Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
Il procedimento di prevenzione ha istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa citazione del terzo, al quale sono intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, sia che si tratti di una mancata partecipazione sin dall'inizio del procedimento o di una mancata partecipazione solo, ad alcune fasi del medesimo, non ne comporta la nullità e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese mediante incidente di esecuzione.( Fattispecie nella quale il terzo era stato chiamato a partecipare al procedimento fino al momento in cui la Corte di appello aveva revocato il sequestro dell'immobile e e non nelle fasi successive che avevano comportato a seguito del ricorso del P.G. la confisca del bene).
Commentario • 1
- 1. L'inapplicabilità della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. alLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare la sentenza in commento, clicca sotto su download documento. Clicca qui per leggere l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, a suo tempo pubblicata sulla nostra Rivista con una nota di commento sempre a firma di L. Matarrese. 1. Con la sentenza qui pubblicata le Sezioni Unite pongono fine ad un'intricata questione procedurale oggetto di insanabile contrasto giurisprudenziale. Prima di soffermare l'attenzione sulle motivazioni che sottendono alla decisione del Collegio occorre richiamare per sommi capi la vicenda che ha dato origine all'ordinanza di rimessione. Con decreto depositato il 14 luglio 2010, poi confermato dalla Corte d'appello, il Tribunale di Napoli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2002, n. 40880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40880 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 17/10/2002
1. Dott. PAGNAO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 03607/2002
3. Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 006566/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER GI N. IL 03/08/1956;
2) AN DO N. IL 12/08/1941;
3) TA OL N. IL 04/03/1949;
avverso DECRETO del 23/10/2000 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
lette le conclusioni del P.G.
OSSERVA
Con "decreto" del 23 ottobre 2000, il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta, formulata in sede di incidente di esecuzione proposto nell'interesse di ER US, intesa a far dichiarare la non esecutività del decreto, emesso, quale giudice di rinvio, dalla Corte di appello di Palermo il 5 marzo 1998 - con il quale veniva annullata la decisione emessa dalla stessa Corte il 6 maggio 1996 e confermato il decreto di confisca del Tribunale di Palermo in data 29 aprile 1994 - e l'ulteriore richiesta di restituzione nel termine avanzata in via subordinata dallo stesso ER a norma dell'art. 175 cod. proc. pen. L'adito organo della esecuzione esponeva, in narrativa, quanto segue. Con il suindicato decreto del 29 aprile 1994, il Tribunale di Palermo aveva ordinato la confisca di un appezzamento di terreno, con fabbricato annesso, sito in Palermo, contrada San Lorenzo Colli, intestato a TA Rosolino, in danno di AN DO definitivamente sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge n. 575 del 1965. La Corte di appello di Palermo, con decreto del 6 maggio 1996, accogliendo il gravame proposto dal TA e dal ER, odierno ricorrente, in riforma del provvedimento impugnato, revocava il sequestro già disposto dal Tribunale di Palermo con decreto del 9 luglio 1993 (trascritto il 15 luglio 1993) ed ordinava la restituzione dei beni agli aventi diritto, disponendo la cancellazione della trascrizione del sequestro dalla conservatoria dei registri immobiliari. La Corte di Cassazione, peraltro, con sentenza del 21 marzo 1997, accogliendo il ricorso proposto dal procuratore generale, annullava l'impugnato decreto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo esame. Nel frattempo, con rogito del 12 febbraio 1997, trascritto il 19 febbraio 1997, il ER acquistava definitivamente la piena proprietà dell'immobile gravato dal sequestro dichiarato inefficace dalla Corte di appello, e la parte venditrice si obbligava a far cancellare la formalità pregiudizievole entro un anno dalla stipula: obbligazione, questa, che il venditore aveva cura di adempiere, in quanto la trascrizione del sequestro veniva cancellata, a sua cura, il 24 settembre 1997. Investita a seguito della pronuncia rescindente di questa Corte, la Corte di appello di Palermo, con provvedimento del 5 marzo 1998, annullava il decreto pronunciato da quella stessa Corte il 6 maggio 1996 e confermava il decreto di confisca del Tribunale di Palermo del 29 aprile 1994, senza citare ad intervenire nel relativo procedimento il ER, quale terzo acquirente dell'immobile. Il decreto di confisca è poi divenuto definitivo in data 8 aprile 1999, a seguito di ordinanza di inammissibilità del ricorso pronunciata da questa Corte. Nel merito delle doglianze poste a fondamento dell'incidente di esecuzione, il Tribunale di Palermo contestava la fondatezza delle censure relative alla mancata partecipazione al giudizio di rinvio osservando come l'omessa citazione del terzo non determini la nullità del procedimento di prevenzione. Escludeva, altresì, la buona fede del ER al momento dell'acquisto, in quanto la decisione della Corte di appello che aveva disposto la cancellazione della trascrizione del sequestro non era ancora definitiva, e si poneva per di più in contrasto con l'art. 2668 cod. civ., il quale prevede che la cancellazione della trascrizione si esegue quando è debitamente consentita dalle parti ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Veniva inoltre respinta la subordinata richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175 cod. proc. pen., in quanto non sarebbe stata offerta la "prova della mancata effettiva conoscenza del provvedimento di annullamento della revoca della confisca da parte" dell'istante.
