una giusta causa se non ai fini dell'istituto del preavviso, norma rimasta inalterata anche in sede di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina del contratto di agenzia;
che l'invalidità del recesso non poteva derivare da una finalità discriminatoria solo asserita e neppure precisata;
che non era configurabile una rinuncia al potere di recesso ad nutum per il fatto che la preponente non lo aveva esercitato nei confronti di altri agenti, nè si era formato un uso negoziale in forza della protrazione di questo comportamento, anche perché la circostanza non era stata comprovata.
Ha, inoltre, giudicato priva di fondamento giuridico la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, siccome la società si era avvalsa del potere di recesso di cui era titolare ed aveva tenuto consequenziali e normali comportamenti a seguito della risoluzione del contratto, coerenti, tra l'altro, con la necessità di reagire all'inadempimento dell'agente, che si era rifiutato di restituire i locali e riconsegnare la documentazione, comportandosi come se "nulla fosse accaduto".
Del pari prive di fondamento, infine, sono state giudicate le pretese dell'agente al pagamento delle provvigioni relative alle operazioni compiute dopo la cessazione dell'incarico, ovvero, in subordine, ad ottenere un'indennità ai sensi dell'art. 2041 c.c., sulla considerazione che era stato specificamente diffidato dal proseguirle e che, se l'agente si fosse comportato correttamente, le operazioni di incasso sarebbero state compiute direttamente dalla società proponente, senza il carico di provvigioni. Per queste ragioni il Tribunale ha confermato la statuizione di condanna del IR al pagamento di L. 69.157.346, corrispondenti alle provvigioni di incasso e di acquisto trattenute a partire dalla data di cessazione dell'incarico.
La cassazione della sentenza è domandata da RL IR con ricorso per otto motivi, al quale resiste con controricorso la SpA Axa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ordine logico delle questioni sottoposte dal ricorso allo scrutinio della Corte impone di esaminare per primi i motivi che, sotto diversi profili, contestano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la società di assicurazione fosse titolare del diritto potestativo di recedere liberamente dal rapporto di agenzia.
2. In particolare, con il secondo motivo si sostiene che il potere di recesso non poteva essere fatto derivare dal secondo comma dell'art. 12 dell'accordo nazionale imprese - agenti, di cui la società aveva dichiarato di fare applicazione, accordo da considerare non più in vigore in quanto scaduto alla data del 31 dicembre 1983, dovendosi escludere qualunque forma di ultrattività.
2.1. Osserva la Corte che la rilevanza della risoluzione di una simile questione ai fini della decisione della controversia assume a presupposto che la fonte del potere di recesso ad nutum dal rapporto di agenzia dovesse essere individuata nella contrattazione collettiva del settore, recante deroga a regimi di stabilità derivanti da altre fonti. Ne discende, sotto il profilo logico - giuridico, la necessità di verificare innanzi tutto l'esistenza del detto presupposto, anche tenendo presente il principio secondo il quale la contrattazione collettiva non sarebbe, in linea di massima e salve specifiche deleghe legislative, abilitata a derogare eventuali regimi di stabilità disposti dalla legge o previsti dal contratto individuale.
In questa prospettiva, quindi, l'indagine circa l'efficacia o inefficacia dell'accordo collettivo in questione al tempo del recesso si manifesta priva di rilievo ai fini della decisione.
3. Ed infatti, il terzo motivo del ricorso è diretto proprio a sostenere che dall'ordinamento giuridico sarebbe enucleabile la regola della necessità di una giusta causa per l'attribuzione del potere di recesso. Si afferma che l'art. 2119 c.c. è ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di legittimità anche al rapporto di agenzia, cosicché l'art. 1750 c.c. risulta integrato dalla detta norma, secondo una lettura conforme alla direttiva Cee 86/653 e perciò doverosa per il giudice, restando irrilevante l'inapplicabilità alla fattispecie ratione temporis della normativa di recepimento dettata dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, oltre che costituzionalmente orientata nella prospettiva della tutela del contraente debole.
3.1. Il motivo è destituito di fondamento giuridico. Non è pertinente il richiamo della (consolidata) giurisprudenza della Corte in tema di applicabilità, in forza di procedimento analogico, dell'art. 2119 c.c. al rapporto di agenzia "parasubordinato" (cfr. Cass. 15661/2001; 7986/2000; 5467/2000), atteso che la norma disciplina proprio un'ipotesi di recesso ad nutum, attribuendo al recedente il potere di provocare in ogni caso l'estinzione del rapporto, indipendentemente dall'oggettiva presenza di determinati presupposti e senza l'onere di esternare i motivi della decisione, se non ai fini del preavviso, fatta salva l'ipotesi del motivo illecito e determinante da comprovarsi dal lavoratore (Cass. 5356/1995; 851/1989; 551/1987).
