Sentenza 26 giugno 2002
Massime • 2
Poiché l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l'avviamento dell'impresa, tale condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l'indennità, allorquando i contratti conclusi dall'agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell'avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono "in re ipsa", mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nella specie, consistente nella deliberazione di porre in liquidazione la società).
In tema di contratto di agenzia, poiché l'esercizio, da parte del preponente, della facoltà di recedere "ad nutum" dal rapporto, salvo il dovere del preavviso, non costituisce inadempimento contrattuale, il danno derivante all'agente dal recesso non è risarcibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2002, n. 9317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9317 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA MA, elettivamente domiciliato in Grosseto presso l'avv. Varso Gabellini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
AUGES s.p.a. SIM di Promozione Finanziaria e Assicurativa in liquidazione, in persona del liquidatore Dott. Eleuterio Bombardi, elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Vescovio, n. 21 presso l'avv. Tommaso Manferoce, che unitamente all'avv. Giuseppe Tristano la rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 359 del 15.7.1999, reg. gen. n. 330/99.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SS SI, premesso di avere stipulato nel luglio 1995 con la Auges s.p.a Sim due contratti, uno di agenzia a tempo indeterminato per la promozione ed il collocamento dei prodotti finanziari ed assicurativi distribuiti dalla società ed altro di collaborazione coordinata e continuativa per la ricerca e selezione di promotori finanziari, e che, oltre ai compensi pattuiti, gli era stato riconosciuto il rimborso spese per due locali ad uso ufficio ed incentivi per il raggiungimento di determinati obiettivi, realizzati dal ricorrente con la promozione di notevoli affari, deduceva che l'assemblea dei soci dell'Auges aveva deliberato nel dicembre del 1995 la messa in liquidazione della società, e che solo il 22.2.1996 gli era stato comunicata disdetta dai due contratti;
chiedeva al Pretore di Grosseto la condanna della Società al pagamento delle seguenti somme.
1 - L. 130 milioni per compensi del contratto di collaborazione sino alla scadenza del termine;
2 - L. 127.686.402 per mancato preavviso, 3 - L.
2.627.760 per t.f.r., 4 - L.
2.092.828 per indennità di clientela, 5 - L. 306.447.366 per indennità scioglimento contratto, 6 - L. 200.000.000 per risarcimento del danno, 7 - L. 110.059 per perdita economica per provvigioni 8 - L. 105.576.671 per perdita di provvigioni ed incentivi per l'anno 1996. La società convenuta si costituiva avversando la domanda e deducendo in particolare che lo scioglimento della società autorizzava il recesso ad nutum e che non sussistevano i presupposti per l'indennità ex art.1751.
Il Pretore accoglieva la domanda sub 1, per minori somme le domande sub 2, 3 e 4, rigettava le altre.
Proponeva appello il SS, lamentando in particolare il mancato riconoscimento della indennità di scioglimento contratto e di quanto anticipato per spese di locazione degli uffici, il rigetto della domanda risarcitoria per il recesso senza giusta causa ed il mancato riconoscimento delle altre voci di cui alla domanda. Si costituiva la Società impugnando la fondatezza delle domande e deducendo la inammissibilità per novità di quella per rimborso spese per i locali.
Con sentenza del 15.7.1999 il Tribunale di Grosseto rigettava l'appello. Osservava in motivazione che la domanda di rimborso spese per i locali degli uffici era inammissibile perché nuova, e che le somme liquidate per le indennità di cui ai nn. 3 e 4 della domanda erano state correttamente calcolate sulle provvigioni. In ordine alla indennità ex art. 1751 c.c. non era provato che l'agente avesse procurato nuovi clienti o sviluppato gli affari con i clienti esistenti perché la prova testimoniale articolata al riguardo era inammissibile in quanto irritualmente formulata.
Riteneva, infine, che il recesso era legittimamente intervenuto come conseguenza dello scioglimento della società e che quindi non sussisteva alcun diritto al risarcimento del danno ed a indennità varie per il periodo successivo allo scioglimento del rapporto di agenzia.
