Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
In sede di convalida del provvedimento assunto a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, con il quale il questore faccia divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche con imposizione di particolari prescrizioni in concomitanza dello svolgimento delle stesse, al fine di controllare l'osservanza del detto divieto, non è necessaria una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto, atteso che la norma consente una misura genericamente preventiva non solo nei confronti delle persone che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione - o a causa - di manifestazioni sportive, ma anche nei confronti di chi vi si rechi con armi proprie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 5965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5965 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 18/01/2001
1. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 147
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 34307/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE IO, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza del 2/5/2000 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova.
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- lette le conclusioni del P.G., con cui chiede il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza sopra indicata, il G.I.P. presso il tribunale di Genova, convalidava - ex art. 6, comma 3, L. n. 401/1989 - il provvedimento del Questore di Genova col quale veniva inibito a CH IO l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, con imposizione di particolari, prescrizioni in concomitanza dello svolgimento delle stesse, al fine di controllare l'osservanza del detto divieto.
Ricorre per cassazione l'interessato, deducendo: 1) mancata indicazione, nel provvedimento di convalida, del termine massimo di durata della misura;
2) mancanza di motivazione in relazione ai presupposti applicativi del divieto in questione e del conseguente obbligo di presentarsi, durante gli incontri di calcio, alla P.G. competente, pur investendo quest'ultimo la libertà personale del destinatario;
3) erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione alla sua "pericolosità".
Il ricorso è infondato.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte Suprema (tra gli altri: Sez. 1^, 20 novembre 1998, n. 5754, Morelli;
Sez. 1^, 17 marzo 1998, n. 1599, PM/Puccio ed altri;
Sez. 1^, 17 marzo n. 1598, PM/Maggiolini ed altri), in tema di convalida del provvedimento del Questore, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, modificato dalla legge n. 45 del 1995, compito del g.i.p. è quello di verificare la dei presupposti che legittimano l'emissione di tale provvedimento, con facoltà di disapplicarlo, qualora venga accertato che esso sia stato emesso senza l'osservanza condizioni e dei limiti di durata previsti dalla legge.
Tale controllo - per quanto penetrante, trattandosi di che incide sulla sfera della libertà personale - del soggetto tenuto a comparire davanti all'ufficio di p.s. - è comunque limitato alla verifica della legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo della sussistenza, o non, dei prescritti presupposti soggettivi e oggettivi, dovendosi escludere che possa investire, aumentandone o - diminuendone l'ambito di applicazione e di durata, il contenuto delle prescrizioni, che sono rimesse alla valutazione discrezionale del Questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione allo stesso devoluta dalla citata legge. Da quanto precede discende, innanzi tutto, la manifesta infondatezza della prima doglianza, relativa alla mancata indicazione - nel provvedimento di convalida - della durata della misura;
questa è chiaramente indicata nel provvedimento del Questore, e tanto basta, posto che tale determinazione, come si è detto, non può essere "toccata" dal G.I.P..
Per quanto concerne la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dei presupposti della misura de qua (seconda censura), ritiene il Collegio, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che la convalida in esame sia argomentata adeguatamente e correttamente, avendo indicato il giudice, sebbene sinteticamente, le ragioni che hanno determinato l'adozione sia del divieto in questione, sia del conseguente obbligo, imposto al CH, di presentarsi alla Questura in concomitanza di specifiche manifestazioni sportive.
Riguardo, infine, l'ultima censura, relativa alla omessa verifica, da parte del G.I.P., circa la concreta pericolosità del soggetto destinatario del divieto, questo Collegio, non ignorando la decisione citata dal ricorrente (Cass. Sez. 1^, 20 gennaio 1997, n. 284, Nucciarelli), ritiene maggiormente condivisibile l'opposto orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 1^, 6 febbraio 1996, n. 768, Pozzati), più coerente con lo spirito e la lettera della legge, la quale nulla dice in proposito, secondo cui l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 prescinde da una valutazione in concreto della pericolosità del prevenuto, limitandosi a consentire una misura genericamente preventiva non solo nei confronti delle persone che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione - o a causa - di manifestazioni sportive, ma anche confronti di chi vi si rechi con armi proprie.
Ne consegue che nessuna censura, sotto il profilo della violazione di legge o del difetto di motivazione, può farsi in, proposito al provvedimento impugnato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2001