Sentenza 28 febbraio 2017
Massime • 2
È configurabile il concorso formale tra il reato di corruzione e quello di turbata libertà degli incanti atteso che tali fattispecie criminose tutelano differenti beni giuridici: il primo protegge l'interesse dell'Amministrazione alla fedeltà e all'onestà dei funzionari e, dunque, i principi di corretto funzionamento, buon andamento e imparzialità nell'amministrazione della cosa pubblica; il secondo protegge la libertà di partecipazione alla gara e la regolarità formale e sostanziale del suo svolgimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza custodiale, emessa per i reati corruzione e turbata liberta degli incanti, in relazione ad un accordo illecito intercorso tra il pubblico ufficiale ed il legale rappresentante di una società avente ad oggetto la promessa del primo di favorire la seconda, anche attraverso la fraudolenta sostituzione della proposta tecnica presentata da quest'ultima con altra più adeguata agli standard di gara, nell'aggiudicazione di una gara di appalto in cambio del versamento di importi in denaro già corrisposti e dell'impegno di corrispondere ulteriori somme e utilità).
In tema di delitti di corruzione, l'"atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di corruzione propria, in concorso con quello di turbata libertà degli incanti, nella condotta del pubblico ufficiale che, al fine di favorire l'aggiudicazione di una gara di appalto ad una società, in cambio del versamento di importi in denaro già corrisposti e dell'impegno di corrispondere ulteriori somme e utilità, si era impegnato anche a sostituire fraudolentemente la proposta tecnica presentata da quest'ultima con altra più adeguata agli standard di gara).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2017, n. 17586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17586 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2017 |
Testo completo
17586-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.521 Domenico Carcano Emilia Anna Giordano CC 28/02/2017- Ersilia Calvanese R.G.N. 00491/2017 Laura Scalia Antonio Corbo ->Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AS EN, nato a [...] il [...];
2. Di UA NN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2016 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avvocati Luca Balistreri per il Di UA e Salvatore Maggio per il AS, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 6 ottobre 2016, il Tribunale di Taranto, pronunciando sulle istanze di riesame presentate nell'interesse di EN AS e NN Di UA, ha confermato il provvedimento con cui il GiudiceАл per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei medesimi AS e Di UA per i reati di corruzione aggravata, continuata e in concorso tra loro e con altri per atto contrario ai doveri di ufficio e di turbata libertà degli incanti continuata e in concorso tra loro e con altri, in riferimento a condotte poste in essere fino al settembre 2016, ravvisata la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove e del pericolo di reiterazione. La contestazione di corruzione ha ad oggetto l'accordo illecito tra il Di UA, capitano di vascello e direttore di "Maricommi" della Marina Militare di Taranto, e il AS, legale rappresentante della "TEOMA Soc. Coop. a r.l.", accordo avente ad oggetto la promessa del primo di favorire, con l'ausilio di FR LA, tenente di vascello e capo dell'ufficio contratti della medesima amministrazione, l'impresa appena indicata nel procedimento di aggiudicazione della gara di appalto, del'importo di 11.304.000,00 euro, per il servizio di sanificazione e pulizia delle strutture della Marina Militare di Taranto per il quadriennio 2016-2019, in cambio del versamento di importi in denaro effettivamente corrisposti per 12.500,00 euro in due soluzioni e dell'impegno alla corresponsione di ulteriori somme ed utilità. La contestazione di turbata libertà degli incanti si caratterizza anche per la fraudolenta sostituzione della proposta tecnica originariamente presentata da "TEOMA Soc. Coop. a r.l." con altra più adeguata agli standard di gara.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato Salvatore Maggio, quale difensore di fiducia del AS, e l'avvocato Luca Balistreri, quale difensore di fiducia del Di UA.