Propone ricorso per cassazione affidato a quatto motivi il SS, resiste con controricorso la società Auges, ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunziando il vizio di motivazione, censura di illogicità la motivazione per avere escluso la prova dei presupposti della indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. quando, essendo pacifico che si trattava di una attività nuova, il Tribunale aveva accertato che nei primi cinque mesi il ricorrente procurò affari sui quali ricevette circa settanta milioni di lire di provvigioni e dei quali esiste prova documentale. La censura è fondata. Secondo la previsione del secondo comma dell'art. 1751 c.c., presupposti del diritto alla indennità di cessazione del rapporto è che l'agente abbia procurato nuovi clienti o sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi dalla attività dell'agente. Poiché le provvigioni ex art. 1724 c.c. compensano la conclusione di contratti con nuovi o vecchi clienti, è evidente la contraddizione della motivazione che da un lato, esclude la prova di nuovi affari, e contemporaneamente accerta che nei pochi mesi di attività il ricorrente lucrò 69.760.964 lire di provvigioni, che presuppongono una rilevante attività di sviluppo della clientela e degli affari. Quanto al terzo requisito si osserva che l'indennità compensa l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l'avviamento dell'impresa. Quando i contratti conclusi dall'agente, come nella specie di investimento mobiliare o di assicurazione, sono contratti di durata, lo sviluppo dell'avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la conclusione del rapporto di agenzia, sono in re ipsa. Il rilievo che detti vantaggi non possano essere ricevuti per fatto volontario del preponente - che come nel caso in esame, abbia deliberato di cessare l'attività - non può incidere sul diritto dell'altro contraente al compenso. Va, infine, rilevato che la spettanza della indennità su soli principi di equità, in relazione alle circostanze del caso ed alle provvigioni che l'agente perde, stabilita, alternativamente alla previsione del secondo comma, dal terzo comma dell'art. 1751 c.c., non consente una interpretazione del comma precedente manifestamente iniqua.
Si deve concludere per l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al punto decisivo della spettanza della indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.. Il secondo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 421 c.c., censurando per vari profili la mancata ammissione della prova per testi sulla sussistenza dei presupposti della indennità ex art. 1751 c.c., è inammissibile. Infatti il ricorrente, in violazione principio di autosufficienza del ricorso per cessazione, tra le tante Cass. nn. 2838, 4684, 4754, 11386 del 1999 n. 2802 del 2000, omette di trascrivere le circostanze su cui era stata chiesta la prova per testi, sicché è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure in ordine alla ammissibilità della prova.
Con il terzo motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui essa afferma corretto il calcolo della indennità di cessazione del rapporto, quando invece sarebbe stato omesso il calcolo di un ulteriore 3% sulle provvigioni liquidate previsto dall'accordo economico collettivo del 27.11.1992. Anche questa censura è inammissibile. Il ricorrente critica la motivazione in ordine all'applicazione di un accordo collettivo ma, in violazione del sopra ricordato principio di autosufficienza, omette di indicare la norma e di trascriverne il contenuto, sicché non è consentito al Collegio di verificare la sussistenza del vizio denunciato.
Con l'ultimo motivo, pur denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1751 e 2119 c.c., il ricorrente lamenta in realtà l'omessa motivazione sul danno cagionatogli nel ritardo nella comunicazione del recesso rispetto alla delibera di messa in liquidazione della società con la conseguente perdita di profitti per il periodo tra il dicembre 1995 ed il 26 febbraio 1996 ed in generale sul danno a lui derivato dal recesso.
Il primo profilo della censura è inammissibile in quanto la sentenza non affronta la questione ed il ricorrente non precisa di averla riproposta in appello ne' lamenta l'omesso esame di essa. Il secondo profilo è infondato. Il rilievo che. salvo il dovere di preavviso, il preponente può recedere ad nutum (cfr. Cass. n. 3925 del 2001 e n. 11402 del 2000) esclude che l'avere esercitato questa facoltà costituisca inadempimento contrattuale e che il danno derivante all'agente dal recesso sia risarcibile. Peraltro il Tribunale ha motivato sul punto rilevando che il recesso era conseguenza necessaria della messa in liquidazione della società preponente.
In conclusione, deve accogliersi il primo motivo e rigettarsi gli altri;
la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice che si designa nel dispositivo. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2002