Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2004, n. 436
CASS
Sentenza 16 settembre 2004

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Massime1

In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma deve essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale situazione. (Nella specie si trattava di un caso di simulazione di reato commesso da un tossicodipendente autodenunciatosi di un furto inesistente per essere tratto in carcere e mettere così fine al suo stato di dipendenza dalle droghe).

Commentario1

  • 1Ruba uno zaino per mangiare il panino, condannato (Cass.36160/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 ottobre 2021

    Una situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. Cassazione penale sez. IV, ud. 22 settembre 2021 (dep. 5 ottobre 2021), n. 36160 Presidente Piccialli – Relatore Pavich Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. U.J. ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 19 novembre 2019, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato (escludendo le aggravanti contestate e rideterminando la pena) la condanna emessa a suo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2004, n. 436
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 436
Data del deposito : 16 settembre 2004

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