Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, quando la misura personale sia divenuta definitiva e posta in esecuzione, il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del sottoposto non può avere alcuna influenza in ordine alla confisca disposta nell'ambito di tale procedimento, essendo irrilevante la circostanza che la misura di prevenzione patrimoniale diventi definitiva a notevole distanza di tempo dalla sua adozione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2012, n. 5022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5022 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 12/01/2012
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 39
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 26526/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NC, NO LO, RI RO, RI BI e RI TE;
avverso il decreto emesso il 28 febbraio 2002 (depositato l'1 dicembre 2010) dalla Corte d'appello di Caltanissetta;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Tito Garribba;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost.Procuratore Generale Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto del 28 febbraio 2002 la Corte d'appello di Caltanissetta, parzialmente riformando il provvedimento 16.6.2000 del Tribunale locale, disponeva il sequestro e la confisca di alcuni beni immobili intestati parte a RI NC, indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, parte alla moglie LI LO e ai figli RO, BI e TE.
Contro detto decreto ricorrono per cassazione RI NC e i sunnominati congiunti, che, con motivi perfettamente uguali, denunciano violazione di legge:
1. per erronea valutazione sulla sproporzione di valore degli immobili acquistati rispetto alle risorse disponibili e sul reimpiego delle somme provenienti dalla vendita dei beni ritenuti illeciti;
2. per omesso accertamento del requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto;
3. per omessa spedizione ai familiari del proposto dell'avviso dei procedimenti di primo e secondo grado.
2. In ordine al primo motivo che prospetta un vizio di motivazione, si deve rammentare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 4, comma 11, richiamato dalla L. n. 575 del 1965, art. 3
ter, comma 2, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi soltanto denunciare, ai sensi del cit. articolo, lett. c), la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo - imposto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, - di provvedere con decreto motivato.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha fornito una diffusa, analitica, puntuale motivazione delle ragioni poste a sostegno della confisca, mentre le censure dedotte si limitano a contestare la congruità di talune valutazioni compiute sul valore dei beni confiscati. Si tratta dunque di censure non consentite nel giudizio di legittimità e quindi inammissibili.
In ordine al secondo motivo, premesso che il giudizio di attualità della pericolosità sociale va ancorato al momento in cui viene adottato il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, si osserva che la Corte d'appello ha validamente richiamato il decreto irrevocabile, emesso il 6.5.1998, con cui il Tribunale aveva applicato a RI NC la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, quale indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso. Tale misura era in corso di esecuzione al momento in cui fu emesso il decreto oggi impugnato e tale circostanza rende palese che la misura di prevenzione patrimoniale è intervenuta quando la pericolosità sociale era ancora attuale.
È poi irrilevante che la misura di prevenzione patrimoniale diventi definitiva a notevole distanza di tempo dalla sua adozione, allorquando la pericolosità sociale potrebbe essere cessata. Infatti, nell'insegnamento consolidato di questa Corte, una volta divenuta definitiva e posta in esecuzione la misura personale, quella patrimoniale fa sì che i beni di pertinenza del sottoposto siano considerati pericolosi per se stessi, in quanto possibile strumento di sviluppo dell'attività criminosa, per cui non è possibile eccepire a posteriori l'inesistenza pregressa o sopravvenuta della pericolosità sociale, al fine di evitare l'applicazione delle misure patrimoniali (Sez. U., n. 18 del 3.7.1996, Simonelli, rv 205262; Sez. 2, n. 12541 del 14.2.1997, Nobile, rv 207317; Sez. 1, n. 7636 del 24.1.2006, Gremito, rv 233696). In ordine al terzo motivo, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare:
- che l'omessa citazione del terzo, riguardi essa l'intero procedimento o un grado soltanto, non determina la nullità del procedimento medesimo;
- che il terzo, a tutela del suo diritto, ha la facoltà di proporre incidente di esecuzione per contestare la legittimità della misura patrimoniale che colpisce i beni a lui intestati, ritenuti nella disponibilità del proposto.
Infatti parti necessarie del procedimento di prevenzione sono il pubblico ministero e il proposto, sicché il terzo, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, non si pone sullo stesso piano del soggetto a cui può essere applicata la misura. Ne consegue che la mancata citazione dello stesso non comporta la nullità del procedimento e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la sua facoltà di esercitare il diritto di difesa - quale estraneo assoggettato di riflesso all'esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto - con l'incidente di esecuzione e, eventualmente, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che ha deliberato sull'incidente (v. Cass., Sez. 2, 17.10.2002 n. 40880, Ferdico;
Sez. 6, 2.3.1999 n. 803, Morabito, rv 214780).
I ricorsi sono dunque inammissibili perché propongono motivi non consentiti o manifestamente infondati. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille per ciascuno alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012