Sentenza 24 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto, non può avere influenza alcuna in ordine alla confisca disposta nell'ambito del procedimento. Diversamente, ove in sede di impugnazione, si accerti che la condizione di pericolosità non esisteva al momento dell'applicazione di dette misure, detto accertamento travolge anche la confisca per difetto dei presupposti che ne legittimavano "ab initio" l'adozione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2006, n. 7636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7636 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 24/01/006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 246
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 33786/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Gremito Aniello, n. il 8 dicembre 1957;
contro il decreto 24 febbraio 2005 della Corte d'Appello di Napoli;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Gioacchino Izzo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1. Con decreto 11 febbraio 2004 il Tribunale di Napoli ha applicato a Gremito Aniello la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni e quella della confisca di un appartamento sito in OL (intestato alla moglie del predetto, ma ritenuto nella sua disponibilità e provento delle sue attività illecite). In parziale accoglimento dell'appello la Corte di Appello di Napoli, con decreto 24 febbraio 2005, ha revocato la sorveglianza speciale e confermato la misura patrimoniale. Ha osservato la Corte che: a1) la pericolosità del Gremito non presenta il necessario requisito della attualità posto che gli elementi che la dimostrano si fermano al 1998; a2) pur in questa situazione si impone, invece, la conferma della confisca siccome "relativa a beni acquisiti attraverso la pregressa attività illecita" e, per sua natura, destinata a conservare la sua efficacia anche quando la misura di prevenzione personale venga revocata prima della definitività del provvedimento ablatorio.
Ha proposto ricorso il Gremito deducendo errore di diritto, in quanto la revoca della misura personale, anche per ragioni sopravvenute, comporta necessariamente la revoca della confisca. Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
3. Il principio di diritto evocato dalla Corte Territoriale esige una precisazione.
La necessaria connessione - L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, comma 2, 3 e 6, - della misura di prevenzione patrimoniale con quella personale comporta che, anche per la prima, l'applicazione è subordinata all'esistenza di una condizione di pericolosità in atto (giurisprudenza pacifica, sin da Cass., sez. 1^, 9 febbraio - 9 marzo 1989, Nicoletti, riv. n. 180727, secondo cui "condizione necessaria per l'applicazione delle misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, è la pericolosità per la sicurezza pubblica, che deve essere connotata dal requisito dell'attualità, essendo evidente che irrilevanti sarebbero le pregresse manifestazioni antisociali del proposto ove non ricorressero, al momento del giudizio concernente l'applicazione di esse, quei sintomi indicativi della persistenza di una condotta di vita tale da legittimare, tramite l'inflizione delle misure personali, una particolare vigilanza degli organi di pubblica sicurezza, e tramite l'adozione di quelle coercitive reali, la recisione del legame tra il soggetto e il suo patrimonio, dal legislatore considerato come lo scopo, sotto il profilo dell'accumulo della ricchezza, dell'illecita attività e, nel contempo, lo strumento adoperato per potere efficacemente svolgere ed incrementare l'attività stessa e, cioè, come causa ed incentivo di ulteriori manifestazioni di pericolosità"). Ove, dunque, in sede di impugnazione si accerti che la condizione di pericolosità non esisteva al momento in cui le misure vennero applicate, detto accertamento travolge anche la confisca per difetto dei presupposti che ne legittimavano fin ab initio l'applicazione.
Diversa, per contro, la situazione in caso di revoca della misura personale per cause sopravvenute. È, infatti, giurisprudenza consolidata che "il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto, non può avere influenza alcuna in ordine alla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto il frutto o il reimpiego delle sue attività illecite;
e ciò perché una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto e di non dimostrata legittima provenienza dei beni a lui riconducibili, l'applicazione della confisca diviene comunque obbligatoria, ancorché tale risultato sia conseguibile solo all'esito definitivo della prevista procedura, senza che alcun effetto risolutivo possa ricollegarsi al venir meno del prevenuto ovvero della sua pericolosità" (Cass., sez. 2^, 14 febbraio - 21 marzo 1997, Nobile, riv. n. 207317) e, ancora, che "la revoca della misura di prevenzione personale per sopravvenuta cessazione della pericolosità del soggetto sottoposto, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, riferendosi a circostanza sopravvenuta e operando ex nunc, non comporta in alcun caso anche la revoca della misura patrimoniale della confisca dei beni, adottata sul presupposto della loro illecita provenienza" (Cass., sez. 6^, 30 gennaio - 16 luglio 1998, Girelli e altri, riv. n. 211784). Ciò posto, è agevole rilevare che, nel caso di specie, la corte territoriale ha sovrapposto e confuso i due principi, ritenendo in ogni caso irrevocabile la disposta confisca, senza chiarire se la pericolosità sociale fosse insussistente sin ab initio (cfr. in questo senso pp.
2-3 del decreto) ovvero se la stessa sia sopravvenuta nelle more del procedimento (così p. 4). Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli che si atterrà, nella decisione, al principio di diritto sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006