Sentenza 5 ottobre 2016
Massime • 1
L'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale ed ha dunque ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni - individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma - inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio e non si estende ad ogni altra conversazione che si svolga nel suo ufficio o domicilio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto imune da censure un'ordinanza cautelare contenente riferimenti non al contenuto di specifiche intercettazioni tra imputato e difensore, ma al mero fatto storico del contatto tra di essi intervenuto, al fine di individuare l'utilizzatore della utenza che aveva chiamato quella in uso al legale).
Commentari • 4
- 1. Art. 103 - Garanzie di libertà del difensorehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Corrispondenza e visto di censura: prosegue il cammino verso un pieno riconoscimento del diritto di difesa.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 24 febbraio 2022
- 3. La prova nel processo penale per corruzione| FilodirittoAlessandro Parrotta · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2021
- 4. Da consigliere a “consigliori”: la responsabilità penale del difensore nei procedimenti di criminalità organizzata, tra ermeneutica di garanzia ed esigenze di…Emanuele Damante · https://www.filodiritto.com/ · 1 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2016, n. 55253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55253 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2016 |
Testo completo
5 52 5 3/ 1 6 art.94 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1445/2015 - Presidente - SENTENZA FAUSTO IZZO Dott. ANDREA MONTAGNI Dott. N. 26916/2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA HO N. IL 12/09/1990 avverso l'ordinanza n. 671/2016 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 27/05/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
AuDott. Gro De Angelilli ſette/sentite le conclusioni del PG il e quale ha chiesto e Ho del ricorsoденьz Udit difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino in sede di riesame cautelare con ordinanza in data 30.5.2016 confermava la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Verbania con la quale veniva applicata a CE SO la misura della custodia in carcere in relazione a quindici diverse ipotesi di furto in abitazione aggravate commesse dal 17 marzo al 19 Aprile 2016 in varie località site in Piemonte e in Lombardia. Il Tribunale richiamava l'ampio patrimonio indiziario relativo ai vari episodi ascritti e evidenziava come | CE fosse stato tratto in arresto in flagranza del reato di furto commesso in data 23.3.2016 a Stresa unitamente a tale JI IO e fosse stato trovato in possesso di utenza cellulare con scheda Sim inserito relativa al n. 3277736488. Tale utenza veniva successivamente monitorata tramite intercettazioni telefoniche a seguito della modifica della misura degli arresti domiciliari originariamente applicata con quella di obbligo di presentazione. In ragione di tale attività captativa, che riguardava anche il Gjoni erano emersi i collegamenti dei prevenuti con altri soggetti le cui utenze, parimenti captate si spostavano lungo le celle dei percorsi che conducevano ai luoghi di perpetrazione dei furti.
2. In relazione ai motivi di impugnazione rilevava che non sussistevano profili di incompetenza territoriale in quanto i vari fatti, legati dal vincolo della continuazione risultavano di pari gravità e il primo di essi risultavano commessi in RO (capi u e v risalenti al 17 Marzo 2016) località compresa all'interno della circoscrizione del Tribunale di Verbania. Quanto ai lamentati profili di nullità della ordinanza genetica in ragione di una motivazione carente o apparente evidenziava che il Gip di Verbania, pur avendo riportato, trascrivendola, la richiesta del PM, aveva fatto precedere e seguire la prospettazione dall'accusa da proprie considerazioni in punto a gravità indiziaria e sussistenza di esigenze cautelari che lungo da rappresentare mere clausole di stile, integravano autonoma valutazione dal parte del Gip contestazione della avvenuta intercettazione di3. Quanto alla conversazioni telefoniche del CE in contrasto con i divieti previsti dalla legge, rappresentava che le suddette intercettazioni non erano state trasmesse al giudice del riesame, che il loro contenuto non risultava riportato o trascritto, che il riferimento al difensore del CE era stato fatto esclusivamente per la individuazione dell'utilizzatore della utenza;
che trattavasi comunque di elemento decisivo sulla prospettazionenon 1 que accusatoria, in presenza di numerosi ulteriori indizi che conducevano, in maniera concludente, all'utilizzatore della utenza, fra cui veniva in rilievo il fatto che il CE ne era titolare fin dal momento del primo arresto In relazione ai principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura cautelare evidenziava che si trattava di attività ininterrotta e seriale, posta in essere in maniera sistematica e, soprattutto attuale;
in particolare rappresentava come il CE, non appena rimesso in libertà dopo un arresto in flagranza, aveva immediatamente ripreso l'attività delittuosa, evidenziando pertanto, nell'attualità, un grave pericolo di recidivanza criminosa e una concreta e irrefrenabile propensione alla realizzazione di furti.
3. Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa del CE avanzando quattro motivi di doglianza a) con un primo motivo deduceva violazione di legge anche processuale e difetto di motivazione nella parte in cui i giudici della cautela avevano potuto trarre elementi per individuare il Marcenaj sulla base delle comunicazioni intervenute con il suo difensore, laddove inutilizzabili in quanto assunte in violazione dei divieti previsti dalla legge avrebbero dovute ritenersi le intercettazioni tra il difensore e il cliente ai sensi dell'art. 103 cod.proc.pen. b) con un secondo motivo deduceva violazione di legge processuale e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta incompetenza per territorio dei reati da F a O) per i quali i criteri di collegamento indicati dallo stesso Gip (art.12 lett.b e 16 co. 1 cod.prc.pen.) portavano a ritenere competente il giudice di Milano. Sarebbe residuata la competenza del giudice di Verbania per uno sparuto numero di fatti reato in relazione ai quali si imponeva una rivalutazione critica in ordine alla pena in concreto applicabile, alla concedibilità del beneficio della sospensione e a una rivisitazione anche in punto a graduazione delle esigenze cautelari;
c) con un terzo motivo assumeva la nullità della ordinanza genetica dispositiva della misura cautelare stante l'assenza di autonoma valutazione dei profili indiziari e di quelli relativi alle esigenze cautelari, in presenza di una motivazione per relationem del tutto carente di una valutazione critica del compendio indiziario scaturente dagli atti di indagine e meramente riproduttiva della richiesta dell'ufficio del PM;
d) Con un quarto motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in punto a omessa motivazione circa la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con le procedure di un controllo elettronico a distanza. 2 quell CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto ai lamentati vizi di nullità della ordinanza del Tribunale dl Riesame in ragione di profili di nullità genetica della ordinanza dispositiva della misura ai sensi dell'art. 292 co.2 lett. c) e c bis) in relazione all'art. 309 co. 9 cod. proc.pen. per omessa autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza e delle specifiche esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura di massimo rigore, anche con riferimento alla omessa valutazione sulla idoneità di misure meno afflittive, la giurisprudenza che si è affermata successivamente alla novella di cui alla L. 47/2015 ha evidenziato come la suddetta disciplina non abbia comportato un più stringente obbligo motivazionale, non avendo carattere innovativo ma essendo espressione del principio generale secondo cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (sez.VI, 22.10.2015 n.45935, Perricciolo Rv 265068), semmai costituisce la sottolineatura di un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare all'esterno in modo percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà e di imparzialità della funzione giudicante (sez.I, 21.10.2015 Calandrino Rv 2659839), né mira a introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo sufficiente che venga esplicitata nella ordinanza l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (sez.I, 15.12.2015 Cosentino, Rv 265951), essendo necessario che per ciascuna contestazione e posizione il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari del caso concreto (sez.III, 17.12.2015 Tinnirello Rv 265645). In tutte le sopra richiamate pronunce del S.C. è stato ritenuto tale obbligo motivazionale compatibile con il rinvio per relationem o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero.
1.1 Orbene su tale punto il giudice del riesame lungi dallo svolgere, come erroneamente affermato dal ricorrente, una operazione di recupero della misura cautelare genetica, ha rappresentato con un costrutto motivazionale integro le ragioni secondo le quali il giudice della cautela abbia svolto una adeguata ricostruzione complessiva dei fatti e abbia proceduto ad una analisi delle fonti investigative anche in punto ad utilizzabilità delle fonti di prova e dei ruoli rivestiti dai vari indagati, trattando in maniera articolata anche il profilo delle esigenze cautelari di 3 ди cui oltre, e comunque fornendo all'esterno adeguata rappresentazione del proprio sforzo interpretativo delle fonti di prova e procedendo ad una autonoma elaborazione degli elementi offerti dalla pubblica accusa dopo avere riportato il contenuto della richiesta.