Avverso il decreto indicato in premessa hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del ER. Nei vari atti depositati si insiste, in particolare, sulla già prospettata tesi della inefficacia del provvedimento ablatorio derivante dalla mancata partecipazione del ER al giudizio di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione, sottolineandosi, in particolare nei motivi nuovi, come tale irrituale epilogo della vicenda processuale si fosse iscritto in un precedente iter del procedimento che aveva invece visto il ER presente e, come tale, legittimato ad assumere (e mantenere) la qualità di parte in senso proprio. Sottolinea al riguardo il ricorrente che, essendo il ER intervenuto quale terzo interessato tanto nel primo che nel secondo grado del procedimento di prevenzione, "egli avrebbe dovuto certamente essere reso edotto - pena la nullità ed inefficacia del provvedimento ablativo nei suoi confronti - del giudizio dinanzi la Suprema Corte a seguito di ricorso del P.G. e di tutte le successive fasi di giudizio". Si lamenta, poi, vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla esclusione della "buona fede" da parte dell'odierno ricorrente, in quanto, al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita, il bene era dissequestrato;
erronea - ed in contrasto con l'art.
3-ter della legge n. 575 del 1965 - sarebbe inoltre l'affermazione secondo la quale la cancellazione della trascrizione sarebbe stata indebitamente disposta dal giudice dell'appello in mancanza di un provvedimento definitivo, posto che il provvedimento di revoca del sequestro "'dovevà essere trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. avendolo ordinato lo stesso giudice di appello in sede di dispositivo e, soprattutto, non sussistendo alcuna preclusione di legge in merito". Viene inoltre prospettata violazione di legge e difetto di motivazione in quanto il giudice del merito avrebbe completamente omesso di considerare - motivando sul punto - l'"abnorme" situazione giuridica che si era venuta a realizzare in danno del ER, in quanto, stante la sua estraneità al procedimento di prevenzione contro il proposto - del quale è stata giudizialmente accertata la scomparsa il 29 settembre 1987 - e malgrado il provvedimento di confisca abbia quale "formale" destinatario il TA, l'unico a subirne gli effetti sarebbe proprio "l'onesto ER", in evidente contrasto con la ratto della legislazione antimafia in tema di misure di prevenzione. Si lamenta, infine, carenza di motivazione in ordine alla subordinata richiesta di restituzione nel termine formulata allo scopo di "consentire all'odierno ricorrente un effettivo e concreto diritto di difesa". Il ricorso è infondato. Il nucleo delle doglianze del ricorrente ruota, infatti, attorno alla prospettata irritualità della sua "estromissione" dalle fasi del procedimento di prevenzione successive alla pronuncia con la quale la Corte di appello aveva revocato il sequestro dell'immobile: una estromissione che, ad avviso dello stesso ricorrente, avrebbe compromesso, ad un tempo, la validità del provvedimento conclusivo e l'efficacia esecutiva dello stesso nei suoi confronti. L'assunto è però fallace. Come, infatti, puntualmente rammenta il giudice a quo - e come, d'altra parte, adesivamente ricorda lo stesso ricorrente - la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di applicazione delle misure di prevenzione, il procedimento ha, istituzionalmente, i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa chiamata del terzo, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, non si pone sullo stesso piano del soggetto cui può essere applicata la misura. Ne consegue che la mancata citazione del terzo non comporta la nullità del procedimento, ma una irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese - quale terzo assoggettato, di riflesso, all'esecuzione della misura disposta nei confronti del preposto - con l'incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2000, Spierto;
Cass., Sez. 6^, 22 marzo 1999, Riela;
Cass., Sez. 4^, 2 marzo 1999, Morabito). Ciò che invece il ricorrente contesta è che, nella specie, il ER abbia inizialmente partecipato al procedimento, sicché nei suoi confronti non potrebbe trovare applicazione ne' il referente normativo offerto dall'art.