3.2. Per il rapporto di agenzia, gli art. 1750 e 1751 c.c., anche nel testo sostituito dagli art. 3 e 4 d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, da una parte, attribuiscono espressamente il potere libero di recesso dal contratto a tempo indeterminato a ciascuna delle parti, con il solo obbligo del preavviso;
dall'altra, disciplinano le rispettive obbligazioni economiche conseguenti alla cessazione del rapporto. L'assenza di qualsiasi riferimento alla giustificazione del recesso esclude, dunque, qualunque regime di stabilità, sia reale, che obbligatoria, regime estraneo sia alla legislazione previgente, sia a quella che ha dato attuazione alla direttiva Cee, direttiva che ha indubbiamente accresciuto i livelli di garanzia per l'agente, ma senza minimamente incidere sul potere di recesso.
3.3. Quanto al richiamo delle norme costituzionali, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina del potere di recesso nel rapporto di agenzia, discende dall'assorbente considerazione che persino per i lavoratori subordinati (meritevoli indubbiamente di una tutela maggiore rispetto a quella dei lavoratori autonomi, ancorché "parasubordinati"), la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la previsione del recesso ad nutum (C. cost. 2/1986; 225/1994), precisando altresì che le norme di tutela contro i licenziamenti illegittimi non rientrano nel novero di quelle c.d. "a contenuto costituzionalmente vincolato", la cui abrogazione si tradurrebbe in una lesione di principi costituzionali (C. cost. 36/2000; 46/2000).
4. Sullo stesso tema, il quarto motivo di ricorso censura la sentenza per avere giudicata priva di fondamento la tesi secondo cui il comportamento della preponente, la quale, almeno a partire dal 1981, non si era mai avvalsa del potere di recesso ad nutum se non per "mascherare" recessi per giusta causa, aveva concretato un uso negoziale ai sensi dell'art. 2078 c.c., anche perché la società si era impegnata nei confronti delle associazioni di categoria a non usare il potere libero di recesso.
4.1. La Corte osserva preliminarmente che il riferimento normativo operato dal ricorrente non è esatto, siccome l'art. 2078 c.c. richiama gli usi normativi, che costituiscono una fonte sussidiaria del diritto anche nella materia dei rapporti di lavoro, in mancanza di una disciplina legislativa, con la deroga, rispetto al sistema dei principi codificato dall'art. 8 delle preleggi, costituita dalla prevalenza dell'uso più favorevole rispetto alle norme dispositivo di legge (cfr. Cass. 4616/1979).
4.2. Siccome il ricorrente sostiene l'avvenuta formazione di un uso negoziale, il corretto riferimento normativo è costituito dall'art. 1340 c.c., secondo il quale le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti. Ed infatti, l'opinione comunemente condivisa ritiene che gli usi cd. contrattuali nettamente si distinguono da quelli normativi giacché, per la loro formazione, è sufficiente una diffusione di fatto tale, per ambito, durata e costanza, da attribuire alla clausola il significato di un patto accolto dalle parti, per quel tipo contrattuale, senza che debbano ricorrere i peculiari requisiti che caratterizzano l'uso quale fonte del diritto, sicché si intendono inserite nel contratto in virtù di una tacita manifestazione di volontà (o, secondo altri, di un comportamento con significato legale tipico), obbligando, quindi, attraverso il contratto stipulato e non mediante il meccanismo di cui all'art. 1374 c.c.
4.3. Ciò premesso, per ritenere infondata la censura, è sufficiente rilevare che il ricorrente pretenderebbe desumere la formazione di un uso negoziale dalla circostanza che la società preponente avrebbe fatto uso del potere di recesso ad nutum solo in presenza di precise ragioni giustificative della risoluzione dei rapporti di agenzia in corso, peraltro non esternate ma nascoste, "mascherate" da recesso libero e non causale.
Ed infatti, quel che conta è che non si contesta l'esercizio ripetuto del potere libero di risoluzione dei contratti;
mentre, l'asserita circostanza che sia stato usato costantemente con la finalità di reagire a concrete distribuzioni dei rapporti, si colloca sul piano, giuridicamente irrilevante, dei motivi. Conclusione che esce rafforzata dalle deduzioni del ricorrente concernenti gli impegni che sarebbero stati assunti sul piano sindacale a non utilizzare il potere di recesso ad nutum, impegno che, come ritenuto insindacabilmente dal Tribunale, confermava la titolarità del potere e si traduceva nella generica promessa (operante sul piano delle relazioni sindacali) di farne un uso limitato e ragionevole.
