Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2017, n. 25508
CASS
Sentenza 4 aprile 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La facoltà di omissione o ritardo nel compimento di atti di propria competenza (nella specie, un arresto), ai sensi dell'art. 9, comma sesto, l. 16 marzo 2006, n. 146, spetta agli ufficiali di polizia giudiziaria ed alle autorità doganali anche non rientranti tra quelli che possono beneficiare della causa di giustificazione prevista dal comma primo della medesima norma. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'art. 9, comma sesto, l. n. 146 del 2006 riguarda attività di carattere meramente investigativo e processuale, diverse da quelle dettagliatamente elencate al comma primo, lett. a) della norma, attribuite alla competenza di organi non strutturalmente coincidenti con quelli cui si applica la causa di giustificazione prevista dal predetto comma primo, atteso il riferimento generico agli "ufficiali di polizia giudiziaria" cui si aggiunge l'ulteriore categoria delle "autorità doganali", non ricompresa tra quelle che possono beneficiare della citata causa di giustificazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2017, n. 25508
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25508
    Data del deposito : 4 aprile 2017

    Testo completo