2. In relazione poi agli asseriti profili di invalidità della misura genetica in ragione del divieto di intercettazione di comunicazioni e conversazioni presso difensori con conseguente inutilizzabilità dei risultati ai sensi dell'art. 103 co.5 e 271 co.III cod. proc.pen., i vizi denunciati dal ricorrente risultano infondati in quanto i riferimenti contenuti nella richiesta cautelare e nella ordinanza genetica non si riferiscono al contenuto di specifiche intercettazioni tra il cliente e il suo difensore, che non risulta riportato in alcun atto processuale, bensì al mero fatto storico del contatto intervenuto tra il ricorrente e il proprio difensore, ai soli fini della individuazione del CE quale utilizzatore della utenza che aveva chiamato la utenza del legale. Invero il divieto captativo attiene alla tutela delle garanzie difensive in quanto tali ed è limitato a quelle conversazioni e comunicazioni, individuabili ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma, inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio e non si estende ad ogni altra conversazione che si svolga nel suo ufficio o domicilio (sez.VI, 3.6.2008, Gagliardi, Rv.241510, sez. V, 25.9.2014, Galati, Rv.261081). Peraltro con ragionamento del tutto integro sotto il profilo logico giuridico il giudice del riesame ha indicato i numerosi ulteriori elementi sulla cui base il CE è stato riconosciuto quale l'esclusivo utilizzatore della suddetta utenza, tra cui assume decisiva rilevanza il fatto che egli era in possesso della suddetta utenza fin dal momento del primo arresto e, dopo la prolungata attività captativa, il CE ne era ancora l'utilizzatore al esecuzione della cautela oggetto del presentemomento della procedimento.
3. Del tutto infondata è poi la impugnazione in punto alla questione della competenza territoriale al cui accertamento i giudici di merito sono pervenuti sulla base dei criteri di collegamento previsti per il reato continuato ai sensi dell'art. 12 lett.b) e art.16 cod. proc.pen., tenendo conto delle ipotesi delittuose più gravi, rappresentate dai furti in abitazione consumati e pluriaggravati e, in ipotesi di pari gravità, del luogo ove è stato commesso, in ordine cronologico, il primo reato. Orbene tale corretto criterio di collegamento utilizzato dai giudici di merito e comunque richiamato dal giudice del riesame, vincola la competenza al giudice nella 4 Gill cui circoscrizione sono stati commessi i reati di furto contestati sub u) e v) (in RO) e pertanto al Tribunale di Verbania.
5. Quanto al prospettato difetto di motivazione in punto ad esigenze cautelari la corte territoriale ha al contrario dato ampio conto in motivazione del gravissimo pericolo di recidivanza criminosa del CE, desumendola tanto dalla sistematicità e reiterazione della condotta criminosa ascritta, che pone in luce una assoluta incapacità del prevenuto di astenersi dall'azione delittuosa, quanto dalla personalità del ricorrente, il quale ha ripreso ininterrottamente la sua attività di furti in appartamento il giorno stesso in cui gli era stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con altra non detentiva, realizzando una serie di azioni criminose, con le stesse modalità esecutive, avvalendosi della propria professionalità e della medesima utenza telefonica per mantenere i collegamenti con i correi, manifestando un totale sprezzo dei limiti cautelari imposti dall'autorità giudiziaria e una totale incapacità di contenimento.
5.1 Ha dato altresì dato conto, con motivazione coerente e logica, della inadeguatezza di misure cautelari personali meno afflittive, anche nell'ambito di una valutazione prognostica di attualità, in ragione dello slancio delinquenziale dimostrato dal CE;
ha fornito altresì contezza della insufficienza e inadeguatezza di presidi elettronici pure astrattamente applicabili nell'ambito di cautela domiciliare, ma inidonei a escludere contatti con i complici e attività di supporto logistico e informativo.
6. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Seguono come da dispositivo i provvedimenti conseguenti al rigetto.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a qunto stabilito dall'art.94 co.1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5.10.2016 Il consigliere estensore Il Presi Ugo Bellini Up Pellin Fausto 5