3. Il ricorso presentato nell'interesse del AS è articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che la motivazione dell'ordinanza impugnata è meramente apparente e non tiene conto delle argomentazioni e degli elementi prodotti dalla difesa in sede di udienza camerale davanti al tribunale del riesame. Si aggiunge, inoltre, che gli elementi a carico consistono essenzialmente in alcune conversazioni intercettate, non confermate da riscontri obiettivi. Si osserva poi che il rinvenimento e sequestro della somma di euro 2.500,00 nella disponibilità del Di UA e di tre CD rom contenenti la proposta tecnica presentata dal AS per conto della "TEOMA Soc. Coop. a r.l." non hanno valore concludente,Ал 2 così come le conversazioni relative ad una precedente consegna di 10.000,00 euro: la somma di 2.500.00 euro proveniva non dal AS, ma da altro imprenditore interessato alla gara, BR Vitantonio;
la richiesta dei CD rom al fine di sostituire l'originaria proposta tecnica per l'appalto, come risulta da conversazioni intercettate tra il Di UA e la LA, era un mero stratagemma funzionale ad ingannare il AS, e fargli credere che vi era la volontà di favorirlo;
la somma di 10.000,00 euro, come avevano concordemente dichiarato il Di UA ed il AS nei loro interrogatori di garanzia, costituiva prezzo anticipato dal secondo al primo per la vendita di una vecchia Porsche, in attesa che l'imprenditore procedesse all'alienazione del veicolo. Si rileva, infine, che le dazioni, ove ritenute illecite, costituirebbero un elemento integrativo del reato di turbata libertà degli incanti: attesa la lettera dell'art. 353 cod. pen., in realtà, la corruzione costituisce una modalità per realizzare il reato di turbata libertà degli incanti ed inoltre l'azione di sostituzione dell'offerta è condotta materiale che non è prerogativa delle funzioni del pubblico ufficiale.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce, quanto al pericolo di reiterazione, che il AS è persona incensurata, che i carichi pendenti a lui riferiti (truffa, falso e reati edilizi) riguardano vicende del tutto eterogenee, che l'ordinanza non ha dato adeguato significato alle dimissioni rassegnate dal ricorrente in riferimento alla carica di amministratore della "TEOMA Soc. Coop. a r.l.", e che al medesimo non è addebitata alcuna partecipazione al reato di associazione per delinquere. Si deduce, poi, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, che gli elementi di prova acquisiti sono tutti atti irripetibili (conversazioni intercettate, perquisizioni e sequestri) e quindi non "inquinabili", e che, inoltre, l'attività di indebita interferenza sulle fonti di prova è ancor più da escludere in considerazione delle indicate dimissioni.
3.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della necessità della misura della custodia in carcere. Si deduce che l'esigenza della misura custodiale carceraria è motivata con formule di stile, che il AS risulta coinvolto nell'illecito in ordine ad una sola gara e per un solo appalto, e che ogni eventuale esigenza cautelare potrebbe essere fronteggiata anche con gli arresti domiciliari, anche in considerazione dell'incensuratezza del ricorrente, dell'assenza di carichi pendenti pertinenti o perAu 3 evasione e delle sue dimissioni dalla carica societaria costituente l'occasione per i fatti in contestazione.
