Sentenza 15 maggio 2000
Massime • 1
In tema di convalida del provvedimento del Questore, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, modificato dalla legge n. 45 del 1995, compito del g.i.p. è quello di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano tale provvedimento. Tale controllo - per quanto penetrante, trattandosi di provvedimento che incide sulla sfera della libertà personale del soggetto tenuto a comparire davanti all'ufficio di p.s. - è comunque limitato alla verifica della legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo della sussistenza, o non, dei prescritti presupposti soggettivi e oggettivi, dovendosi escludere che possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e di durata, il contenuto delle prescrizioni, che sono rimesse alla valutazione discrezionale del Questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione allo stesso devoluta dalla citata legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2000, n. 3558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3558 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 15/05/2000
1. Dott. MARCHESE NT Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 3558
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 02477/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA NT n. il 11.01.1968
avverso ordinanza del 09.11.1999 G.I.P. PRETURA di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Veneziano, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge. O S S E R V A
I. Con provvedimento del 9 novembre 1999, il gip del pretore (rectius: del tribunale) di Milano convalidava il decreto emesso dal questore della stessa città nei confronti di RA TO, nel quale gli veniva vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgevano competizioni agonistiche che vedevano impegnata la squadra dell'Inter per la durata di un anno, essendosi lo stesso reso responsabile di incidenti con lesioni personali di alcuni operatori di polizia avvenuti il 18 aprile 1999 allo stadio Meazza, in occasione dell'incontro di calcio "Inter - Vicenza".
Ricorre per cassazione il AR tramite il suo difensore, deducendo, sotto il profilo della violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., che il provvedimento di convalida non conteneva alcuna esposizione, sia pure sommaria, delle ragioni in base alle quali erano stati ritenuti sussistenti la pericolosità e i "sufficienti elementi indiziari" esistenti a suo carico. Il provvedimento emesso, secondo il ricorrente, non conteneva alcuna indicazione in ordine alle modalità e alle circostanze in cui si era svolto il fatto ne' aveva valutato le dichiarazioni da lui rese in sede di interrogatorio, essendosi il gip limitato ad una pura e semplice presa d'atto dell'esistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 l. 401/89, consentono l'imposizione del divieto di accesso.
II. Il ricorso non è fondato.
Come questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare più volte (Sez. I, 20 novembre 1998, Morelli, in Cass. pen. mass. ann., 2000, n. 325, p. 509, Id., 17 marzo 1998, Puccio, ivi, 1999, n. 945, p. 1938), in tema di convalida del provvedimento del questore emesso ai sensi dell'art. 6 l. 13 dicembre 1989 n. 401, modificato dall'art.1 d.l. n. 717 del 1994, conv. nella l. n. 45 del 1995, compito del giudice per le indagini preliminari è di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano il provvedimento. Tale controllo - per quanto penetrante, trattandosi di provvedimento che incide sulla sfera della libertà personale del soggetto tenuto a comparire davanti all'ufficio di p. s. - è comunque limitato alla verifica della legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo della sussistenza, o meno, dei prescritti presupposti oggettivi e soggettivi, dovendosi escludere che possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione discrezionale del questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione allo stesso devoluta dalla citata legge.
Ne deriva che, anche se il controllo dell'autorità giudiziaria concerne, oltre la forma e la ritualità del procedimento, la corrispondenza del provvedimento adottato ai presupposti di legge ed impone a tal fine una valutazione critica, la segnalazione e la ricostruzione dei fatti che costituiscono tali presupposti restano pur sempre demandate all'autorità amministrativa. E ciò in quanto nel provvedimento del questore non viene in rilievo l'accertamento di reati, ma soltanto la rilevanza di comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica in relazione ai quali sono adottabili in via cautelare provvedimenti limitativi della libertà di circolazione, e anche, all'occorrenza, della libertà personale (Cass., Sez. I, 24 marzo 1998, Amici, in Cass. pen. mass. ann., 1998, n. 1687, p. 3093). Il giudice della convalida, insomma, deve attenersi ai fatti come ricostruiti dal questore, senza possibilità di compiere un'attività istruttoria propria (peraltro, praticamente impossibile data la brevità del tempo in cui il giudice deve provvedere), avendo il procedimento in esame essenzialmente natura cartolare. Nel caso in esame il gip ha dato atto, facendo espresso richiamo alla richiesta del P.M. che figura nella parte superiore della sua ordinanza, della sussistenza dei te presupposti del provvedimento del questore e della sua adeguata motivazione, dimostrando così di aver valutato la legittimità del provvedimento convalidato, che contiene in sè il giudizio di pericolosità della condotta posta in essere dal ricorrente, cui viene addebitato di essersi reso responsabile di "incidenti, causando ad alcuni operatori di polizia lesioni personali".
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. r i g e t t a il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2000