Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 1
La rateizzazione della pena pecuniaria, ex art. 133 ter cod. pen., costituisce oggetto della discrezionalità del giudice ed è, pertanto, sottratta all'accordo delle parti in sede di applicazione della pena su richiesta delle stesse. Tuttavia, qualora in tale sede, sia presentata richiesta di rateizzazione il giudice deve procedere alla sua valutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2014, n. 38771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38771 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 17/06/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 909
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 1327/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO IT N. IL 03/05/1982;
PO EI N. IL 22/09/1986;
avverso la sentenza n. 1838/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del 28/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Letta la requisitoria in data 28/02/2014 del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. A. Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/10/2013, il Tribunale di Bergamo ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen., a PA EO e a PA MO, imputati di tentato furto aggravato e continuato, la pena di due mesi di reclusione e 150,00 Euro di multa, convertendo la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria pari a 2.280,00 Euro. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Bergamo ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di PA EO e di PA MO, il difensore avv. P. Livio, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 444 e 125 cod. proc. pen.: l'oggetto dell'accordo tra le parti era costituito non solo dalla determinazione della pena finale, ma anche di tutti i profili inerenti al trattamento sanzionatorio, compresa la rateizzazione della pena pecuniaria irrogata in sostituzione di quella detentiva;
modificando illegittimamente i termini dell'accordo, il giudice ha esercitato un potere non riconosciutogli, senza peraltro motivare puntualmente sulle ragioni del mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 133 ter cod. pen.: il giudice non ha tenuto in giusta considerazione il parametro delle condizioni economiche per il pagamento rateale della multa;
come emerge dalla busta paga degli imputati, prodotte in corso di giudizio, gli stessi percepiscono una retribuzione mensile di circa 1.400,00 Euro, sicché la richiesta di rateizzazione doveva essere accolta perché correttamente parametrata alle condizioni economiche e di vita degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Non è fondata la censura che fa leva sulla dedotta illegittimità della modifica - con riguardo alla mancata concessione della rateizzazione della multa - dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti: infatti, la decisione circa il pagamento rateale della multa o dell'ammenda rientra nella discrezionalità del giudice, secondo quanto previsto dall'art. 133 ter cod. pen., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna o con quella ad essa equiparata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; di conseguenza, nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell'accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime, ma è consentito al giudice, ove ne sussistano le condizioni, di esercitare il suo potere discrezionale, in quanto lo stesso non attiene alla determinazione della pena, bensì alla sua esecuzione (Sez. 2^, n. 528 del 15/11/2005 - dep. 10/01/2006, P.G. in proc. Reale ed altro, Rv. 233146).
Sono, invece, fondate le censure relative all'omessa valutazione della richiesta di rateizzazione e, quindi, della sussistenza dei relativi requisiti. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti la richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria omettendo di procedere alla valutazione comparativa tra l'ammontare della pena pecuniaria inflitta e le condizioni economiche del condannato, in quanto il giudice del merito, a fronte della richiesta ex art. 133 ter cod. pen., deve, comunque, procedere alla predetta valutazione,
sulla base delle emergenze disponibili (Sez. 4^, n. 42015 del 12/10/2011 - dep. 15/11/2011, Diop, Rv. 251931). Ritiene il Collegio che il principio di diritto appena richiamato trovi applicazione alla sentenza dì applicazione della pena su richiesta delle parti, giusta il generale criterio di equiparazione di detta pronuncia a quella di condanna stabilito dall'art. 445 cod. proc. pen., comma 1 bis, sicché, a fronte della richiesta di rateizzazione formulata dai ricorrenti, il giudice - pur non rientrando, come si è detto, la rateizzazione stessa nell'oggetto dell'accordo - doveva procedere alla relativa valutazione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa decisione sulle richieste di rateizzazione con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa decisione sulle richieste di rateizzazione con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014