Sentenza 16 settembre 2004
Massime • 1
In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma deve essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale situazione. (Nella specie si trattava di un caso di simulazione di reato commesso da un tossicodipendente autodenunciatosi di un furto inesistente per essere tratto in carcere e mettere così fine al suo stato di dipendenza dalle droghe).
Commentario • 1
- 1. Ruba uno zaino per mangiare il panino, condannato (Cass.36160/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 ottobre 2021
Una situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. Cassazione penale sez. IV, ud. 22 settembre 2021 (dep. 5 ottobre 2021), n. 36160 Presidente Piccialli – Relatore Pavich Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. U.J. ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 19 novembre 2019, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato (escludendo le aggravanti contestate e rideterminando la pena) la condanna emessa a suo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2004, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2004 |
Testo completo
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4 36 /0 5 Registro Generale n. 36251/03 06-Udienza pubblica 36 Sentenza n. 186 in data 16 settembre 2004
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VIA PENALE
Composta dai sig.ri
Dr. Luigi SANSONE Presidente
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere Dr. Francesco SERPICO Consigliere CORTESE Consigliere Dr. Arturo IPPOLITO Consigliere Dr. Francesco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Roma
•
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 15 novembre 2002 n.7676, con la quale, in ri- forma della sentenza del Tribunale di Roma 5 ottobre 2001 n., da lui appellata,
• UC NO, nato il [...] a [...],
è stato assolto perché il fatto non costituisce reato
• Dal reato p. e p. dall'art.369 c.p., commesso in Roma il 28 novembre 1997.
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona della dr.ssa Anna Maria DE SANDRO, la quale ha chie- sto il rigetto del ricorso;
osserva ва
Con sentenza del 5 ottobre 2001 n. il Tribunale di Roma dichiarava NO CU colpevole del reato ascrittogli - perché con dichiarazione spontanea resa agli Agenti del Commissariato della
P.S. di Borgo si era incolpato del furto di un'autovettura FIAT Uno nei primi mesi del 1997, reato
-e lo condannava, con le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p. mai avvenuto e con la diminuzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione.
Contro tale decisione proponeva appello l'imputato, chiedendo di essere prosciolto ai sensi dell'art.85 c.p. o assolto per la scriminante dell'art 54 c.p. o per altra causa.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Roma con sentenza n.7676 del 15 novembre 2002, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la
Corte d'appello di Roma, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
• Inosservanza ed erronea applicazione degli artt.54 e 59 u.c. c.p. perché la sentenza impugnata non spiega come un periodo di carcerazione, peraltro prevedibilmente assai breve, e per di più per un reato non commesso, possa risolvere il problema della tossicodipendenza e della solitu- dine, mentre il pericolo di cui si parla nella medesima sentenza poteva essere evitato dall'imputato, invece di accusarsi di un reato mai commesso, rivolgendosi al competente servi- zio dell'A.S.L. o a una comunità, ottenendo un immediato supporto psicologico e, in prospetti- va, la possibilità di disintossicazione e di recupero.
L'impugnazione è fondata.
Dopo aver escluso il vizio totale di mente per mancanza di qualsiasi prova di una cronica intossicazione da sostanze stupefacenti e constatato la mancanza dei presupposti di uno stato di necessità, la sentenza impugnata individua nella fattispecie gli elementi di uno stato di necessità putativo, consistente nell'esigenza di evitare il pericolo determinato dal suo stato di tossicodipendenza mediante la restrizione volontaria della sua libertà personale nella sua forma più tigpropasito occorre innanzitutto premettere che l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio sog- gettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma dev'essere sostenuta da dati di fatto con- creti, i quali siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Cass., Sez. VI, 5 giugno 2003 n.28325, ric. Basso).
Non si può perciò risconoscere lo stato di necessità putativo nel caso di simulazione di reato da parte di un tossicodipendente, commessa autodenunciandosi come autore di un reato inesi- stente onde mettere fine al suo stato di tossicodipendenza ottenendo di essere posto in stato di a custodia in carcere, sia perché la tossicodipendenza non costituisce evidentemente situazione di pericolo non volontariamente causato, sia perché altro è l'errore nella scelta fra due rimedi che l'autore in quanto tossicodipendente ha avuto sicuramente presenti - quello della custodia cautelare e quello, proprio, del ricorso al competente servizio dell'A.S.L. o a una comunità di recupero altro è l'errore sul fatto che la custodia in carcere sia l'unico rimedio per uscire
-
dalla tossicodipendenza.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi enunciati, per cui dev'esserne pronunciato l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2004.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Haller Pausone
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
B ece Depositato in Cancelleria cogi13 GEN. 2005
IL CANCELLIERE C1 SUPER
معه