Sentenza 10 dicembre 2010
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice del riesame rigetti la relativa richiesta omettendo di indicare e, pertanto, di valutare i corpi di reato o le cose pertinenti al reato per finalità probatorie, considerato che il sequestro probatorio concerne solo le cose connesse alla notizia di reato per cui si procede, salvo che quelle rinvenute ne offrano per sé una propria, con la conseguenza che l'individuazione e la cernita delle cose utili alla prova deve avvenire 'a montè del sequestro di ciascuna di esse per finalità probatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2010, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - rel. Presidente - del 10/12/2010
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1887
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 38143/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON DO N. IL 12/05/1958;
2) NO ND;
avverso l'ordinanza n. 18/2010 TRIB. LIBERTÀ di PORDENONE, del 12/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. A. Galasso, di a. senza rinvio;
Udito il difensore Avv. DI GIOIA D..
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. L'indagato RD ON e la terza interessata IS SA, entrambi avvocati, ricorrono ciascuno contro ordinanza del Tribunale di Trieste, che ha rigettato le loro (e di altro terzo interessato) richieste di riesame di atti di perquisizione, in particolare dello studio professionale in cui esercitano attività professionale di avvocato e di sequestro.
Il Tribunale rileva, per quanto concerne la perquisizione, che è stata operata nel rispetto delle regole del caso (esecuzione personale del Procuratore della Repubblica, in presenza di rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati). Rileva il fumus ed afferma che il sequestro scaturito dalla perquisizione non è preventivo, ma probatorio di cose pertinenti a reato, che vanno ancora scriminate a fine di indagine (in particolare accertamenti su materiale informatico), potendo offrire elementi di prova. Il ricorso di ON deduce in sintesi violazione di legge, sia circa la perquisizione, che circa il sequestro, pur inteso probatorio, in assenza di previa individuazione degli oggetti da sequestrare, nonché per il mancato dissequestro delle cose appartenenti alla IS.
Il ricorso della NO contesta l'omessa richiesta di autorizzazione all'Ordine degli Avvocati di Udine e la sua presenza durante la perquisizione, nonché la mancata redazione di relativo inventario e dissequestro dei beni di sua proprietà o pertinenza.
2. Va anzitutto rilevato che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., solo l'imputato (estensivamente l'indagato) è soggetto legittimato a proporre ricorso in proprio per Cassazione, invece del difensore della sua parte, iscritto all'albo speciale (cfr. S.U. 16.12.98, Messina, che già tanto nega alla persona offesa per se stessa). Pertanto il ricorso proposto personalmente dalla IS, terza interessata, è inammissibile perché, pur trattandosi di persona esercente professione forense, quand'anche iscritta all'albo speciale, e non risulta, non è legittimata.
Il ricorso personale di ON, è invece ammissibile e fondato ed ha effetti estensibili.
Travisa bensì che risultava presente nel caso di specie il Procuratore della Repubblica ed il rappresentante dell'Ordine e soprattutto che la modalità della perquisizione comunque è per sè irrilevante a fine di censura di legittimità del provvedimento di riesame, che ha mantenuto il sequestro probatorio (S.U. n. 5021/96, Sala, v. in part. CED, rv. 294643).
Ma rileva giustamente (cfr. S.U. n. 5876/04, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua) che il Tribunale non poteva rigettare la stessa richiesta, senza indicare e perciò valutare quali fossero i corpi di reato o le cose pertinenti al reato per finalità probatorie. Difatti il Tribunale ha mantenuto indiscriminatamente il vincolo del sequestro di cose, per sè legittimamente detenute dall'indagato e dalla terza interessata, confondendo (così come il ricorrente) confondendo la pertinenza con la ravvisabilità del reato (fumus) e le modalità di perquisizione per l'effetto di sequestro, che concerne solo le cose connesse alla notizia al reato per cui si procede, salvo che quelle rinvenute per sè ne offrano una propria (si pensi ad armi e stupefacenti). La cernita delle cose utili alla prova è dunque a monte del sequestro di ciascuna per fine probatorio.
Il vizio dell'ordinanza implica per sè nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Pordenone per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso di IS SA, che condanna al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 500 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011