Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2001, n. 9760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9760 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
O L 4 7 L 3 O . ) B E N E , C 1 A 9 N P 9 O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 C S I I . G REPUBBLICA ITALIANA D L E U 9 R I LA CORTE SUPREM9760 3 A AZONE01 G E D E 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 4 T N . N T. Z E T S S I R E ( A Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE SECO CIVILE DECRETO INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 4590/99 RIGGIO - Consigliere Cron.22363 Dott. Ugo Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 03/05/01 Dott. Lucio Rel. Consigliere - ConsigliereDott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio dal Sig. SE NTEN ZA per diritti L. sul ricorso proposto da: - 18 LUG 2001 is lase IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA LORETI ENRICO, elettivamente PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati FRATINI GIUSEPPE, GRILLO LIBERO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UL LU;
- intimato avversO la sentenza n. 1480/98 del Giudice di pace di --- 2001 BARRA, depositata il 25/11/98; 757 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- CAD udienza del 03/05/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 21/1/1998 NO LU proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Barra in favore di ET NR per il pagamento di £ 203.000 a titolo di rimborso delle somme anti- cipate dal ET quale amministratore del condominio dell'edificio al corso Garibaldi 185 di Portici. L'opponente deduceva che: a) mancava lo stato di ripartizione di spesa approvato dall'assemblea condominiale;
b) non sussi- steva l'obbligo solidale dei condomini per il pagamento di quote non riscos- se dai condomini morosi;
c) era inesatta la ripartizione operata dall'opposto. Il ET, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il giudice di pace di Barra, con sentenza 25/11/1998, revocava il decreto ingiuntivo opposto osservando: che l'azione promossa dal ET con il ri- corso monitorio aveva come condizione di proponibilità l'avvenuta appro- vazione da parte dell'assemblea del bilancio consuntivo contenente anche le spese anticipate o, in mancanza, l'avvenuta approvazione del preventivo per l'esercizio in corso;
che l'opposto non aveva depositato la documentazione comprovante la detta condizione;
che il verbale di consegna dall'amministratore uscente a quello subentrante, relativo ai documenti con- dominiali ed alla situazione contabile del condominio, non conteneva il ri- conoscimento del debito e l'impegno a soddisfarlo, per cui non poteva vale- re come atto ricognitivo quanto all'obbligazione di rimborso nei confronti dell'amministratore uscente. La cassazione della sentenza del giudice di pace di Barra è stata chiesta da ET NR con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. NO LU non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso ET NR, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1130 e 1720 c.c., deduce che l'amministratore del condominio cessato dall'incarico ha diritto al rimborso di tutte le somme anticipate nell'esercizio della sua gestione, con possibilità di agire per il recupero anche nei confronti di singoli condomini - tenuti cia- scuno al pagamento delle rispettive quote ex articolo 1123 c.c. ivi compre- - si quelli non morosi e che non hanno determinato il disavanzo di cassa col- mato con l'anticipazione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al diniego del diritto collegato ai canoni ed ai principi di cui all'art. 1135 c.c. Sostiene il ET che l'obbligo di pagamento dei condomini non è necessariamente ancorato ai detti princi- pi sanciti dall'articolo 1135 c.c., ma deriva espressamente dal rapporto di mandato secondo il quale il mandante è tenuto a rivalere il mandatario di tutte le spese e le anticipazioni fatte in esecuzione del suo incarico. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure da esaminare con- giuntamente - relative ad una pronuncia di equità del giudice di pace. Occorre premettere che l'articolo 113 c.p.c. è stato modificato dall'arti- colo 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giudizio di equità del giudice di pace, è stato soppresso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia". Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo ri- spettare le norme della Costituzione e quelle comunitarie, oltre le norme re- golatrici del processo la cui violazione è sempre denunciabile in quanto il 4 nuovo testo dell'articolo 113 c.p.c. non ha "deformalizzato" il giudizio di equità. Ne consegue che, al di fuori di tali limiti che il giudice di pace deve rigorosamente osservare, è insindacabile il giudizio equitativo di detto giu- dice salva, ovviamente, l'applicabilità degli articoli 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazio- ne: l'equità, infatti, non significa mera discrezionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Per- tanto il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesisten- za della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della “ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione. Le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono quindi deducibili nei confronti di sentenze pronunciate secondo equità. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato ( sentenze 12/7/2000 n. 9268; 6/4/2000 n. 4326; 24/2/2000 n. 2105, tutte conformi alla decisione a Sezioni Unite 15/10/1999 n. 716) che la natura dell'equità di cui al modi- ficato articolo 113 c.p.c. è "formativa" o "sostitutiva" - che si ha quando il giudice prescinde dall'individuazione della norma astrattamente applicabile al caso concreto ( l'indicazione della quale non sarebbe neppure richiesta al giudice di pace la cui valutazione equitativa sostituisce integralmente, nel momento applicativo, la norma positiva ) - e non "suppletiva" o "integrati- va" ravvisabile quando l'equità risulti funzionale al completamento della fattispecie normativa in relazione ad aspetti da questa non definiti. 5 Il controllo in sede di legittimità sulle sentenze del giudice di pace pro- nunciate secondo equità è quindi limitato al rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento laddove siano espressione di norme costituzionali, anche se il giudice abbia ricavato la re- gola del giudizio concretamente applicata da norme di diritto avendole rite- nute, in maniera esplicita o implicita, conformi all'equità. Nel caso in esame non è censurabile ( in quanto non viola norme costituzio- nali né si pone in contrasto con quelle comunitarie o che regolano lo svol- gimento del processo ) la determinazione dei criteri equitativi applicati dal giudice di pace e posti a base dell'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da NO LU e della revoca di tale decreto. La motivazione della decisione impugnata è adeguata e completa - con puntuale riferimento ai fatti di causa emergenti dalle risultanze processuali - e consente agevolmente di identificare con chiarezza la “ratio decidendi”. E' pertanto inammissibile la censura relativa all'asserita violazione degli articoli 1130, 1720 e 1135 c.c. trattandosi di norme di carattere sostanziale alla cui osservanza il giudice di pace non è tenuto allorché pronuncia – co- me appunto nella specie - in controversie di valore inferiore a due milioni. Il ricorso deve quindi essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale l'intimato NO Lui- gi non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 3 maggio 2001 ☐ Il consigliere estensore Il presidente Muth Араваш IL CANCELLIERE C1 Valenta Neri DEPOSTATO IN 18 LUG. 2001 6 CANCE WERE C