2-ter, quinto comma, della legge n. 575 del 1965, ne' la corrispondente ratio sulla quale si sarebbero radicati i principi affermati nella ricordata giurisprudenza. Perturbato essendo - par di comprendere dai motivi - l'ordo judicii, l'unico rimedio dovrebbe essere il ripristino di un regolare contraddittorio e, conseguentemente, l'inefficacia della statuizione irritualmente pronunciata. L'apparente suggestione della tesi si dissolve però agevolmente ove inquadrata in una prospettiva di sistema. La posizione pretensiva di cui il terzo è portatore non può, infatti, essere perequata a quella di chi sia soggetto "non mediato" del procedimento di prevenzione e, dunque, sia il destinatario diretto della misura, personale e patrimoniale, che ne costituisce l'eventuale epilogo. Il fascio delle garanzie "partecipative" ben può essere quindi diverso, così come diversi possono essere i rimedi che l'ordinamento appronta per tutelare i corrispondenti diritti, e diverse, infine, le conseguenze che possono scaturire dalla mancata osservanza degli specifici presidi procedimentali approntati per rendere effettive quelle garanzie. Da ciò è pertanto possibile dedurre che l'eventuale "turbamento" dell'ordine processuale in capo al terzo - per definizione "estraneo" alla misura, ma portatore di una posizione soggettiva qualificata in ordine alla res da confiscare, e, dunque, titolare di uno specifico ius ad loquendum sulla destinazione "finale" del bene - non determini conseguenze invalidanti rispetto a quel procedimento, a prescindere dal "momento" processuale in cui quell'ordine è stato turbato, purché, ovviamente, quel diritto alla "interlocuzione", di cui innanzi si è detto, sia comunque assicurato nella conferente sede dell'incidente di esecuzione. La mancata partecipazione del terzo al procedimento di prevenzione, non può, pertanto, che ricevere unitario trattamento ed omologa disciplina, a prescindere dalla circostanza - del tutto ininfluente - che si tratti di una mancata partecipazione "sin dall'inizio" oppure soltanto "nel corso" di quel procedimento, giacché, ove così non fosse, l'ordinamento paradossalmente riconoscerebbe portata invalidante alla mancata partecipazione "parziale", escludendola, invece, nel caso di mancata partecipazione "totale", di evidente maggiore gravità. Ciò che in definitiva rileva è che l'esame della posizione del terzo abbia ricevuto, in executivis, adeguata ponderazione e congruo spazio difensivo: cosa che, nella specie, è senz'altro avvenuta, posto che, attraverso lo strumento dell'incidente di esecuzione, il giudice ha puntualmente passato in rassegna l'intera gamma dei rilievi prospettati "nel merito" dal ER a sostegno della dedotta buona fede al momento dell'acquisto del bene oggetto di confisca. I motivi di ricorso, infatti, insistentemente si concentrano sulla circostanza che il ER aveva acquistato definitivamente la proprietà dell'immobile dal TA con atto notarile del 12 febbraio 1997, vale a dire dopo che la Corte di appello, con decreto del 6 maggio 1996, aveva disposto la revoca del sequestro e la cancellazione della relativa trascrizione: in un momento, quindi, in cui il bene era "libero" da formalità, e non era dato conoscere del gravame interposto dal procuratore generale, non essendo stata data alcuna comunicazione all'odierno ricorrente. Tali rilievi sono stati, però, motivatamente disattesi dal giudice del merito, posto che il ricorrente era ben a conoscenza del fatto che la decisione della Corte di appello, a lui favorevole, era suscettibile di impugnazione, non senza sottacere la singolare "tempestività" che vide il rogito stipulato soltanto un mese prima della pronuncia di questa Corte con la quale venne annullata, con rinvio, la decisione di appello. D'altra parte, sono gli stessi motivi di ricorso ad evidenziare come la vicenda dell'acquisto di quell'immobile avesse visto, sin dall'inizio, sintomatiche convergenze cronologiche, sol che si consideri che il TA ebbe a promettere in vendita l'immobile al ER con un compromesso del 20 settembre 1993, vale a dire soltanto due mesi dopo che era intervenuto il decreto di sequestro del Tribunale di Palermo, adottato il 9 luglio 1993 e trascritto il giorno 15 di quello stesso mese. Evenienze, queste, che evidentemente corroborano la linearità del tessuto argomentativo sviluppato in sede di merito, ove alle sequenze temporali ed alla ritenuta "non ignoranza" da parte del ER delle vicende connesse al procedimento di prevenzione è stato assegnato pertinente risalto. Congrua ed ineccepibile si rivela, pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato, non rivestendo alcun rilievo - come pretenderebbe il ricorrente - la "doverosità" o meno della intervenuta cancellazione delle formalità medio tempore disposta dalla Corte palermitana, così come - una volta esclusa la prospettata "buona fede" - nessuna doglianza può incrinare l'efficacia del provvedimento di ablazione nei confronti del ricorrente, evidentemente non "terzo" estraneo rispetto alla natura ed alle finalità del provvedimento stesso. Avuto riguardo, poi, alle considerazioni dianzi svolte in merito alla portata integralmente riparatoria da annettere all'espletato rimedio dell'incidente di esecuzione, restano conseguentemente assorbite le censure relative alla pretesa mancata motivazione sulla richiesta subordinata di restituzione nel termine, a noma dell'art. 175 cod. proc. pen.. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2002