5. Va ora esaminato il primo motivo del ricorso, che investe la questione dell'asserita revoca tacita del recesso. Si denuncia che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione i comportamenti tenuti dalla preponente nel periodo di preavviso (sebbene preannunziate, non erano pervenute comunicazioni circa le modalità di riconsegna dell'agenzia, mentre, al contrario veniva inviata documentazione che presupponeva la continuazione del rapporto, come istruzioni, quietanze, ecc.); si accusa di illogicità la motivazione nella parte in cui aveva attribuito rilievo al rifiuto della società di incontrare le organizzazioni sindacali;
si deduce la violazione dell'art. 232 c.p.c. perché la mancata comparizione del legale rappresentante della preponente per rendere l'interrogatorio formale, deferito specificamente sulla circostanza della revoca del recesso, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere ammesso il fatto.
5.1. Le censure non hanno fondamento.
L'accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito risulta compiuto senza i vizi denunciati.
Non risponde al vero che il Tribunale abbia omesso di valutare i comportamenti della proponente nel periodo di preavviso, poiché li ha specificamente presi in esame e ritenuti coerenti con la continuazione inalterata del rapporto di agenzia nel periodo di preavviso (usando la definizione di attività "dovuta"); di conseguenza, la valorizzazione del rifiuto di incontrare le organizzazioni sindacali non concerne un punto decisivo della questione.
5.2. Nucleo essenziale della motivazione è che nessuno dei fatti allegati dal ricorrente era tale da comprovare che fosse stata manifestata la volontà di eliminare gli effetti estintivi del recesso;
donde la conclusione, coerente sul piano logico - giuridico, dell'irrilevanza della mancata comparizione del legale rappresentante a rendere interrogatorio formale su fatti che non sarebbero stati comunque idonei a dimostrare la manifestazione della volontà di revoca.
6. Con il quinto motivo di ricorso si domanda la cassazione della statuizione di rigetto della domanda di condanna della proponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Si assume che il rifiuto della società di fornire qualunque spiegazione circa le ragioni del recesso da un rapporto durato per più di venti anni senza contestazioni, aveva cagionato gravissimi danni all'immagine professionale, alla dignità e all'onore, dando adito nell'ambiente ai peggiori sospetti. Un tale comportamento, secondo il ricorrente, rileva come illecito sotto il profilo dell'abuso del diritto. Vi erano stati, inoltre, anche altre iniziative illecite, quali l'invio alla clientela di una circolare che invitava a rivolgersi ad altra agenzia per non essere il IR più legittimato ad operare e addirittura la pubblicazione di questa comunicazione sulla stampa quotidiana.
6.1. Il motivo è destituito di giuridico fondamento. La giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di contratto di agenzia, l'esercizio da parte del preponente della facoltà di recedere ad nutum del rapporto, salvo l'obbligo di preavviso, non può, come tale, integrare un fatto illecito, cosicché il pregiudizio derivato all'agente dal recesso non costituisce danno risarcibile (Cass. 9317/2002); che, inoltre, la previsione dell'art. 1751, comma quarto, c.c., secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non priva l'agente medesimo "del diritto all'eventuale risarcimento dei danni", non configura un'ipotesi di risarcimento del danno da fatto lecito, spettante in ogni caso in conseguenza della cessazione del rapporto negoziale, ma si riferisce ad eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale, cumulabili con il danno da perdita delle provvigioni, connesso, per esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, all'ingiuriosità del recesso del preponente, all'induzione dell'agente, prima della risoluzione del rapporto, a oneri e spese di esecuzione del contratto poi inopinatamente risolto (Cass. 11402/2000).
6.2. Nella fattispecie, correttamente il Tribunale ha escluso che il ricorrente potesse invocare la tutela risarcitoria apprestata dall'art. 2043 c.c., poiché il comportamento della società preponente non presentava elementi di antigiuridicità. La mancata esternazione dei motivi del recesso è connaturale all'esercizio del diritto potestativo di risoluzione ad nutum che, al contrario, sarebbe snaturato proprio dalla comunicazione dei motivi, comunicazione che potrebbe, essa soltanto, integrare gli estremi dell'offensività o ingiuriosità e dunque un fatto illecito risarcibile secondo i principi generali (Cass. 6265/1991;
3208/1984).
Non vi è bisogno, perciò, di approfondire la complessa tematica che investe la nozione di abuso del diritto, per escludere la presenza nel caso di specie di elementi che inducano anche al sospetto che il potere di recesso sia stato esercitato per il perseguimento di età diverse ed ulteriori rispetto all'estinzione del rapporto;
come pure, i principi di correttezza e buona fede non possono costituire, per il titolare di potere di recesso ad una tantum, la fonte dell'obbligo di giustificare le ragioni che lo hanno determinato ad esercitare il diritto, non potendo certo valere ad eliminare proprio il potere attribuito dalle regole contrattuali.