4. Il ricorso presentato nell'interesse del Di UA è formulato in un unico e complesso motivo, preceduto da una premessa, nella quale si rammenta che il Tribunale ha dichiarato inutilizzabili le conversazioni intercettate mediante il cd. agente intrusore o captatore informatico attivato mediante virus elettronico inviato sul dispositivo cellulare in uso al ricorrente, per la mancata trasposizione su supporto magnetico dei brogliacci della Guardia di Finanza, come specificamente richiesto dalla difesa. Il motivo, in sintesi, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità delle intercettazioni ambientali, alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai due reati in contestazione, alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento probatorio, ed alla ritenuta necessità della misura della custodia in carcere. Si deduce, quanto alle intercettazioni, che le stesse sono avvenute attraverso l'utilizzazione di impianti esterni alla Procura, il cui impiego è stato autorizzato sulla base di una motivazione meramente apparente, ed in difetto di attestazione della segreteria della Procura dell'impossibilità di ricorrere a strumenti interni all'ufficio. Si rileva, inoltre, che il captatore informatico è stato utilizzato anche in luoghi diversi da quelli oggetto di specifica autorizzazione, e che i reati per cui si procede non sono reati di criminalità organizzata, non essendo contestato nel provvedimento impugnato neanche l'art. 416 cod. pen. Si deduce, poi, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, che, eliminati gli elementi desumibili dall'attività di intercettazione eseguita mediante il captatore informatico, residuano dati inidonei per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. In particolare, per ciò che concerne la corruzione, la dazione della somma di 10.000,00 euro dal AS al Di UA è stata giustificata concordemente da entrambi come corrispettivo anticipato per la vendita di un'autovettura Porsche, mentre la somma di 2.500,00 euro proveniva da un terzo, tale BR Vitantonio, totalmente estraneo all'appalto, ed era stata versata probabilmente per ingraziarsi genericamente la benevolenza del militare. Per ciò che attiene alla turbata libertà degli incanti, l'accertata disponibilità, da parte del AS, all'atto dell'arresto in flagranza, dei tre CD rom contenenti la proposta tecnica della società "TEOMA Soc. Coop. a r.l." per l'appalto del servizio di pulizia e sanificazione dei locali della Marina Militare per quadriennio 2016- 2019 e la diversità della proposta contenuta nei supporti in sequestro rispetto aM 4 quella depositata, ad avviso del ricorrente, non sono circostanze concludenti, poiché per l'aggiudicazione del contratto era necessaria una valutazione dell'apposita Commissione;
non è configurabile nemmeno il tentativo, perché le dichiarazioni della coindagata LA non indicano nel Di UA la persona che aveva preordinato lo sostituzione dei plichi. Si deduce, quindi, quanto alle esigenze cautelari, che il pericolo di reiterazione non può essere fondato su un precedente per truffa militare risalente nel tempo, o dalle modalità del fatto: occorrerebbe considerare che il Di UA è stato sospeso dal servizio con provvedimento amministrativo ed ha presentato domanda di cessazione dal servizio permanente, sicché egli non può essere più presente sul posto di lavoro. Si rileva, inoltre, che anche il pericolo di inquinamento delle prove è venuto meno per la sospensione dal servizio, che preclude al ricorrente sia di impartire ordini, sia di accedere agli uffici dell'amministrazione. Si deduce, infine, quanto alla necessità della custodia in carcere, che potrebbe essere sufficiente la misura degli arresti domiciliari in Catania, presso l'abitazione dei genitori, con divieto di comunicare con altre persone e con l'imposizione del braccialetto elettronico.
5. In prossimità dell'udienza camerale sono pervenute comunicazioni attestanti che, nei confronti di entrambi i ricorrenti, è stata disposta la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati per le ragioni di seguito precisate. Per ragioni di linearità espositiva, si affronteranno dapprima le questioni afferenti alla sussistenza della gravità indiziaria dei reati in contestazione, quindi quelle riguardanti le esigenze cautelari.
2. In via preliminare, occorre premettere che le questioni dedotte con riferimento alla legittimità delle intercettazioni di conversazioni sollevate dalla difesa del Di UA sono inammissibili per difetto di interesse del ricorrente. Invero, l'ordinanza impugnata ha espressamente escluso l'utilizzo delle conversazioni intercettate nei confronti del Di UA per la mancata messa disposizione della sua difesa delle relative trascrizioni, sebbene tempestivamente richieste. Posta questa premessa, diventa ininfluente ai fini della presenteAn decisione, e quindi non supportata da un concreto interesse, la censura, formulata unicamente nel ricorso dell'ufficiale di marina, avverso la enunciazione del Tribunale del riesame secondo cui le attività di intercettazione debbono ritenersi legittimamente svolte.
