Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
Ai fini della regolarità della notifica di atti destinati al latitante, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., mediante consegna di copia al difensore, non rileva la mancata attestazione, nella relata di notifica, che detta consegna è stata effettuata al difensore non in quanto tale ma nella veste di rappresentante ad ogni effetto del latitante. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso, in tema di riesame, che la procedura ex art. 165 cod. proc. pen. richieda un'espressa notifica allo stesso latitante, se pur con la consegna dell'atto al difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2008, n. 15691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15691 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno Presidente del 05/02/2008
Dott. AGRÒ ON Stefano Consigliere SENTENZA
Dott. MILO Nicola Consigliere N. 00375
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico Consigliere N. 032763/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OV ON N. IL 01/04/1972;
avverso ORDINANZA del 03/08/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Ritenuto che ON VA impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata l'applicazione della misura cautelare in carcere dopo la sua condanna in primo grado per il delitto di estorsione pluriaggravato anche per avere agevolato l'associazione di stampo camorristico;
che il Tribunale ha ritenuto che, una volta intervenuta condanna in primo rado, non possono essere rivalutati i gravi indizi di colpevolezza, bensì solo le esigenze cautelari;
che il reato per il quale VA è stato condannato impone la custodia cautelare in carcere sempre che non risultino dagli atti elementi in base ai quali possa ritenersi rescisso il legame con l'organizzazione criminale di riferimento;
che nella fattispecie concreta non vi sono elementi per stuprare la presunzione di pericolosità, e non può essere apprezzato a tal fine il mero decorso del tempo;
che il ricorrente deduce la violazione di legge, in quanto la notifica all'imputato latitante non può essere effettuata con la mera notifica al difensore di fiducia, bensì mediante una notifica all'imputato presso il difensore;
che l'ordinanza emessa contestualmente alla sentenza di primo grado di condanna non preclude la rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza;
che, quanto alle esigenze cautelari non appare sufficiente la motivazione del giudice del riesame che fa mero riferimento al titolo del reato, inoltre la presunzione di pericolosità posta dall'art.275 c.p.p., comma 3 opera solo nel caso di applicazione ab origine della misura carceraria e non per il ripristino, la revoca o la sostituzione della stessa;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 delle questioni poste.
Considerato che, questa Corte si è espressa nel senso, condiviso dal Collegio, che ai fini della regolarità della notifica di atti destinati al latitante, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 165 c.p.p., mediante consegna di copie al difensore, non rileva la mancata attestazione, nella relata di notifica, che detta consegna è stata effettuata al difensore non in quanto tale ma nella veste di rappresentante a ogni effetto del latitante (Sez. 1^, 3 marzo 1999, dep. 28 aprile 1999, n. 5428);
che, pertanto, la notifica della fissazione dell'udienza per la trattazione del riesame è assolutamente regolare;
che il giudice del riesame si è attenuto al principio di diritto enunciato più volte da questa Corte secondo cui, qualora venga disposta una misura cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna, è sufficiente a integrare il requisito dell'ordinanza applicativa richiesto dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), l'indicazione del titolo giuridico delle imputazioni per le quali la condanna è intervenuta, in considerazione della possibilità di completa identificazione da parte degli imputati dei fatti oggetto delle imputazioni, di cui sono a piena conoscenza a seguito del contraddittorio dibattimentale e della decisione adottata all'esito di esso;
e che parimenti l'obbligo motivazionale in ordine agli indizi di colpevolezza, anche con riferimento agli elementi favorevoli, può dirsi soddisfatto con la semplice esposizione degli elementi di prova a carico, senza che sia rinnovata la loro valutazione critica, la quale, successivamente all'emanazione della sentenza e per effetto di essa, deve anzi ritenersi preclusa fin dal momento in cui è stata data pubblica lettura del dispositivo e prima ancora del deposito della motivazione, discendendo direttamente il predetto effetto preclusivo dall'intervenuta decisione sulla "notitia criminis" (Sez. 6^, 12 marzo 2003, dep. 21 luglio, n. 30580); che, anche con riferimento all'operatività della presunzione posta dall'art. 275 c.p.p., comma 3, il giudice del riesame si è attenuto al principio di diritto più volte enunciato da questa Corte secondo cui la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sè fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura cautelare personale non preclusa da un giudicato cautelare formatosi prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativo a uno dei reati di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia cautelare in carcere (Sez. 6^, 12 marzo 2003, dep. 21 luglio 2003, n. 30582; Sez. 1^, 24 aprile 2003, dep. 18 luglio 2003, n. 30298);
che l'ultima questione relativa agli elementi per superare la presunzione posta dall'art. 275 c.p.p., comma 3 è stata risolta correttamente nel senso che il mero decorso del tempo non è elemento di per sè solo idoneo per ritenere superata la presunzione de qua, in quanto ciò che rileva è la presenza di elementi concreti che escludano la persistenza del vincolo associativo e, in ogni caso, il venire meno di collegamenti criminali nel cui contesto si è verificata e ed è risultata espressione la condotta criminosa oggetto dell'imputazione;
che il ricorso è, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché quello della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008