Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
La facoltà di omissione o ritardo nel compimento di atti di propria competenza (nella specie, un arresto), ai sensi dell'art. 9, comma sesto, l. 16 marzo 2006, n. 146, spetta agli ufficiali di polizia giudiziaria ed alle autorità doganali anche non rientranti tra quelli che possono beneficiare della causa di giustificazione prevista dal comma primo della medesima norma. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'art. 9, comma sesto, l. n. 146 del 2006 riguarda attività di carattere meramente investigativo e processuale, diverse da quelle dettagliatamente elencate al comma primo, lett. a) della norma, attribuite alla competenza di organi non strutturalmente coincidenti con quelli cui si applica la causa di giustificazione prevista dal predetto comma primo, atteso il riferimento generico agli "ufficiali di polizia giudiziaria" cui si aggiunge l'ulteriore categoria delle "autorità doganali", non ricompresa tra quelle che possono beneficiare della citata causa di giustificazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2017, n. 25508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25508 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
25508-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 781 - Presidente - DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.46045/2016 MAURIZIO GIANESINI ERSILIA CALVANESE SA AS NI CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CC
contro
IA TO nato il [...] nella Repubblica Dominicana avverso l'ordinanza del 27/10/2016 del GIP TRIBUNALE di CC sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG F. MARINE ki che ha chiesto l'annullamento senfe vinvio dell'ordinoufa impo- guada. Udit i difensor Avv.; Z RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Gip di Lecco non aveva convalidato l'arresto di TO IA per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 per l'importazione e la detenzione di circa un chilogrammo di eroina.
1.1 Il Giudice per le indagini preliminari ha osservato che il IA era stato arrestato alle ore 14.30 del 25 ottobre 2016 a fronte di una importazione consumatasi il 22 ottobre e di una consegna controllata allo stesso IA avvenuta il 24 ottobre alle 17.30 ed era stato messo a disposizione del pubblico ministero alle ore 18,45 dello stesso 25 ottobre, oltre quindi le ventiquattro ore da quando lo stesso era entrato in possesso della droga e avrebbe dovuto essere arrestato.
2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso ex art. 606, comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione.
2.1 Più in dettaglio, il ricorrente, con il primo motivo, ha lamentato che il Gip avesse ritenuto che la violazione delle indicazioni di cui all'art. 9 comma 1 della legge 146/2006, in specie sotto l'aspetto della ritenuta carenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla norma, comportasse un qualche effetto circa la legittimità del ritardato arresto, ipotesi invece compiutamente disciplinata dal successivo comma 6 della stessa legge e concretamente realizzatasi con il pieno rispetto dei termini di legge.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato una sostanziale contraddittorietà della motivazione che aveva negato la legittimità del ritardato arresto ma non quella del ritardato sequestro.
3. Il Procuratore generale ha condiviso le osservazioni del ricorrente e ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va osservato in primo luogo che il provvedimento di diniego di convalida dell'arresto è stato impugnato da due distinti organi del Pubblico ministero, da quello di Busto Arsizio e da quello di Lecco;
il provvedimento impugnato è stato pronunciato dal Gip di CC, motivo per cui il ricorso del Pubblico ministero di 1 W Busto Arsizio deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1 lett. a in quanto proposto da chi non era legittimato alla impugnazione.
2. Il ricorso del Pubblico ministero di CC è fondato e va accolto.
2.1 Va ricordato brevemente che l'arresto di TO IA per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 era stato ritardato, dopo una consegna controllata avvenuta alle ore 17.30 del 24 ottobre 2016, fino alle ore 14.30 del successivo 25 ottobre con messa a disposizione del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 386, comma 3 cod. proc. pen., alle successive ore 18.45 dello stesso 25 ottobre;
il motivo della mancata convalida andava rinvenuto, secondo il Gip, nel fatto che la polizia giudiziaria concretamente intervenuta, e cioè la Guardia di Finanza del Gruppo Malpensa, non faceva parte di quegli Organi di P.g. indicati nell'art. 9, comma 1 lett. a 1.146/2006, che soli, secondo la tesi sviluppata nel provvedimento impugnato, avrebbero potuto legittimamente ritardare l'arresto; il termine di ventiquattro ore cui all'art. 386, comma 3 cod. proc. pen., quindi, andava in realtà fatto decorrere non dall'effettivo arresto illegittimamente ritardato ma dal momento, antecedente, della consegna controllata dello stupefacente, momento nel quale si era realizzata realmente la flagranza del reato.