3. Le doglianze concernenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e di turbata libertà degli incanti, esposte nel primo motivo del ricorso del AS, e nella seconda parte dell'unico motivo di ricorso del Di UA, rappresentano l'assenza di indizi idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo corruttivo, stante l'equivocità degli elementi addotti anche alla luce delle spiegazioni fornite dagli indagati. Il AS, inoltre, deduce che, anche a voler ritenere sussistente il quadro indiziario evocato dai giudici di merito, l'unico reato configurabile sarebbe quello di cui all'art. 353 cod. pen.
4. Per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti, il Tribunale, in ragione della ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del solo Di UA, ricostruisce in modo distinto per i due ricorrenti il quadro indiziario: in prima battuta, la vicenda è delineata senza tenere conto degli elementi acquisiti mediante le intercettazioni;
in un secondo momento, sono evidenziati, ai fini della valutazione della sola posizione del AS, gli ulteriori dati emergenti dalle attività di captazione.
4.1. Nella ricostruzione, per così dire, di "base", il Tribunale osserva che: a) all'atto dell'arresto in flagranza dei due ricorrenti, furono trovati indosso al Di UA un plico sigillato contenente 2.500,00 euro e indosso al AS tre CD rom contenti la proposta tecnica presentata dalla società "TEOMA Soc. Coop. a r.l." in riferimento all'appalto per il servizio di sanificazione e pulizia delle strutture della Marina Militare di Taranto per il quadriennio 2016-2019; b) i due furono arrestati in una casa privata nella disponibilità dell'imprenditore; c) le successive indagini consentirono di accertare che la proposta tecnica contenuta nei tre CD rom sequestrati era diversa per contenuto e numero di pagine da quella depositata presso l'ufficio contratti;
d) negli interrogatori di convalida, il AS ha riferito che nell'incontro si discusse dell'appalto, che egli consegnò il plico al Di UA senza conoscerne il contenuto, e non ha fornito alcuna giustificazione relativa al possesso dei tre CD rom, mentre il Di UA ha ammesso di aver ricevuto il plico e di aver consegnato al AS i tre CD rom, ed ha aggiunto che l'incontro era stato concordato per tali consegne e seguiva ad un precedente incontro dell'1 settembre 2016, nel corso del quale si era discusso di "migliorare" il progetto tecnico della società "TEOMA Soc. Coop. a r.l.", ma Ал 6 non ha indicato le ragioni che lo inducevano a favorire tale società; e) sempre negli interrogatori di convalida, i due ricorrenti hanno concordemente ricostruito la consegna, in precedenza, di altri 10.000,00 euro dal AS al Di UA, quale anticipo corrisposto dall'imprenditore all'ufficiale per la futura vendita di un'automobile dell'ufficiale; f) il tenente di vascello FR LA, preposta all'ufficio contratti per incarico del Di UA, e che per questa incombenza aveva la materiale disponibilità delle proposte depositate per la gara in questione, ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio cui è stata sottoposta, che, nell'incontro dell'1 settembre 2016, svoltosi in presenza sua, del AS, e del Di UA, in una casa nella disponibilità di quest'ultimo, si era concordato, per favorire l'aggiudicazione dell'appalto alla "TEOMA Soc. Coop. a r.l.", e su sua indicazione, di sostituire la proposta tecnica già depositata da questa società con altra proposta maggiormente rispondente agli standard di gara e che fu individuata in quella formulata dalla società "ASTRA", diretta concorrente nella procedura, intervenendo sui CD rom già consegnati. Sulla base di questi elementi, l'ordinanza impugnata conclude nel senso di ritenere provato che la dazione della somma di 2.500,00 euro dal AS al Di UA deve essere considerata come il corrispettivo, o parte del corrispettivo, versato in cambio di condotte volte a favorire la società del primo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di sanificazione e pulizia e che si sono estrinsecate, quanto meno, nella sostituzione della proposta tecnica presentata da "TEOMA Soc. Coop. a r.l.". In particolare, vengono indicati come decisivi due dati: la contestualità dello scambio del plico contenente la somma in contanti per 2.500,00 euro con la proposta tecnica restituita dal militare all'imprenditore; le dichiarazioni rese da FR LA sugli accordi che avevano preceduto lo scambio appena descritto.
