Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2001, n. 33648
CASS
Sentenza 25 maggio 2001

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La motivazione per "relationem" è ammissibile allorché rinvii ad altri provvedimenti dello stesso procedimento, atteso che in tal caso è possibile per il giudice dell'impugnazione controllare l'iter logico e giuridico che sorregge la decisione impugnata attraverso l'esame degli atti del fascicolo, diversamente da quanto accade in caso di rinvio a provvedimenti di altri procedimenti che non possono essere attinti dal giudice dell'impugnazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2001, n. 33648
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33648
Data del deposito : 25 maggio 2001

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