2.2 La tesi del Giudice per le indagini preliminari di CC non è persuasiva;
l'art. 9, comma 1 lett. a della legge 16 marzo 2006 n. 146 individua infatti e descrive una speciale causa di giustificazione (così testualmente definita dal comma 1/bis dello stesso articolo 9) e quindi di esclusione della punibilità di quegli Organi di Polizia giudiziaria, specificamente elencati nella fattispecie, che, alle condizioni previste, commettano fatti ordinariamente costituenti reato in operazioni sotto copertura dettagliatamente previsti ed indicati dalla norma stessa;
si tratta, in altre parole, di una causa di esclusione della antigiuridicità che opera sul piano sostanziale, a fianco e in parziale deroga a quella, più generale, prevista dall'art. 51 del codice penale relativa all'adempimento di un dovere, come del resto enunciato dall'esordio stesso dell'art. 9, comma 1 della l. 146/2006 che conferma la piena applicabilità, in ogni caso, delle disposizioni di cui al citato art. 51 cod. pen.
2.3 Del tutto diversa è la situazione descritta nell'art. 9, comma 6 della legge più volte citata, dove si prevede solamente la legittima omissione o il legittimo ritardo di atti di propria competenza provenienti da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e dalle autorità doganali;
si tratta qui del ritardo di attività meramente investigative e processuali, in un quadro controllato di interventi che, per un verso, non trovano 2 alcuna corrispondenza con quelli dettagliatamente elencati nell'art. 9, comma 1 lett. a, seconda parte (che non accenna, tra i fatti scriminati dalla causa di giustificazione, a ritardi o omissioni di atti doverosi) e, dall'altro, vengono attribuiti alla competenza operativa di organi non strutturalmente coincidenti con quelli indicati al comma 1, lett. a, dato che si fa riferimento generico, come si è visto, ad "ufficiali di polizia giudiziaria” e si aggiunge poi una ulteriore categoria abilitata al legittimo ritardo e alla legittima omissione e cioè quella delle autorità doganali, non ricompresa in quelle che possono beneficiare della non punibilità sancita dall'art. 9, comma 1 lett. a I. 146/2006. 2.4 Le conclusioni che si sono sopra raggiunte, fondate quindi su un argomento interpretativo di carattere testuale "a contrario" desunto dal testo letterale del comma 6 oltre che da un argomento strutturale dipendente dal diverso ambito giustificativo della condotta della polizia giudiziaria, uno sostanziale in quanto causa di giustificazione analoga a quella prevista nell'art. 51 cod. pen. e quindi di non punibilità in riferimento a specifiche condotte costituenti altrimenti reato, l'altro meramente processuale in quanto autorizzativo di un solo ritardo nel compimento di atti di polizia giudiziaria, conducono a concludere nel senso che la facoltà di omissione o ritardo di atti di propria competenza di cui all'art. 9, comma 6 I. 146/2006 è attribuito ad ufficiali di polizia giudiziaria e ad autorità doganali anche non rientranti tra quelli indicati, in sede di previsione di una causa di giustificazione, dall'art. 9, comma 1 lett. a della stessa legge;
l'immediato avviso orale al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e la trasmissione allo stesso pubblico ministero di un motivato "rapporto" entro le successive quarantotto ore previsti dal comma 6 dell'art. 9 della legge in questione, vale poi ad assicurare la piena conoscenza e il pieno controllo, da parte dell' Organo che dirige le indagini, della vicenda omissiva e del ritardo così debitamente e tempestivamente segnalati.
3. In conclusione, quindi, va affermato che la Guardia di Finanza del Gruppo Malpensa era pienamente legittimata a disporre il ritardo dell'arresto del IA, arresto poi materialmente avvenuto, come si è visto, il giorno 25 ottobre 2016 ad ore 14.30, con pieno rispetto, quindi, del termine di ventiquattro ore di cui all'art. 386, comma 3 cod. proc. pen., dato che il IA è stato posto a disposizione del Pubblico ministero alle ore 18.45 dello stesso 25 ottobre;
l'arresto stesso va pertanto convalidato in questa sede in quanto legittimamente avvenuto. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto convalida l'arresto in flagranza legittimamente eseguito;
dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio. Così deciso il 4 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico CARCANC Maurizio GIANESINI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 2 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pier Espositof 4