4.2. Nella ricostruzione "arricchita", il Tribunale aggiunge, in particolare, che: a) nella conversazione tra presenti intercorsa in data 1 settembre 2016 tra il Di UA, il AS e la LA, i tre concordarono di sostituire il progetto tecnico della "TEOMA Soc. Coop. a r.l." con quello della concorrente "ASTRA", essendo quest'ultima maggiormente rispondente ai parametri di gara, e di affidare tale compito proprio alla LA, ipotizzandosi, inoltre, di ostacolare la seconda società, la quale a quel punto avrebbe avuto una proposta pressoché identica a quella da favorire, con il ricorso al sistema della segnalazione di "anomalie"; b) nella conversazione tra presenti intercorsa tra il Di UA ed il AS il 7 settembre 2016, si era nuovamente parlato della sostituzione della proposta tecnica della "TEOMA Soc. Coop. a r.l."; c) nella conversazione tra presenti del 26 luglio 2016 intercorsa tra il Di UA e la sua compagna, EN 7 "M Corina Boicea, il primo riferiva alla donna di aver ricevuto dal AS il libretto di un'autovettura e la somma di 10.000,00 euro, pronunciando frasi dalle quali non risultava che l'ufficiale fosse interessato a vendere un'autovettura e fosse, invece, "entusiasta" di aver ricevuto il denaro;
d) in due conversazioni del 12 e del 14 settembre 2016 intercorse tra il Di UA e la Boicea, si parla dell'incontro per la consegna di denaro, proveniente, a detta del AS, da altro imprenditore concorrente per la medesima gara d'appalto per il servizio di sanificazione e pulizia, tale BR Vitantonio;
e) nella conversazione intercorsa il 14 settembre 2016 tra il Di UA ed il AS, immediatamente prima dell'arresto, il primo dice al secondo di avergli portato i 3 CD rom poi sequestrati dalla polizia giudiziaria. Alla luce degli ulteriori dati esposti, l'ordinanza impugnata ritiene che il quadro di gravità indiziaria risulta rafforzato e che, anzi, diventa completamente inattendibile la spiegazione offerta dai due ricorrenti in ordine alla dazione di 10.000,00 euro, effettuata a fine luglio 2016 dal AS al Di UA, sicché esce definitivamente rafforzata l'ipotesi secondo cui la "tangente" era costituita almeno da 12.500,00 euro.
4.3. Le conclusioni raggiunte dal Tribunale risultano immuni da vizi. In particolare, la tesi della difesa del AS, secondo cui gli elementi non sono concludenti, si basa su un'alternativa ricostruzione delle risultanze istruttorie inammissibile in sede di giudizio di legittimità, dove possono solo essere evidenziate la lacuna o l'incongruenza logica della valutazione del giudice di merito o il travisamento della (singola fonte di) prova. Affermare che il AS non era consapevole del contenuto della busta da lui consegnata al Di UA, e contenente contante per 2.500,00 euro, oppure che la consegna dei tre CD rom era un mero stratagemma per ingannarlo, o, ancora, che erano credibili le convergenti affermazioni dei ricorrenti in ordine alla ragione del versamento della somma di 10.000,00 euro, invero, sono enunciazioni che propongono una diversa lettura del materiale acquisito agli atti di indagine, ma che certamente non evidenziano vizi logici o giuridici. Lo stesso deve dirsi con riferimento alle argomentazioni svolte dalla difesa del Di UA, almeno avendo riguardo allo scambio tra la somma di 2.500,00 euro ed i tre CD rom. La contestualità dello scambio e le dichiarazioni della tenente LA sono sicuramente elementi congruenti rispetto alla conclusione della sussistenza di un accordo corruttivo tra i due;
del tutto generica, invece, e quindi inidonea ad evidenziare vizi logici, è l'affermazione del Di UA secondo cui il denaro proveniva dall'imprenditore BR Vitantonio, comunque interessato allo svolgimento della gara, e gli era stato rimesso per una generica captatio benevolentiae. L'asserzione secondo cui la sostituzione della proposta tecnica "Al della "TEOMA Soc. Coop. a r.l." non sarebbe circostanza concludente, perché per 8 l'aggiudicazione del contratto era comunque necessaria la valutazione di apposita Commissione e perché l'idea di procedere a tale operazione non era stata del Di UA, non è certamente dirimente: l'ordinanza ha sottolineato che, come ammesso dall'ufficiale, la consegna dei supporti informativi era funzionale proprio a migliorare la posizione della ditta del AS, e a favorire l'aggiudicazione della gara alla stessa;
