Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
La motivazione per "relationem" è ammissibile allorché rinvii ad altri provvedimenti dello stesso procedimento, atteso che in tal caso è possibile per il giudice dell'impugnazione controllare l'iter logico e giuridico che sorregge la decisione impugnata attraverso l'esame degli atti del fascicolo, diversamente da quanto accade in caso di rinvio a provvedimenti di altri procedimenti che non possono essere attinti dal giudice dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2001, n. 33648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33648 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 25/05/2001
Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO - rel. Consigliere - N. 1962
Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 5552/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per AR MI, quale legale rappresentante della s.r.l. Nord-Est Giochi,
avverso l'ordinanza resa il 22 e depositata il 27 dicembre 2000 dal tribunale per il riesame di Venezia. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale per il riesame di Venezia ha confermato il sequestro probatorio disposto dal p.m. presso il tribunale di Venezia su alcuni apparecchi elettronici per videogiochi istallati in pubblici esercizi, per i quali lo stesso p.m. aveva ipotizzato i reati di cui agli art. 718 c.p. e 110 t.u.l.p.s..
2 - MI CA, titolare della s.r.l. Nord-Est Giochi, proprietaria degli apparecchi sequestrati, ha presentato ricorso attraverso il difensore, deducendo quattro motivi a sostegno. In particolare lamenta:
a) omessa o insufficiente motivazione, giacché l'ordinanza impugnata sì è limitata a rinviare alla motivazione di un'altra ordinanza resa dallo stesso tribunale in data 18-22 dicembre 2000, che però non affrontava le stesse questioni sollevate dal difensore nel presente procedimento, e cioè gli estremi del fumus delicti e l'inutilizzabilità delle consulenze tecniche promosse dal p.m. nonostante la riserva di incidente probatorio eccepita dall'indagato ai sensi dell'art. 360 c.p.p.;
b) erronea applicazione della norma incriminatrice e difetto di motivazione in ordine al fine di lucro, giacché lo stesso consulente del p.m. aveva accertato che "il costo massimo delle partite era di lire 2.000, con puntate del valore unitario da lire 50 a lire 100 ciascuna";
c) erronea applicazione dell'art. 324, comma 7, c.p.p., laddove prevede che la revoca del sequestro non può essere disposta nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma 2, c.p.;
d) violazione dell'art. 324 e omessa motivazione, giacché l'ordinanza non ha assolutamente preso in esame i motivi e le produzioni documentali dedotti dalla difesa.
3 - La prima censura è fondata e deve essere accolta;
mentre le altre restano assorbite.
Invero, la motivazione dell'ordinanza impugnata è sostanzialmente ridotta a questa osservazione: "La questione, in tesi generale ed anche relativamente all'eccezione inerente all'incidente probatorio, è già stata esaminata da questo tribunale, seppure in altra composizione collegiale, con la pronuncia 18-22 dicembre 2000, che ha tracciato le linee guida per la soluzione dei diversi problemi. La detta pronuncia, nella parte generale della stessa, viene qui richiamata ad integrazione dell'odierna decisione. Da allora ad ora non sono emersi fatti nuovi idonei ad indurre il collegio ad una revisione di quella pronuncia".
Orbene, la motivazione per relationem è ammessa quando rinvia ad altri provvedimenti dello stesso procedimento, perché in tal caso è possibile per il giudice dell'impugnazione controllare l'iter logico e giuridico che sorregge la decisione impugnata, attraverso l'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale. Non è invece consentita quando rinvia a provvedimenti di altri procedimenti, che non possono essere attinti dal giudice dell'impugnazione, il quale è così impedito di esercitare il controllo che gli compete. In tal caso la motivazione è propriamente mancante (appunto perché non è contenuta nel testo del provvedimento impugnato e nemmeno negli altri atti del relativo procedimento).
P.Q.M.
la corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2001