Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2000, n. 3558
CASS
Sentenza 15 maggio 2000

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In tema di convalida del provvedimento del Questore, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, modificato dalla legge n. 45 del 1995, compito del g.i.p. è quello di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano tale provvedimento. Tale controllo - per quanto penetrante, trattandosi di provvedimento che incide sulla sfera della libertà personale del soggetto tenuto a comparire davanti all'ufficio di p.s. - è comunque limitato alla verifica della legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo della sussistenza, o non, dei prescritti presupposti soggettivi e oggettivi, dovendosi escludere che possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e di durata, il contenuto delle prescrizioni, che sono rimesse alla valutazione discrezionale del Questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione allo stesso devoluta dalla citata legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2000, n. 3558
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3558
    Data del deposito : 15 maggio 2000

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