in ogni caso, poi, la condotta di restituire i CD a procedura in corso era certamente attività illegale ed in stridente contrasto con il dovere di rispettare le regole proprie dello svolgimento di una gara pubblica.
5. Resta da precisare, in risposta all'ultima parte del primo motivo del ricorso del AS, che le dazioni illecite dallo stesso corrisposte in cambio delle condotte del Di UA dirette a favorire illegalmente la società "TEOMA Soc. Coop. a r.l." mediante violazione delle regole disciplinanti il regolare svolgimento della gara pubblica, integrano gli estremi sia del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio sia del reato di turbata libertà degli incanti. Come già rilevato nell'ordinanza impugnata, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare espressamente che «Il reato di corruzione concorre formalmente con quello di turbata libertà degli incanti. Diversa è l'oggettività giuridica dei due reati: con il primo, s'intende proteggere l'interesse dell'Amministrazione alla fedeltà e all'onestà dei suoi funzionari e, quindi, i principi di corretto funzionamento, buon andamento e imparzialità nell'attività di amministrazione della cosa pubblica, posto che le indebite retribuzioni percepite o delle quali è accettata la promessa diffondono tra i cittadini la sfiducia nei pubblici poteri;
con il secondo, s'intende proteggere la libertà di partecipazione alla gara, la regolarità formale e sostanziale dello svolgimento della medesima, senza influenzarne o alterarne il risultato e compromettere il principio della libera concorrenza. In sostanza, la norma incriminatrice di cui all'art. 319 c.p. non esaurisce l'intero disvalore del fatto e non assorbe in sé anche il profilo relativo alla turbata libertà della gara.» (così, testualmente, in motivazione, Sez. 6, n. 27070 del 16/02/2010, Amore, mass. per altro). L'opzione interpretativa prospettata nel ricorso, secondo cui la dazione di un'utilità illecita per l'attività materiale di sostituzione materiale dell'offerta tecnica integrerebbe unicamente il reato di cui all'art. 353 cod. pen., trascura, da un lato, che anche il compimento di atti materiali può essere oggetto del patto corruttivo (cfr., in questo senso, ad esempio, Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258040 nonché Sez. 6, n. 5843 del 13/12/1989, dep. 1990, Zampini, Rv. 184112), e, dall'altro, che è presente nel sistema un significativo riferimento normativo a supporto della soluzione accolta nella ordinanza 9 Ал impugnata. Invero, l'art. 319-bis, prevede una aggravante speciale per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio se il fatto «ha per oggetto [...] la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene [...]». In considerazione di questo dato, non può non rilevarsi la scarsa plausibilità, da un punto di vista della coerenza del sistema, di un'opzione ermeneutica per effetto della quale il legislatore prevederebbe una pena più severa per la specifica ipotesi di corruzione avente ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione a cui il pubblico ufficiale appartiene, e, però, per l'ipotesi in cui l'illecita dazione costituisca il compenso al pubblico agente per interferire o aver interferito nella procedura relativa a quelli che tra questi contratti sono preceduti da una gara pubblica, e che, generalmente, sono di maggior importanza economica, ritaglierebbe una sottofattispecie sottoposta alla di gran lunga più lieve disciplina sanzionatoria di cui all'art. 353 cod. pen.
