Sentenza 20 novembre 1998
Massime • 1
In tema di convalida del provvedimento del Questore, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, modificato dalla legge n. 45 del 1995, compito del g.i.p. è quello di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'emissione di tale provvedimento, con facoltà di disapplicarlo, qualora venga accertato che esso sia stato emesso senza l'osservanza delle condizioni e dei limiti di durata previsti dalla legge. Tale controllo - per quanto penetrante, trattandosi di provvedimento che incide sulla sfera della libertà personale del soggetto tenuto a comparire davanti all'ufficio di p.s. - è comunque limitato alla verifica della legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo della sussistenza, o non, dei prescritti presupposti soggettivi e oggettivi, dovendosi escludere che possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e di durata, il contenuto delle prescrizioni, che sono rimesse alla valutazione discrezionale del Questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione allo stesso devoluta dalla citata legge. (Fattispecie relativa a divieto di accesso agli stadi Olimpico e Flaminio di Roma, congiunto all'interdizione a partecipare a tutti gli incontri della squadra di calcio della Lazio, disposto nei confronti di soggetto denunciato all'a.g. per vari episodi di violenza commessi nel corso di una partita tra Lazio e Bologna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 5754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5754 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 20.11.1998
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 5754
3.Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MABELLINI ANNA " N. 11761/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI BI n. il 13.10.1975
avverso ordinanza del 26.02.1998 G.I.P. PRETURA di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. CHIEFFI SEVERO lettele conclusioni del P.G.: Rigetto ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza del 26/2/1998 il G.I.P. della Pretura
Circondariale di Roma, ricorrendone i presupposti, convalidava il provvedimento del Questore di Roma del 16/2/1998 - emesso al sensi dell'art. 6 L. 401/1989, come modificato dall'art. 1 L. 45/1995 - cori il quale, per la durata di un anno, veniva fatto divieto a RE IO di accedere a tutte le competizioni calcistiche che si terranno agli stadi Olimpico e Flaminio di Roma e a tutti gli incontri di calcio disputati dalla "Lazio", nonché di transitare nelle stesse circostanze di tempo nei luoghi interessati al transito di coloro che partecipano e assistono a competizioni relative a incontri di calcio cori la prescrizione di presentarsi nei giorni in cui si disputeranno i predetti incontri presso il Commissariato P.S. di Porta S. Giovanni quarantacinque minuti dopo l'inizio di ciascuna partita di calcio.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento, rilevando da un lato che il provvedimento del Questore non era stato motivato in relazione alla durata della misura, applicata nel massimo, e deducendo dall'altro che l'ordinanza di convalida doveva ritenersi nulla, in quanto mancava ogni valutazione critica del provvedimento del Questore. Il ricorso è infondato.
Invero, in tema di convalida del provvedimento del Questore connesso ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989, modificato dall'art. 1 L.45/1995, compito del G.I.P. è quello di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'emissione di tale provvedimento con facoltà di disapplicarlo, qualora venga accertato che il provvedimento sia stato emesso senza l'osservanza delle accertato che tale controllo - per quanto penetrante trattandosi di provvedimento che incide nella sfera della libertà personale del soggetto tenuto a comparire davanti all'ufficio di P.S. (vedi sentenze 143/1996, 193/1996 e 144/1997 della Corte Costituzionale) - è comunque limitato alla verifica della legittimità del provvedimento del Questore sotto il profilo della sussistenza o meno dei prescritti presupposti soggettivi ed oggettivi. Infatti si deve escludere che detto controllo possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e la durata, il contenuto delle prescrizioni, che sono rimesse alla valutazione discrezionale del Questore, il quale agisce nell'esercizio della attività di prevenzione allo stesso devoluta dalla legge citata.
Orbene, nel caso in esame, il G.I.P. in sede di convalida ha verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, richiamando il contenuto del provvedimento del Questore, dal quale risulta che il RE fu denunciato alla autorità giudiziaria in occasione della partita di calcio Lazio-Bologna per vari episodi di violenza commessi unitamente ad altri tifosi della Lazio, costituiti da ripetute aggressioni con un bastone nei confronti di persone appartenenti alla tifoseria opposta e nei confronti delle Forze dell'Ordine. Pertanto, ricorrendone i presupposti, correttamente il G.I.P. ha proceduto alla convalida del provvedimento del Questore, al quale è demandato in via esclusiva il compito di stabilire, nell'ambito dei limiti fissati dalla legge, le prescrizioni ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo di prevenzione. Ne consegue che, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999