6.3. Per il resto, con motivazione sufficiente e logica, incensurabile in sede di legittimità, il Tribunale ha ritenuto che era stato il comportamento del IR - il quale, al termine del periodo di preavviso, rifiutava la consegna dei locali e della documentazione - a costringere la preponente ad avvisare la clientela ed il pubblico in genere della cessazione del rapporto di agente sicché nessun elemento di illiceità poteva essere riscontrato in siffatti comportamenti.
7. Il sesto motivo del ricorso denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., ed omessa motivazione in relazione alla domanda di indennità
per ingiustificato arricchimento, domanda che si assume avanzata per il fatto che l'opera ultraventennale dell'agente aveva incrementato in misura notevole il portafoglio di polizze, interamente acquisito dalla proponente e trasferito ad altra agenzia.
7.1. Rileva la Corte che il ricorrente si limita a dedurre di avere prospettato la questione, ma non precisa i termini e gli atti con i quali avrebbe formulato una domanda di pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c. basata sulla descritta causa petendi.
7.2. In ogni caso, come sarà meglio precisato più avanti, il Tribunale, nel prendere in specifica considerazione la richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'attività svolta dopo la scadenza del contratto, ha motivato il rigetto, tra l'altro, con il rilievo che l'arricchimento derivante da una fattispecie contrattuale non è riconducibile alla fattispecie astratta delineata dal detto articolo, idoneo, quindi ad assorbire l'altra pretesa che si assume avanzata per lo stesso titolo giuridico.
8. Il settimo motivo di ricorso domanda la cassazione della decisione di rigetto della domanda di indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per l'ingiustificato arricchimento della società
preponente verificatosi per effetto dell'attività dell'agente svolta nel periodo successivo alla cessazione del rapporto (15 giugno 1993). Si afferma che la decisione è affetta da violazione di legge nella parte in cui ha negato che la tutela dell'art. 2041 c.c. possa accordarsi al soggetto che tiene comportamenti contrari al principio di correttezza;
che presenta vizi della motivazione nella parte in cui ha escluso in fatto che sussistesse il presupposto dell'arricchimento della preponente.
8.1. La Corte giudica infondato il primo ordine di censure, restando assorbito l'esame dell'altro.
Atteso che la consegna dei locali e della documentazione inerenti allo svolgimento dell'attività di agente costituivano obbligazioni contrattuali in quanto discendenti dalla cessazione del rapporto di agenzia il IR si era reso inadempiente ad esse e proprio per effetto di tale comportamento inadempiente aveva continuato ad incassare i premi ed a svolgere altre attività inerenti all'esame del rapporto cessato.
8.2. Conformemente al diritto, quindi, il Tribunale ha negato la tutela apprestata dall'art. 2041 c.c., in quanto l'attività dell'agente si inseriva pur sempre nell'attributo del contratto di agenzia, cosicché, nel caso concreto, una causa del presunto arricchimento sussisteva ed era costituita proprio dalla violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'agente.
8.3. Ed invero, se la società ha ricevuto le somme incassate ed il beneficio in generale delle attività svolte dall'agente, ciò è avvenuto per effetto di un comportamento di inadempimento contrattuale, anche valutabile sotto il profilo dell'onere del creditore di limitare i danni (art. 1227, comma secondo, c.c.). Risulta perciò evidente la non coincidenza tra fattispecie concreta e fattispecie astratta, come dimostra la stessa formulazione letterale dell'art. 2041 c.c., che richiede un arricchimento "senza giusta causa" a danno di un'altra persona (cfr. Cass. 1892/2002).
9. L'ottavo e ultimo motivo del ricorso denuncia vizio di motivazione contraddittoria per avere il Tribunale considerato superfluo, ai fini della decisione, l'esame di tutti i testimoni ammessi e indicati dal ricorrente, per poi ritenere che non fossero comprovati alcuni fatti posti a sostegno delle domande respinte.
9.1. Il motivo è inammissibile perché privo di autonomia in quanto rivolto a censurare una decisione interlocutoria concernente l'istruzione della causa. Invero, la non ammissione di mezzi di prova rileva esclusivamente sul piano del vizio di motivazione circa accertamenti di fatto su punti decisivi della controversia ed il motivo in esame non indica quale elementi rilevanti si sarebbero potuti accertare mediante l'escussione di altri testimoni (cfr. Cass. 4349/2001). 10. Il ricorso va, dunque, rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in euro 50,00 e degli onorari, in euro 3.000 del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, Il 2 aprile 2003. DEPOSITATA IN CANELLERIA IL 28 AGOSTO 2003.