6. Relativamente al profilo delle esigenze cautelari, entrambi i ricorsi contestano, in primo luogo, l'esistenza di pericoli da fronteggiare mediante misure interinali e, in secondo luogo, la necessità dell'adozione della custodia in carcere. Tuttavia, l'esame di questo secondo aspetto delle doglianze in materia cautelare è ormai reso superfluo dalla sostituzione, sia per il Di UA, sia per il AS, della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. Né le difese hanno sollevato il tema relativo alla idoneità, adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze cautelari eventualmente ravvisate. Il Di UA assume, in particolare, che il pericolo di reiterazione non può essere desunto da una risalente condanna per truffa militare o dalle modalità dei fatti in contestazione, in quanto egli è sospeso dal servizio con provvedimento amministrativo ed ha fatto domanda di cessazione dal servizio permanente, e che il pericolo di inquinamento probatorio deve ritenersi escluso proprio in ragione della sospensione dal servizio, che gli preclude ogni accesso all'ufficio. Il AS, dal canto suo, contesta l'esistenza del pericolo di reiterazione richiamando lo stato di incensuratezza, l'inconferenza dei carichi pendenti, la dismissione di ogni carica societaria, e l'episodicità del fatto in contestazione, nonché la configurabilità del pericolo di inquinamento probatorio sottolineando sia la sua cessazione da ogni carica societaria, sia la natura di atti irripetibili di gran parte delle fonti di prova. L'ordinanza impugnata, in relazione al pericolo di reiterazione, evidenzia, che questo è desumibile dalla negativa personalità degli indagati (Di UA è gravato di un precedente per truffa militare, mentre il AS ha carichi"M 10 pendenti per falso, reati edilizi e truffa), dalle modalità delle condotte illecite (indicative di un'assoluta proclività a commettere a fare mercimonio delle pubbliche funzioni), dalla estrema prossimità delle stesse all'adozione del provvedimento coercitivo, dal ruolo dei due ricorrenti l'uno nella Pubblica Amministrazione e l'altro nella sua impresa, della quantità e rilevanza dei contratti da gestire da parte dell'ente pubblico diretto dal Di UA (il solo contratto in contestazione attiene ad un importo superiore ad 11.000.000,00 di euro), dall'insensibilità alle vicende assai prossime che avevano portato all'emissione di misure cautelari nei confronti dei predecessori del UA per fatti di concussione continuata. La medesima decisione, poi, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, rileva che questo si evince dall'inserimento dell'episodio in questione in un ben più vasto sistema, tutto da approfondire, anche in relazione alle complicità vantate dagli indagati, e dalla assenza di remore, da parte di questi ultimi, nel ricorrere a stratagemmi per "mascherare" l'illiceità delle dazioni di denaro. La motivazione addotta dai giudici del riesame risulta immune da vizi sia con riferimento al pericolo di reiterazione di reati delle stessa specie di quelli per cui si procede, sia in relazione al pericolo di inquinamento probatorio. Gli argomenti esposti nei ricorsi, e in particolare quello della dismissione delle cariche pubbliche o societarie, non sono decisivi;
in particolare, l'episodio posto a base del titolo restrittivo evidenzia l'attitudine del Di UA ad avvalersi di condotte illecite di altri pubblici ufficiali, mentre la cessazione dalle cariche formali di una società non significa certo perdita di influenza sulla stessa e sulle sue strategie (imprenditoriali e non).
7. Alla infondatezza delle censure proposte segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 28 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente factor work Antonio Corbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 APR 2017 IL FUNZIONARIO STUDIZIARIO M DI CAS E R P Para E the U S